Corte costituzionale

Ordinanza n. 18/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1993 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal Tribunale di

Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De

Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri, iscritte ai nn.

329 e 330 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1992;

Visti gli atti di costituzione di De Longis Andrea e Altieri

Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da

Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad ottenere

la declaratoria di ineleggibilità a consigliere comunale del

convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della

Commissione amministratrice di un ente dipendente dal Comune, con

ordinanza del 3 marzo 1992 (r.o. n. 329 del 1992), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n.

11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non

definisce con precisione le situazioni di "dipendenza" che comportano

ineleggibilità dei componenti dei relativi enti;

che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51

della Costituzione in quanto risulterebbe oltremodo compresso il

diritto di elettorato passivo dell'interessato per la estrema

genericità della norma;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale

con ordinanza di pari data (r.o. n. 330 del 1992) nel giudizio

vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio, avente

lo stesso oggetto;

che, nei due giudizi è intervenuta, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello

Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza

della questione;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per evidente

connessione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata (sent. n. 280

del 1992) la stessa questione;

che non sono dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile

1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento

all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari