Corte costituzionale

Sentenza n. 443/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto

comma, ultima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà) come modificato dall'art. 21

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio

1987 dal magistrato di sorveglianza di Roma nel procedimento relativo

a misure di sicurezza instaurato nei confronti di Raco Angelo,

iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il magistrato di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost.

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre

1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

Ad avviso del giudice a quo, il provvedimento di revoca della

dichiarazione di abitualità a delinquere, di cui al nuovo testo del

citato art. 69, ultima parte, potrebbe essere emesso dal magistrato

di sorveglianza solo in occasione dei provvedimenti con i quali lo

stesso riesamina la pericolosità sociale del sottoposto a misura di

sicurezza o con i quali applica, esegue, trasforma o revoca, anche

anticipatamente, le misure di sicurezza.

Pertanto se, come nel caso di specie, la misura di sicurezza della

casa di Lavoro è stata revocata da tempo, non potrebbe essere

revocata la dichiarazione di abitualità che ne è stata causa, non

offrendo più la persistenza della misura il pretesto per l'emissione

d'uno dei provvedimenti elencati nel quarto comma, prima parte,

dell'art. 69 legge n. 354 del 1975.

Da questo il giudice rimettente fa derivare che chi ha da lungo

tempo cessato di essere persona socialmente pericolosa verrebbe a

trovarsi in una posizione più sfavorevole di chi deve ancora

iniziare o si trova assoggettato ad una misura di sicurezza (il che,

fino a quando non intervenga la revoca, presuppone la persistenza

della pericolosità sociale) in quanto solo il secondo e non il

primo, potrebbe richiedere la revoca della declaratoria

dell'abitualità a delinquere.

Né vale osservare in contrario, aggiunge il giudice a quo, che è

pur sempre possibile il ricorso allo strumento della riabilitazione

per provocare, ai sensi dell'art. 109, ultimo comma, c.p.,

l'estinzione della dichiarazione di abitualità nel delitto, essendo

l'istituto della riabilitazione subordinato al decorso di un decennio

dalla data del provvedimento di revoca della misura di sicurezza e

dell'adempimento delle obbligazioni civili nascente dal reato,

presupposti che nel caso in esame non sussistono.

L'ordinanza di rimessione conclude affermando che la scelta

legislativa non appare ispirata al criterio della ragionevolezza e si

pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3

Cost., riservando un trattamento meno favorevole e più afflittivo a

chi non può più considerarsi persona socialmente pericolosa,

rispetto a colui nei confronti del quale, nella migliore e più

favorevole delle ipotesi (revoca della misura di sicurezza) può

formularsi un giudizio di assenza attuale di pericolosità sociale,

riservandosi solo a quest'ultimo la possibilità di vedersi revocata,

senza attendere i lunghi tempi dell'estinzione, la dichiarazione di

delinquenza abituale.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

A parere dell'Avvocatura, posto che nel sistema vigente

anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986 alla

dichiarazione d'abitualità nel reato conseguiva l'applicazione d'una

misura di sicurezza, in quanto alla dichiarazione stessa era

riconnessa una presunzione "legale" di pericolosità sociale, il

venir meno del disposto dell'art. 204 c.p., che prevedeva appunto che

la pericolosità sociale potesse formare oggetto di presunzione

legale e che è stato abrogato dall'art. 31 della già citata legge

n. 663 del 1986 e la contestuale introduzione nell'ordinamento

dell'istituto della "revoca" della dichiarazione di delinquenza

abituale, professionale o per tendenza, di cui all'art. 21 della

legge n. 663 del 1986, importano che attualmente anche la

pericolosità sociale, che è a base della dichiarazione di

abitualità, possa esser oggetto d'un accertamento "in concreto" da

parte del magistrato di sorveglianza, nel momento in cui decide in

ordine all'applicazione o alla revoca della misura di sicurezza.

In altri termini, prosegue l'Avvocatura, nel vigore dell'attuale

normativa non può più verificarsi che un soggetto nei cui confronti

sia stata revocata la misura di sicurezza personale perché non più

socialmente pericoloso "in concreto", continui a rivestire, sino al

sopravvenire dell'eventuale riabilitazione, lo status di delinquente

abituale e, dunque, ad essere oggetto d'una presunzione legale di

pericolosità.

