Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/04/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 22,

primo comma, 23, primo, secondo e terzo comma, 68, primo comma, 69,

primo, secondo, quarto e quinto comma, 70, primo e secondo comma, 74,

primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 agosto 1977 dal Magistrato di

sorveglianza del Tribunale di Padova sul ricorso di Caselli Gianfranco,

iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 347 dell'anno 1977;

2) ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dal Magistrato di

sorveglianza del Tribunale di Verona sul ricorso di Rotta Angelo,

iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 2 agosto 1976 dal Magistrato di sorveglianza

del Tribunale di Bologna sul ricorso di Coconica Sergio ed altri,

iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 dell'anno 1978;

4) sei ordinanze emesse il 15 settembre e 28 novembre 1978 dal

Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Pescara sui ricorsi di

Schisano Giovanni, Micheli Giancarlo, D'Amario Antonio, Coletti Ercole,

Di Giacomo Filippo e Baroni Benito, iscritte ai nn. 573, 574 del

registro ordinanze 1978 e ai nn. 4, 5, 6 e 7 del registro ordinanze

1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 73

dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

udito l'Avvocato generale dello Stato Oscar Fiumara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna,

chiamato a decidere sui reclami proposti dai detenuti Coronica Sergio

ed altri, con ordinanza del 2 agosto 1976 ha denunciato, in riferimento

agli artt. 36 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 23, primo, secondo e terzo comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'art. 22, primo comma, della

stessa legge, là dove è prescritto che le mercedi per i detenuti sono

equitativamente stabilite in misura non inferiore ad un terzo delle

tariffe sindacali.

Secondo il giudice a quo, un lavoro così retribuito non è

socializzante, finendo col divenire per il detenuto o un mezzo di

sfruttamento o un semplice rimedio per passare il tempo vuoto che il

carcere offre: in entrambi i casi non educa certamente il detenuto al

lavoro.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 20 settembre 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha

chiesto preliminarmente che la questione venga dichiarata

inammissibile.

Rileva l'Avvocatura che la giurisprudenza di questa Corte (si cita

la sentenza n. 72 del 1968), definendo "giudizio" ogni procedimento

davanti al giudice, riconosce al magistrato di sorveglianza il potere

di sollevare incidente di legittimità costituzionale. Non tutto ciò

che fa capo al magistrato di sorveglianza è però un giudizio e non

tutte le norme dell'ordinamento penitenziario sono necessariamente

influenti e rilevanti sui poteri attribuiti a tale magistrato.

Il procedimento a quo - poiché il reclamo riguarda l'osservanza

delle norme sull'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni

concernenti la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle

attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali - si

svolge senza forme particolari e senza contraddittorio ed è deciso con

ordine di servizio non soggetto ad impugnazione. La procedura concerne,

dunque, una mera vigilanza sull'osservanza delle norme e non è affatto

un giudizio sui diritti patrimoniali; l'ordine di servizio non ha né

contenuto né forma di pronuncia giurisdizionale, capace della forza

del giudicato, che risolva un conflitto di interessi sui diritti del

lavoratore. Diverso inquadramento trovano, invece, i provvedimenti del

magistrato di sorveglianza relativi alla esecuzione della pena e, in

generale, al trattamento penale, che sono dati con ordinanza e

comportano una valutazione discrezionale produttiva di effetti.

Quando il procedimento viene deciso con l'ordine di servizio, si

accertano mere violazioni di norme sul trattamento, dando disposizione

all'autorità preposta per l'eliminazione di comportamenti non conformi

alla legge, ma non si decidono controversie di lavoro o di previdenza

sociale.

Conseguentemente, secondo l'Avvocatura, la questione di

illegittimità costituzionale appare, da un canto, "inammissibile"

perché pronunciata in un procedimento amministrativo non attinente al

trattamento penale e, dall'altro, "manifestamente irrilevante" perché

non spetterebbe mai al magistrato di sorveglianza decidere con ordine

di servizio sui diritti patrimoniali dei lavoratori.

Nel merito l'atto d'intervento ha chiesto che la questione sia

dichiarata non fondata.

2. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova,

chiamato a decidere sul reclamo proposto dal detenuto Caselli

Gianfranco, con ordinanza emessa il 19 agosto 1977 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 27, 36, 37 e 38 della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella

parte in cui consente che le mercedi per i detenuti lavoratori siano

equitativamente stabilite in misura inferiore fino a un terzo da una

speciale commissione.

