Codice penale

Art. 108 c.p. — Tendenza a delinquere

[1]E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale, anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, riveli una speciale inclinazione al delitto, che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.

[2]La disposizione di questo articolo non si applica se la inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta dagli articoli 88 e 89.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • La Commissione parlamentare propose la soppressione della disposizione concernente la tendenza a delinquere (art. 108), ma in essa non vi fu accordo circa le ragioni che dovrebbero giustificare tale soppressione. Qualcuno osservò che il delinquente per tendenza, portato incoercibilmente al delitto, è un irresponsabile. Ma in tal modo si confonde la tendenza a delinquere con l'infermità di mente, la quale ultima è esclusa espressamente dalla disposizione in esame. La così detta pazzia morale non è che una formula (ormai quasi abbandonata) per designare la tendenza a delinquere, ma non è infermità di mente, più che non lo sia la delinquenza in genere. Se fosse altrimenti, il delinquente per tendenza non sarebbe certamente imputabile. Senonchè, come ho detto, questo criterio, che la scienza più progredita non approva, è stato respinto dal nuovo codice. E parimenti venne ripudiato il criterio per cui i delinquenti per tendenza, se pur non si considerano individui affetti da vere e proprie forme cliniche di infermità mentale, sono tuttavia ritenuti anormali (del senso morale) e come tali non imputabili perchè incapaci egualmente d'intendere e sopra tutto di volere. Entrambi questi principi, professati da scuole diverse, convergono nel medesimo errore di considerare la forma più tipica e più pericolosa di delinquenza come una causa di non imputabilità. Secondo il sistema accolto dal codice i delinquenti per tendenza non sono infermi di mente nè altrimenti predestinati al delitto, perchè non si ammettono fatalità organiche criminose, fuori del vero e proprio campo patologico. La tendenza a delinquere è bensì una particolare predisposizione al delitto, che trova la sua causa nell'indole particolarmente malvagia del soggetto, ma non annienta nè diminuisce notevolmente la capacità d'intendere o di volere, appunto perchè non è una malattia nè una incoercibile fatalità organica. I giuristi hanno sempre riconosciuto che, ad esempio, chi delinque per brutale malvagità è pienamente imputabile. Altri rilevò che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, e che quindi non è opportuno che la legge cerchi di definirlo. La scienza non si è occupata del delinquente per tendenza, se non per differenziarlo dai pazzi, quale individuo che, pur essendo sano di mente, manca di senso morale e sociale, senza che perciò possa considerarsi irresistibilmente portato al delitto. Sarà questa la categoria dei normali che più si avvicina a quella degli anormali, ma ciò non significa che si debba riconoscere in essa la non imputabilità. D'altra parte tali classificazioni scientifiche hanno un valore assai discutibile, e più che altro accademico, non essendovi accordo neppure nelle classificazioni delle più certe e note forme d'infermità mentale. La legge, inoltre, non «definisce» il delinquente per tendenza, ma lo considera allo scopo di affermarne l'imputabilità e di distinguerlo dagli infermi di mente. Nessun valore ha poi l'osservazione che il codice non configura il delinquente per tendenza, ma un delinquente comune che commette atti particolarmente brutali. Così può ragionare soltanto chi si sia fatto un particolare concetto del delinquente per tendenza, che vorrebbe fosse accolto dal codice. Se prima si afferma che la scienza non è d'accordo nel definire il delinquente per tendenza, come si può poi presupporre che ci sia una definizione generalmente accettata del delinquente stesso, tanto da lamentare che il codice non l'abbia adottata? Se vi è disaccordo nella scienza, si dovrebbe riconoscere, quanto meno, che si può avere un concetto del delinquente per tendenza diverso da quello che a taluni può sembrare più proprio. D'altra parte non è esatto che il codice consideri delinquente per tendenza chi commette delitti brutali; la brutalità può essere una delle circostanze che rivelano l'indole particolarmente malvagia dell'individuo, ma non è la sola. Ad altri ancora parve essere compito superiore al giudice quello di stabilire l'esistenza di una predisposizione al delitto, che trovi la sua causa nell'indole malvagia dell'individuo. Io non vedo il perchè si possa ritenere che un tal compito ecceda la capacità del giudice penale, dal momento che non si tratta di diagnosticare una malattia, ma di formare un giudizio psicologico per il quale è sufficiente la cultura che si richiede ad ogni giudice e l'analisi degli elementi forniti dall'osservazione diretta e dai risultati del processo. Per la dichiarazione della tendenza a delinquere il progetto non distingueva tra i vari delitti, eccettuando soltanto quelli colposi, e nessuna osservazione venne fatta su tal punto. Senonchè io ho considerato che conviene restringere la particolare considerazione della tendenza a delinquere a quei delitti nei quali essa si manifesta con la forma più atroce e più pericolosa, cioè ai delitti di sangue (che ledono in modo esclusivo o concorrente i beni giuridici della vita o della incolumità personale). E in tal senso ho modificato la formula dell'articolo 111 del progetto (108 del codice). Per le altre manifestazioni delittuose della tendenza a delinquere potranno valere le misure di sicurezza stabilite per i delinquenti primari o per i delinquenti abituali. Se il delinquente per tendenza è imputabile, e se egli rivela col delitto una particolare malvagità, era logica, sotto l'aspetto obiettivo, la disposizione del progetto, che stabiliva un aggravamento di pena. La Commissione parlamentare, opinò che tale aggravamento fosse da ritenersi superfluo, perchè sono sufficienti le misure di sicurezza applicabili a questo genere di delinquenti, e perchè si tratta in ogni caso di pene già per sè stesse gravissime, con esclusione di attenuanti, quali sono quelle stabilite per delitti feroci e brutali. Mi sono convinto dell'opportunità di rinunciare all'aggravamento di pena perchè, in verità, le pene comminate dalla legge per i delitti commessi nelle condizioni previste dall'articolo 108 sono già sufficientemente gravi, e d'altro canto le misure di sicurezza provvedono ad ovviare al pericolo sociale derivante da questa speciale categoria di delinquenti. Soppresso l'aggravamento stabilito nell'articolo 111 del progetto, ne veniva di conseguenza la soppressione anche di quello preveduto nell'articolo 112 del progetto medesimo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 63

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art108 · fonte del testo

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