Corte costituzionale

Ordinanza n. 491/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/11/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

numero 9, e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24

giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana

della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative,

permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione

delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni

provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e

incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di

quartiere), e dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione

siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio

popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli

comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per

il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per

l'introduzione della preferenza unica), promosso con ordinanza emessa

il 30 novembre 1994 dalla Corte di appello di Caltanissetta nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Pettinato Carlo ed altra e

Prefetto di Enna ed altro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha sollevato, con

ordinanza del 30 novembre 1994 (pervenuta il 29 maggio 1995),

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto

comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31,

nonché dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione medesima 26

agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono l'ineleggibilità a

consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con

l'unità sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire;

che, ad avviso del giudice remittente, poiché la indicata causa

di ineleggibilità, originariamente prevista nella legislazione

nazionale, è stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 della

legge 11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma

dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154), la normativa

regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati

parametri costituzionali, dettando una disciplina, in tema di

elettorato passivo, ingiustificatamente differenziata rispetto a

quella operante nel restante territorio nazionale;

Considerato che questa Corte ha già esaminato identiche questioni

sollevate dal medesimo giudice con precedente ordinanza e, con

sentenza n. 162 del 1995, ha dichiarato: a) l'illegittimità

costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della

Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 "nella parte in cui non

prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle

indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"

(secondo la formula adoperata dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991,

n. 271, che ha così soppresso la causa di ineleggibilità in esame

per i titolari di farmacia); b) l'illegittimità costituzionale

dell'art. 9, quarto comma, della medesima legge regionale n. 31 del

1986; c) l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto

1992, n. 7, in quanto l'estensione dell'impugnativa a detta norma

risultava sfornita del requisito della rilevanza, limitandosi la

stessa ad affermare che le cause di ineleggibilità a consigliere

comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme";

che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità di

tutte le questioni sollevate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della

legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per

l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,

n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli

amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i

componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in

materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri

comunali, provinciali e di quartiere), già dichiarato illegittimo,

in parte qua, con sentenza n. 162 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge

della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, già dichiarato

illegittimo con sentenza n. 162 del 1995;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della

Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con

suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei

consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei

comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e

per l'introduzione della preferenza unica);

questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1995.

Il Presidente e redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:491 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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