Rileva l'ordinanza di rimessione che la disciplina denunciata,

oltre ad apparire irragionevole (non esistendo differenze in relazione

all'opera prestata tra lavoratori detenuti e lavoratori liberi) e

contraddittoria (perché analogo trattamento non è riservato in tema

di "lavoro all'esterno" e di lavoro prestato dal detenuto in stato di

semilibertà), viene ad incidere sul principale (e spesso unico) mezzo

di elevazione del "carcerato", e determina una retribuzione

insufficiente e sproporzionata alla qualità e quantità del lavoro

prestato.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 21 dicembre 1977.

L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, ha contestato,

riportandosi alle deduzioni sub 1, l'ammissibilità e, comunque, la

fondatezza della dedotta questione.

3. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona,

chiamato a pronunciarsi su una richiesta di corresponsione di arretrati

proposta da un detenuto per l'attività lavorativa da lui svolta presso

la locale casa circondariale; con ordinanza del 1 febbraio 1978 ha

denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma,

25, primo comma, 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost.,

l'illegittimità dell'art. 69, quarto comma, della legge n. 354 del

1975, nella parte in cui attribuisce al magistrato di sorveglianza la

competenza a decidere con ordine di servizio sui reclami dei detenuti e

degli internati in materia riguardante l'attribuzione della qualifica

lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione,

nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le

assicurazioni sociali.

Secondo il giudice a quo il detenuto, che, per quanto attiene alla

valutazione dell'attività lavorativa prestata, non può essere

distinto da alcun altro lavoratore, viene menomato nel suo diritto alla

tutela giurisdizionale, data la esclusiva competenza nella materia del

magistrato di sorveglianza (secondo il binomio, del tutto

insufficiente, reclamo - ordine di servizio), viene sottratto al

giudice ed alla procedura dei diritti (il giudice ed il procedimento

del lavoro) e privato, proprio per l'assenza di un'adeguata protezione

processuale, del diritto alla tutela del lavoro e del diritto ad una

retribuzione proporzionata.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 giugno 1978.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ha

chiesto, riproducendo, sostanzialmente, le precedenti deduzioni (con il

richiamo anche alla sentenza n. 132 del 1973), che la questione venga

dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata.

4. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara,

con due ordinanze, emesse il 15 settembre 1978 su reclami di detenuti

lavoratori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

dell'art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, in

relazione alla tabella A allegata alla legge stessa, comprendendo una

pluralità di tribunali nella giurisdizione di quasi tutti gli unici

sorveglianza, ed in particolare di quello istituito presso il Tribunale

di Pescara, di fatto non mette in grado il magistrato ad esso addetto

di assicurare la sua presenza con eguale continuità nei diversi

istituti penitenziari, con conseguente disparità di trattamento tra i

ristretti nei vari istituti, in violazione dell'art. 3 Cost.; dell'art.

68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla

legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, per i motivi sopra

indicati, non mettendo il magistrato di sorveglianza, in particolare

quello di Pescara, nelle condizioni di assicurare affatto, e comunque

con la continuità necessaria, la sua presenza negli istituti

penitenziari distanti dalla sede dell'ufficio e quindi di raccogliere

le istanze e i reclami in forma orale dei detenuti ivi ristretti, rende

possibile la limitazione del diritto alla difesa di costoro, in

violazione all'art. 24, secondo comma, Cost.; dell'art. 68, primo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12

gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui, non ponendo, per gli stessi

motivi, il magistrato di sorveglianza, in particolare quello di

Pescara, nelle condizioni di assicurare in ogni caso, e comunque con la

necessaria continuità, la sua presenza negli istituti più distanti

dalla sede del suo ufficio e di garantire anche ai soggetti ivi

ristretti l'esercizio dei diritti riconosciuti ai detenuti, lo

configura come un magistrato precostituito dalla legge in maniera del

tutto innaturale ed illogica, in violazione dell'art. 25, primo comma,

Cost.; degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, 74,

primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge

12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate

singolarmente e nel loro combinato disposto, imponendo al magistrato di

sorveglianza, in particolare a quello addetto all'ufficio di

sorveglianza di Pescara, un'attività itinerante esasperata di là da

ogni limite di accettabilità e ragionevolezza, precludono e comunque

menomano fortemente l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionale e