Pertanto, ogni qual volta il magistrato di sorveglianza decida di

non applicare ovvero di revocare una misura di sicurezza personale

perché l'interessato non è (o non è più) persona socialmente

pericolosa, dovrebbe essere contestualmente revocata la dichiarazione

d'abitualità o le altre previste dall'art. 109 c.p., che trovano la

loro ragion d'essere proprio nella pericolosità sociale del

condannato.

Sulla base di questa chiave di lettura del disposto del quarto

comma dell'art. 69 della legge n. 354 del 1975 - nel quale la parola

"eventuale" che accompagna il termine "revoca" dovrebbe esser letta

in relazione alla pluralità di provvedimenti elencati in precedenza,

taluni dei quali presupponenti una prognosi di persistente

pericolosità sociale e non invece come possibilità di non far luogo

alla revoca stessa anche quando la pericolosità risulti esser venuta

meno - l'Avvocatura ritiene che nessuna irragionevolezza o disparità

di trattamento discenda dalla nuova normativa.

Peraltro, la fattispecie considerata nell'ordinanza di rimessione

attiene più propriamente ad aspetti di diritto intertemporale,

giacché l'interessato aveva già ottenuto la revoca della misura di

sicurezza nel vigore della precedente normativa, che non consentiva

di far contestualmente luogo alla revoca della dichiarazione di

abitualità.

A tale proposito l'Avvocatura asserisce che i dubbi di

costituzionalità sollevati dal magistrato remittente dovrebbero

effettivamente ritenersi fondati qualora si pervenga alla conclusione

che, alla stregua della legislazione ordinaria, non sia nella specie

consentito procedere alla revoca della dichiarazione di abitualità.

Ma, poiché la dichiarazione d'abitualità e le altre previste

dall'art. 109 c.p. costituiscono istituti di diritto penale

sostantivo, ad essi ben sono applicabili i principi di cui all'art. 2

c.p., ed in particolare quello dell'applicabilità della legge più

favorevole al reo nel caso di successione di leggi penali.

Pertanto, conclude l'Avvocatura, nel caso in esame il magistrato

di sorveglianza avrebbe potuto applicare il più favorevole ius

superveniens e, dunque, procedere al riesame della pericolosità sia

pure al solo fine di decidere in ordine alla revoca della

dichiarazione di abitualità. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è dell'avviso che debba darsi, dell'art. 69,

quarto comma, ultima parte, della legge 25 luglio 1975, n. 354, come

modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,

un'interpretazione "diversa" da quella offerta dal giudice a quo.

Svelata la ratio della disposizione impugnata, così come

modificata dalla legge 663 del 1986, risulta che anche la specie

sottoposta all'esame del giudice a quo (nella quale la misura di

sicurezza è stata revocata prima dell'entrata in vigore della

predetta legge) rientra nella ratio stessa. Anche nella specie in

questione, va, pertanto, attivato il procedimento di "riesame" della

pericolosità sociale ai fini della revoca della dichiarazione di

delinquenza abituale.

Va chiarito il senso della "modifica" apportata dall'art. 21 della

legge 663 del 1986 all'art. 69 della legge 354 del 1975, partendo,

intanto, dal rilievo, non senza significato, che non di vera e

propria "modifica", in senso formale, si tratta ma di "sostituzione"

del vecchio testo dell'art. 69 della legge 663 del 1986. Il primo

comma del precitato art. 21, infatti, recita: "L'articolo 69 della

legge 26 luglio 1975 n. 354, modificato dall'art. 8 della legge 12

gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente...". E dal "confronto"

fra i due testi si scorge agevolmente che il quarto comma del "nuovo"

articolo 69 è totalmente "aggiunto" al vecchio testo: i primi tre

commi di quest'ultimo permangono, infatti, inalterati, nel nuovo

testo mentre il quarto comma non trova alcuna traccia nel vecchio

testo; ed il quinto comma, nella nuova formulazione del citato art.

69, a parte le apportate modifiche, inizia con il riferimento

all'approvazione del programma di trattamento, che costituiva,

appunto, il quarto comma del vecchio testo.

Vero è che l'aggiunta dell'attuale quarto comma dell'art. 69 è

la conclusione applicativa dell'inserimento, nel sistema, d'un

fondamentale principio che appunto l'art. 31, secondo comma, della

legge 10 ottobre 1986 n. 663 codifica: "Tutte le misure di sicurezza

personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha

commesso il fatto è persona socialmente pericolosa".

