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Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale circoscrizionale:

  • 1)il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
  • 2)nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  • 3)nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
  • 4)nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  • 5)i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
  • 6)nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonche' i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
  • 7)I dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
  • 8)I dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;1
  • 9)i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale con cui sono convenzionate;
  • 10)i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
  • 11)gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
  • 12)i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione provincia, comune o circoscrizione. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se lo interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.34 Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La pubblica amministrazione e tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause di ineleggibilita' previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 11-17 febbraio 1987 n. 43 (in G.U. la s.s. 25/02/1987 n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 1 numero 8 "nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita' dei dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria da cui dipendono".

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 9-17 ottobre 1991 n. 388 (in G.U. la s.s. 23/10/1991 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 3 "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2".

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 marzo 1994 n. 111 (in G.U. la s.s. 06/04/1994 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 3 "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2" e "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2".

Testo in vigore dal 7 aprile 1994 al 13 ottobre 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/1994

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1994

    Per le medesime ragioni esposte nella sentenza n. 388 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di analoga norma riferita alla cessazione della causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente della Regione, solo in conseguenza di dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa, va dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente provinciale vale infatti il diritto alla conservazione del posto di lavoro sancito dall'art. 51, terzo comma, Cost. in favore di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, senza che su tale argomento possano incidere diversa natura e il diverso rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle regioni. Nell'attuale visione delle comunità locali (comuni, province e regioni) radicalmente rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della rappresentanza generale delle popolazioni, di fronte alla quale appare superata la concezione degli enti locali quale mere articolazioni amministrative di uno Stato fortemente unitario ed anzi autoritario e accentrarore, è da escludere che la previsione 'de qua' trovi giustificazione, rispetto alla diversa disciplina prevista per gli altri dipendenti pubblici, nella particolare posizione del dipendente delle Provincie, che gli consentirebbe, in quanto incardinato in una struttura a base territoriale relativamente circoscritta, di avere diverse e maggiori possibilità di condizionamento del voto. - V. S. n. 388/1991 (già citata nel testo) e 97/1991. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 388/1991

    Ha colpito questo articolo
    17 ottobre 1991

    La disciplina delle cause di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale (del tutto analoga a quella - che peraltro esula dal giudizio a quo - relativa alla ineleggibilità a consigliere provinciale o comunale dei dipendenti di province e comuni) laddove si dispone, a differenza di quanto previsto per tutte le altre categorie di pubblici dipendenti, che la causa di ineleggibilità cessi solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura, viola gli artt. 3 e 51 della Costituzione, sia per l'irragionevolezza del maggior rigore adottato nei confronti del dipendente regionale, che non trova giustificazione alcuna giacché non può certamente configurarsi una diversa e maggiore possibilità di condizionamento del voto nella semplice sussistenza del rapporto di impiego con la regione, per giunta a qualsiasi livello di importanza e responsabilità, sia per il contrasto radicale tra la previsione delle dimissioni dall'impiego e il principio costituzionale secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto alla conservazione del posto di lavoro: ne consegue l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il collocamento in aspettativa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. - Sul diritto alla conservazione del posto di lavoro della persona chiamata a funzioni pubbliche elettive v. in particolare S. n. 6/1960.

    Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 43/1987

    Ha colpito questo articolo
    17 febbraio 1987

    Alla stregua della ratio posta a base dell'art. 2, comma primo, n. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 154 - consistente nel vietare che un candidato possa, grazie alla posizione occupata in una struttura pubblica, influire sulla libera espressione del voto - non e` giustificato e comporta disparita` di trattamento fra i dipendenti delle unita` sanitarie che l'ineleggibilita` a consigliere comunale venga prevista per i dipendenti di UU.SS.LL. monocomunali (comprensive di un solo Comune) e di UU.SS.LL. subcomunali (comprensive di parte di un unico Comune) ed esclusa invece per i dipendenti di UU.SS.LL. pluricomunali (comprensive di piu` Comuni). Sussiste infatti l'affinita` - beninteso, in subiecta materia - fra unita` sanitaria pluricomunale e monocomunale ed inoltre la coincidenza fra tutti gli elettori ed una parte degli assistiti non e` dissimile da quella fra tutti gli elettori e tutti gli assistiti. È pertanto costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., il predetto art. 2, comma primo, n. 8, L. n.154 del 1981, nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita` dei dipendenti, dell'unita` sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione ed i coordinatori dello stesso, per i consigli dei Comuni che concorrono a costituire l'unita` sanitaria da cui dipendono.

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1994

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1991 al 7 aprile 1994.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 marzo 1994 n. 111 (in G.U. la s.s. 06/04/1994 n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 3 "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2" e "nella parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilita' a consigliere comunale del dipendente comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2".

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art2 · fonte del testo

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