giudiziaria di tale magistrato, in violazione dell'art. 102, primo

comma, Cost., ed al contempo confermano e aggravano le condizioni da

cui derivano le situazioni di illegittimità costituzionale prima

indicate; dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977,

n. 1, nella parte in cui, assegnando al magistrato di sorveglianza

funzioni meramente ispettive e amministrative con potestà decisionale

(ordine di servizio) limitata e affidata nell'esito alla disponibilità

dell'amministrazione penitenziaria ad ottemperare, riduce il magistrato

di sorveglianza ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione, non

(più) soggetto soltanto alla legge, non (più) autonomo e indipendente

da ogni altro potere, in violazione degli artt. 101, secondo comma, e

104, primo comma, della Costituzione; dell'art. 69, quinto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977,

n. 1, nella parte in cui, prevedendo la procedura de plano attraverso

ordini di servizio, senza possibilità di difesa tecnica e di gravame

per il reclamante e i controinteressati, anche in materia di lavoro e,

quindi, di diritti soggettivi, pone in tale materia una disparità di

trattamento fra cittadini detenuti e non detenuti e lede il diritto

alla difesa del reclamante e dei controinteressati, in violazione,

rispettivamente, degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost..

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 7 febbraio 1979

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili perché

proposte in sede di decisione su reclami in materia di lavoro dei

detenuti, materia nella quale il magistrato di sorveglianza esercita

funzioni amministrative e non giurisdizionali.

5. - Analoghe questioni il Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Pescara ha sollevato, adottando motivazioni quasi

identiche, con quattro ordinanze, emesse il 28 novembre 1978, sulle

istanze di remissione del debito proposte da D'Amano Antonio, Coletti

Ercole, Di Giacomo Filippo e Baroni Benito.

Le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 14 marzo 1979.

È intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri,

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo

che le questioni, se ritenute rilevanti (del che vi sarebbe da dubitare

giacché il giudice a quo avrebbe posto in essere l'accorgimento di

avvalersi del giudizio in corso per sollevare "direttamente" un

giudizio di legittimità costituzionale), vengano dichiarate non

fondate. Considerato in diritto :

1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della

Corte questioni di legittimità costituzionale più o meno strettamente

connesse, così da giustificare la riunione de; relativi giudizi, al

fine di deciderli con un'unica sentenza.

2. - Le questioni dedotte coinvolgono, tutte, norme della legge 26

luglio 1975, n. 354, aventi attinenza, diretta o indiretta, con le

funzioni del magistrato di sorveglianza, quali risultano articolate dal

nuovo ordinamento penitenziario. Più esattamente, i dubbi di

costituzionalità hanno per oggetto sia norme dalla portata generale,

riflettentisi come tali sul complesso di dette funzioni, sia norme

dalla portata particolare, concernenti cioè una singola, determinata

funzione. Le esigenze sottostanti al requisito della rilevanza

impongono di prendere le mosse da quest'ultimo, più specifico,

aspetto.

3. - Dall'esame delle situazioni concrete, quali emergono dal tipo

di domanda inizialmente rivolta a ciascuno dei giudici a quibus, si

ricava con chiarezza che, fra i tanti settori di intervento previsti

dall'ordinamento penitenziario per il nuovo magistrato di sorveglianza,

sono essenzialmente due a venire in evidenza: da un lato (ordinanze n.

485/77, nn. 154, 318, 573, 574/78), quello cui fanno capo i reclami dei

detenuti in materia di lavoro; dall'altro (ordinanze nn. 4, 5, 6,

7/79), quello cui fanno capo le richieste di remissione del debito. Le

differenze che, quanto a natura e forme dell'intervento, caratterizzano

l'un settore rispetto all'altro importano, come immediata conseguenza,

la necessità di affrontare distintamente le tematiche poste dai due

gruppi di ordinanze.

4. - Con le cinque ordinanze del primo gruppo i Magistrati di

sorveglianza presso i Tribunali di Padova, Verona, Bologna e Pescara

chiamano complessivamente in causa gli artt. 22, primo comma, 23, primo

e secondo comma, 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto

comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo

comma, 25, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo comma, 36,

primo comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma,

102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

Rispetto a tali questioni l'Avvocatura dello Stato ha sistematicamente

premesso ad ogni altro rilievo un'eccezione di inammissibilità del

tutto preliminare.