È davvero ormai "superfluo" (dopo il notevole, meritorio, lavoro

della dottrina e della giurisprudenza, diretto ad abrogare

l'"incivile" ammissione della pericolosità "presunta", di cui

all'art. 204 del codice Rocco) sottolineare, in questa sede,

l'importanza, l'"enorme" valore dell'abrogazione espressa del

precitato art. 204 ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge

n. 663 del 1986. È appunto quest'ultima legge che da un canto, con

l'art. 31, abroga il "vecchio" articolo 204 c.p. ed inserisce nel

sistema il principio secondo il quale l'inflizione delle misure di

sicurezza personali è necessariamente subordinata all'accertamento,

in concreto, dell'"effettiva" pericolosità sociale e che dall'altro

canto, nello stesso tempo, con l'art. 21, dispone, inserendolo, a sua

volta, nel sistema, il procedimento di riesame della pericolosità

sociale, d'applicazione, esecuzione, trasformazione e revoca delle

misure di sicurezza e di "revoca" della dichiarazione di delinquenza

abituale, professionale ecc.

In esito alle modifiche e "sostituzioni" apportate dalla legge n.

663 del 1986 al "vecchio sistema" e, in particolare, all'art. 69

della legge n. 354 del 1975, risulta, dunque, che "per il futuro", la

"revoca" della dichiarazione d'abitualità deve avvenire in sede di

riesame, "in concreto", della pericolosità sociale, essendo questa,

insieme, alla base dell'applicazione e revoca delle misure di

sicurezza e della dichiarazione d'abitualità.

Se, in conseguenza, la "lettera" del quarto comma, ultima parte,

dell'attuale art. 69 della legge n. 354 del 1975 è inequivoca, del

pari "inequivoco" è che rientra nella ratio della stessa

disposizione l'impedire, per l'avvenire (essendo stata "abolita" ogni

ipotesi di "pericolosità presunta") che esistano "sfasature" tra

l'accertamento della "concreta" pericolosità sociale e le

conseguenti dichiarazioni d'abitualità, professionalità e tendenza

a delinquere. Ed è esatta l'interpretazione che l'Avvocatura dello

Stato dà al termine "eventuale", che accompagna il termine "revoca"

nel quarto comma dell'art. 69 della legge in esame: il primo termine,

infatti, va letto in relazione alla pluralità di provvedimenti

elencati in precedenza, taluni dei quali presupponenti una prognosi

di persistente pericolosità sociale e non come possibilità di non

revocare la dichiarazione d'abitualità (anche) quando il magistrato

di sorveglianza accerti l'esser venuta meno, in concreto, la

pericolosità sociale.

La legge dispone, di regola, "per l'avvenire" e non per il

passato: è agevole, pertanto, ritenere che il caso oggetto del

procedimento a quo non si sia presentato alla mente del legislatore

del 1986. Ma l'interpretazione secondo ratio della disposizione

impugnata non dà luogo a dubbi: anzi, si potrebbe aggiungere, che, a

fortiori, occorre ricondurre alla ratio del quarto comma dell'art. 69

della legge in esame, il caso di specie in cui è venuta meno, in

concreto, (od almeno si ha motivo di ritenere esser venuta meno,

salvo appunto il riesame da parte del magistrato di sorveglianza) la

pericolosità sociale; e, da lungo tempo, è stata anche revocata la

misura di sicurezza personale mentre "irrazionalmente" permane,

contro legge, in violazione del vigente sistema instaurato dagli

artt. 31 e 21 della legge 663 del 1986, uno status di delinquente

abituale.

E, certamente, costituirebbe ulteriore violazione dell'attuale

sistema, vigente in tema di rapporti tra pericolosità sociale e

dichiarazione d'abitualità, lasciare che lo status di delinquente

abituale permanga fino all'eventuale riabilitazione, senza

immediatamente attivare il procedimento di riesame della

pericolosità sociale e provvedere, ove del caso, all'immediata

revoca della dichiarazione d'abitualità.

È compito del giudice a quo verificare la possibilità

d'applicare, alla specie al suo esame, i principi di cui all'art. 2

c.p.: qui basta aver rilevato che nessuna illegittimità

costituzionale si riscontra nell'attuale testo dell'art. 69, quarto

comma, ultima parte, della legge n. 354 del 1974: e, che in

particolare, la disposizione impugnata, così come qui interpretata,

non viola l'art. 3 Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, ultima

parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato

dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Roma

con ordinanza del 22 gennaio 1987 (Reg. ord. n. 125/87).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari