Corte costituzionale

Ordinanza n. 417/1987

Altra decisione · depositata il 19/11/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 647, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 13 maggio 1983 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 704 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 13 maggio

1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, l'art. 647, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui consente solo al pubblico ministero, e non

anche all'interessato, di proporre gravami specifici nel processo di

sicurezza contro i provvedimenti pronunciati dal magistrato di

sorveglianza a norma del primo comma dello stesso art. 647 del codice

di procedura penale (nella specie, trattasi di provvedimento

pronunciato in sede di riesame della pericolosità);

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art.

22, nel sostituire l'art. 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

attribuisce (v. secondo comma) al tribunale di sorveglianza il potere

di decidere "in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti"

contemplati dal quarto comma dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975,

n. 354, tra i quali figurano i provvedimenti relativi al riesame

della pericolosità;

che, ai sensi dell'art. 71, quinto comma, prima parte, della

legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito dall'art. 25 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 "Le disposizioni del titolo V del libro

IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non

diversamente disposto dalla precedente legge";

che, quindi, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora

rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, l'11

novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:417 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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