Infatti, nelle relative difese in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, risulta sempre contestata la legittimazione del

magistrato di sorveglianza a sollevare questione di legittimità

costituzionale nel corso di procedimenti originati da reclami di

detenuti in materia di lavoro: e ciò in quanto si sarebbe in presenza

di un "procedimento amministrativo non attinente al trattamento

penale", ovvero "di una materia nella quale il magistrato di

sorveglianza esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali",

limitandosi all'emanazione di un ordine di servizio (art. 69, quinto

comma, lett. a, della legge n. 354 del 1975).

L'eccezione va accolta, ma non tanto in base ai due precedenti

richiamati dall'Avvocatura dello Stato (sentenza n. 72 del 1968,

peraltro invocata in direzione opposta dai Magistrati di sorveglianza

di Padova e di Bologna, e sentenza n. 132 del 1973), entrambi aderenti

a situazioni normative troppo diverse dall'attuale, quanto in base ad

un precedente di epoca successiva all'instaurazione dei presenti

giudizi, costituito com'esso è dall'ordinanza n. 87 del 1978. Con tale

ordinanza, questa Corte - chiamata a pronunciarsi su un conflitto di

attribuzione tra un magistrato di sorveglianza e il Ministero di grazia

e giustizia a proposito dell'esecuzione di un ordine di servizio

emanato ai sensi dell'art. 69, quinto comma, lett. a, della legge 26

luglio 1975, n. 354 - ha preso recisa posizione sul problema della

natura dell'intervento del magistrato di sorveglianza in materia di

lavoro, sia pure sotto il particolare profilo del riconoscimento della

"legittimazione ad essere parte in conflitto di attribuzioni"

limitatamente all'esercizio della funzione giurisdizionale", affermando

senza riserve che "nell'attività giurisdizionale" non può essere

ricompresa la potestà del magistrato di sorveglianza di decidere con

ordine di servizio sui reclami dei detenuti concernenti la qualifica

lavorativa e la mercede".

L'affermazione non può che essere ribadita anche sotto il profilo

dell'iniziativa per il controllo incidentale di legittimità (v. pure,

con riguardo ad un'altra competenza non giurisdizionale del magistrato

di sorveglianza, la sentenza n. 74 del 1979): la ragione fondamentale

del diniego di giurisdizionalità nei confronti dell'intervento di cui

all'art. 69, quinto comma, lett. a, della legge n. 354 del 1975 resta

quella, già allora evidenziata, che il procedimento instaurato dal

reclamo del detenuto in materia di lavoro "non sostituisce" la tutela

giurisdizionale, che è riservata al giudice dei diritti ", secondo le

regole della competenza ordinaria, non essendovi motivo di distinzione,

a tale proposito, tra il normale lavoro subordinato ed il lavoro dei

detenuti o internati.

5. - Con le quattro ordinanze del secondo gruppo il Magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Pescara chiama complessivamente in

causa gli artt. 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto

comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,

25, primo comma, 102, primo e secondo comma, e 104, primo comma, della

Costituzione. Per quanto riguarda tali ordinanze, emanate nel corso di

altrettanti procedimenti instaurati per ottenere il beneficio della

remissione del debito (art. 56 della legge n. 354 del 1975), la

legittimazione del magistrato di sorveglianza a proporre questioni

incidentali di legittimità costituzionale non si presta a discussioni

(v., per un implicito precedente, la sentenza n. 51 del 1984). A

dimostrazione che l'intervento del magistrato di sorveglianza in

materia di remissione del debito si traduce in un'attività sicuramente

giurisdizionale concorrono i mezzi di difesa assicurati alle parti

(artt. 71 e 71 bis della legge n. 354 del 1975), la ricorribilità del

provvedimento per cassazione (art. 71 ter della stessa legge) e

l'impossibilità di adire altri giudici di merito, trattandosi di

tutela riservata al magistrato di sorveglianza.

Lungi dal contestare tutto ciò, l'Avvocatura dello Stato prospetta

il problema dell'ammissibilità delle questioni in esame sotto un altro

profilo, mettendone in dubbio la rilevanza "ai fini del decidere il

giudizio nel corso del quale tali questioni sono state sollevate". Alla

rilevanza, si precisa, sarebbe dedicata "qualche considerazione che

appare meramente di stile e, quindi, ben poco convincente", tanto da

suscitare l'impressione che il giudice a quo "abbia posto in essere

l'accorgimento di avvalersi di un giudizio in corso, alla definizione

del quale non soccorre, perché non occorre, la soluzione delle

proposte questioni di legittimità costituzionale", al reale scopo di "

sollevare direttamente un giudizio di tal natura".

Pur dovendosi riconoscere che nelle quattro ordinanze del

Magistrato di sorveglianza di Pescara la motivazione presenta

innegabili connotati di genericità, non solo e non tanto perché di

contenuto perfettamente identico, ma anche e soprattutto perché quasi

del tutto coincidente con quella delle due ordinanze di rimessione (nn.

573, 574/78: v. retro, n. 4) pronunciate dallo stesso magistrato di

sorveglianza in altrettanti procedimenti su reclami in materia di

lavoro, non si può, d'altra parte, trascurare il fatto che le quattro

ordinanze si diversificano dalle due precedenti per la più ampia,

specifica, attenzione dichiaratamente prestata al requisito della

rilevanza e per il concreto richiamo all'oggetto dell'istanza

(remissione del debito) ogni volta contenuto nelle rispettive

intestazioni.

Ciò non comporta, ovviamente, che le relative questioni siano per

ciò solo da ritenere ammissibili, ma impone una più attenta analisi

dei loro eventuali riverberi sulla decisione dei giudizi a quibus,

tanto più che la pluralità delle questioni sollevate da ciascuna

ordinanza non consente un discorso unitario, occorrendo distinguere a

seconda che tali questioni abbiano per oggetto norme attinenti alla

competenza del magistrato di sorveglianza (art. 69, primo, secondo,

quarto e quinto comma, della legge n. 354 del 1975) oppure norme

attinenti all'organizzazione giudiziaria (artt. 68, primo comma, 70,

primo e secondo comma, e 74, primo comma, della stessa legge, nelle

parti indicate dalle ordinanze).

6. - Le prime questioni, nonostante l'impegno dedicato dal giudice

a quo alla motivazione sulla rilevanza, appaiono così palesemente

prive di incidenza ai fini del decidere da far risultare la motivazione

stessa del tutto inconferente nei loro confronti. Si tratta, infatti,

di questioni di legittimità costituzionale che nulla hanno in comune

con la remissione del debito. Ne sono oggetto norme che - concernendo,

rispettivamente, la vigilanza sull'organizzazione degli istituti di

prevenzione e di pena (art. 69, primo comma, della legge 26 luglio

1975, n. 354), la vigilanza sull'esecuzione della custodia degli

imputati (art. 69, secondo comma), l'approvazione con ordine di

servizio del programma di trattamento (art. 69, quarto comma) e la

decisione con ordine di servizio dei reclami in materia di lavoro o di

procedimenti disciplinari (art. 69, quinto comma) - rimangono del tutto

estranee alla remissione del debito e sono, quindi, assolutamente

inapplicabili a questa. Lo conferma il fatto che le questioni così

dedotte addebitano al legislatore di avere con tali norme assegnato al

magistrato di sorveglianza "funzioni meramente ispettive e

amministrative" con " potestà decisionale limitata", previa semplice "

procedura de plano": in materia di remissione del debito, invece, come

già si è sottolineato ad altri fini (v. retro, n. 5), la funzione

esplicata dal magistrato di sorveglianza, attraverso una procedura

tutt'altro che de plano, è di tipo prettamente giurisdizionale.

Rispetto alle questioni in parola, il difetto di rilevanza

prospettato in termini generali dall'Avvocatura dello Stato viene,

perciò, ad evidenziarsi, sia pure per altra via, in maniera talmente

netta da rendere ineluttabile la relativa declaratoria di

inammissibilità

7. - Restano le questioni di legittimità costituzionale che hanno

per oggetto norme attinenti all'organizzazione giudiziaria. Nei loro

confronti non si può certo parlare di assoluta estraneità alla

materia della remissione del debito. Il fatto che ne siano coinvolte la

collocazione territoriale degli uffici di sorveglianza, cui

sovraintende il magistrato di sorveglianza come organo monocratico

(art. 68, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nelle tre

parti specificatamente indicate dalle ordinanze), e la composizione

degli organi collegiali (sezione di sorveglianza, consiglio di aiuto

sociale) di cui sono chiamati a far parte uno o più magistrati di

sorveglianza (artt. 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della

stessa legge, nelle parti rispettivamente indicate dalle ordinanze),

consente al giudice a quo di dolersi che la strutturazione complessiva

della figura del magistrato di sorveglianza, anche in considerazione

dell'ambito territoriale affidatogli, non lo mette nelle condizioni di

assicurare con la continuità necessaria la propria presenza nei

diversi istituti penitenziari: imponendo a detto magistrato

un'attività itinerante esasperata, gli si precluderebbe e comunque gli

si menomerebbe l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali,

compresa, dunque, quella che lo legittima a provvedere sulla remissione

del debito. Ciò è tanto vero che, nel motivare circa la rilevanza, le

ordinanze di rimessione fanno leva sulla " circostanza che l'organo

decidente, per colpa dell'innaturale precostituzione dell'ufficio di

sorveglianza, non abbia potuto attingere personalmente, attraverso i

pur previsti contatti diretti con l'interessato, solo perché questi

era ristretto in un istituto penitenziario posto lontano dalla sede

dell'ufficio, elementi utili alla migliore valutazione della condotta

tenuta durante la detenzione".

A prescindere dal rilievo, comunque marginale, che, per una delle

quattro ordinanze (la n. 4/1979), la circostanza non trova

corrispondenza negli atti di causa, provenendo la richiesta di

remissione del debito da persona già dimessa dal carcere, si può

senz'altro convenire sull'esistenza degli inconvenienti lamentati,

primo fra tutti quello derivante dalle dimensioni delle circoscrizioni

territoriali di gran parte degli uffici di sorveglianza, nel quadro di

un sistema di competenze che - creato quasi dal nulla nel 1975 e poi

via via ampliatosi (legge 12 gennaio 1977, n. 1; legge 20 luglio 1977,

n. 450; legge 24 novembre 1981, n. 689) - meriterebbe sicuramente,

dopo circa un decennio di intensa sperimentazione, di essere riveduto.

Ma un simile intervento, implicando una pluralità di scelte

discrezionali, non rientra nei poteri di questa Corte ed esula dai

mezzi a sua disposizione. In particolare, la Corte non può operare

scelte nell'ambito di complessi normativi, la cui estesa articolazione

è di per sé dimostrativa della necessità di una serie di previsioni,

anche di natura organizzativa (si pensi, in primis, alla tabella A, ove

sono elencate "sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per

adulti", allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nella versione

sostituita dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1), che

soltanto il legislatore, nella discrezionalità che gli è propria,

può effettuare (cfr. le sentenze n. 137 del 1981, nn. 205, 214 e 274

del 1983, nn. 25 e 70 del 1984). Per questa ragione, anche le questioni

aventi per oggetto parti degli artt. 68, primo comma, 70, primo e

secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

vanno dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 22, primo comma, 23, primo, secondo e terzo

comma, 68, primo comma, 69, primo, secondo, quarto e quinto comma, 70,

primo e secondo comma, 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.

354, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,

25, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 35, primo comma, 36, primo

comma, 37, primo comma, 38, secondo comma, 101, secondo comma, 102,

primo e secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Bologna con

l'ordinanza emessa il 2 agosto 1976 (reg. ord. n. 318 del 1978), dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Padova con

l'ordinanza emessa il 19 agosto 1977 (reg. ord. n. 485 del 1977), dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Verona con

l'ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 (reg. ord. n. 154 del 1978) e

dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Pescara con le

due ordinanze emesse il 15 settembre 1978 (reg. ord. nn. 573 e 574 del

1978);

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 69, primo, secondo, quarto e quinto comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli

artt. 3,24, secondo comma, 102, primo e secondo comma, e 104, primo

comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre

1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979);

e) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma,

e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in

riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102,

primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso

il Tribunale di Pescara con le quattro ordinanze emesse il 28 novembre

1978 (reg. ord. nn. 4, 5, 6 e 7 del 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:103 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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