Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e

quinto comma, legge 23 aprile 1981, n. 154 ("norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale"),

promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1985 dal Tribunale di

Brescia nel procedimento civile vertente tra Sandrinelli Stefano e

Ranchetti Renato, iscritta al n. 858 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1ª Serie

Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Ranchetti Renato nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 23 agosto 1985 il Tribunale di

Brescia, chiamato a decidere circa la tempestività della rimozione

della causa di ineleggibilità da parte di Renato Ranchetti giudice

conciliatore il quale aveva presentato le proprie dimissioni l'ultimo

giorno utile per la presentazione della candidatura ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e

quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento agli

artt. 3 e 51 Cost., nella parte in cui prevede che le dimissioni del

giudice conciliatore, al fine dell'eliminazione della causa di

ineleggibilità, abbiano effetto dalla data in cui la P.A. le abbia

accettate ovvero, in difetto di accettazione, dal quinto giorno

successivo alla presentazione, anziché immediatamente.

La violazione delle indicate disposizioni costituzionali si

afferma in ordinanza deriverebbe dal raffronto con la disciplina

dettata per i soggetti indicati dallo stesso art. 2, primo comma, nn.

4, 9 e 10 (ecclesiastici, ministri di culto, legali rappresentanti e

dirigenti di strutture convenzionate con l'U.S.L. ovvero di società

con capitale maggioritario dell'ente locale) le cui dimissioni, non

dovendo essere presentate alla pubblica amministrazione, sono invece

immediatamente efficaci, secondo quanto affermato dalla stessa Corte

costituzionale con sentenza n. 46 del 1969.

2. - Renato Ranchetti si è costituito in giudizio prospettando

preliminarmente un'interpretazione della norma denunciata in base

alla quale dovrebbe distinguersi tra efficacia delle dimissioni ai

fini elettorali (che sarebbero, in tal caso, immediatamente operanti

indipendentemente dall'accettazione da parte della P.A.) e rilevanza

delle medesime ai fini sostanziali, avuto riguardo cioè al rapporto

tra la P.A. ed il suo amministratore o impiegato, al quale soltanto

si riferirebbe il quinto comma del citato art. 2. Distinzione si

afferma elaborata sulla scorta dei princìpi dettati dalla stessa

Corte costituzionale con sentenze n. 46 del 1969 e n. 129 del 1975,

con la prima delle quali fu affermato che la ratio

dell'ineleggibilità è soddisfatta a sufficienza con le semplici

dimissioni, accompagnate da un'effettiva astensione del dimissionario

da ogni ulteriore atto d'ufficio.

Se tale tesi ermeneutica fosse in ipotesi errata, la norma

sarebbe illegittima oltre che sotto il profilo esposto in ordinanza,

per due ulteriori ragioni: in quanto ingenererebbe una disparità di

trattamento tra soggetti che, dimissionari negli ultimi cinque giorni

antecedenti l'ultimo giorno utile, non abbiano ottenuto

l'accettazione immediata delle dimissioni, e quelli invece che se le

siano viste immediatamente accogliere; in quanto - per altro verso -

ingiustificatamente riserverebbe un trattamento paritario ai

dimissionari dal rapporto di pubblico impiego e ai soggetti i quali

invece si dimettano da cariche elettive e (o) non remunerate che, non

essendo obbligatorie, devono poter essere, ad ogni effetto,

immediatamente abbandonate dai soggetti che non intendono più

rivestirle.

3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto la declaratoria di

infondatezza della questione osservando, da un lato, che non è

inibito al legislatore - secondo quanto osservato dalla Corte

costituzionale con sentenza n. 74 del 1978 - "dettare norme diverse

per regolare situazioni che egli ritenga diverse entro un margine di

discrezionalità che giustifichi sostanzialmente il criterio di

differenziazione adottato"; e, dall'altro, che l'accettazione delle

dimissioni, costituente un atto dell'autorità competente da

adottarsi sulla base di una valutazione delle esigenze di pubblico

interesse, non è richiesta dalla legge impugnata ma dalle

disposizioni concernenti il diverso rapporto la cui prosecuzione non

è dal legislatore ritenuta compatibile col munus elettorale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Brescia ha denunciato a questa Corte, per

sospetta illegittimità costituzionale, l'art. 2, secondo e quinto

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, limitandosi al riguardo ad

osservare che, mentre le dimissioni da giudice conciliatore hanno

"efficacia... dalla data dell'accettazione da parte della P.A. o,

qualora questa non provveda entro cinque giorni, dal quinto giorno

successivo alla presentazione", viceversa alle dimissioni di quei

"soggetti

(nn. 4, 9 e 10 del primo comma dell'art. 2) che non debbono farne

domanda alla P.A." sarebbe "riconosciuta efficacia fin dal momento

della loro presentazione". La disciplina in parola comporterebbe di

conseguenza "evidente disparità di trattamento... non sorretta da

alcuna razionale giustificazione" fra le varie categorie di

ineleggibili e, quindi, violazione degli artt. 3 e 51 Cost.

2. - La questione appare inammissibile, stanti la lacunosità e

l'indeterminatezza della prospettazione, che si esaurisce in quanto

testé riportato. Risulta omesso il richiamo al primo comma, n. 8,

del menzionato art. 2, pur se proprio il relativo disposto, statuendo

l'ineleggibilità dei giudici conciliatori "nel territorio nel quale

esercitano le funzioni", costituisca la premessa normativa e logica

dell'impugnazione. Si afferma che la cessazione dalle funzioni è

prevista "agli stessi fini", ma non si rintraccia alcun cenno, né

previo, né successivo, a tali fini. Si assumomo come tertium

comparationis i legali rappresentanti ed i dirigenti di strutture

sanitarie convenzionate e di società per azioni dei Comuni,

asserendo, con interpretazione non argomentata, che anche i suddetti

dirigenti sarebbero dispensati dall'onere di attendere l'accettazione

della domanda di dimissioni o il decorso del quinto giorno successivo

alla presentazione di tale domanda, e se ne deduce - chiedendo

conseguentemente a questa Corte di voler dichiarare - che i

magistrati d'appello, di tribunale, di pretura, i commissari di

Governo, i prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, gli

ufficiali generali e superiori delle forze armate, etc., i quali

intendano candidarsi alle elezioni comunali, dovrebbero essere

ritenuti anch'essi legittimati a cessare dalle funzioni al momento

stesso della presentazione delle dimissioni, senza attendere neppure

che la relativa domanda sia pervenuta all'autorità che deve

provvedere. Si assevera l'esistenza di un "costante indirizzo della

Corte costituzionale", ma invocando la sola sentenza n. 46 del 1969,

la quale peraltro aveva dichiarato illegittima una previsione

normativa che, al contrario di quella oggetto del presente giudizio,

non solo non prescriveva alcun termine per l'accettazione delle

dimissioni, ma disponeva addirittura che il dimissionario fosse

sostituito nell'ufficio. Per quanto, infine, riguarda specificamente

la rilevanza, il giudice a quo, che già nella prospettazione ha

omesso di indicare qualsiasi circostanza, anche di tempo e di luogo,

relativa alla denunciata vicenda elettorale - sicché sembrerebbe

trattarsi di questione meramente astratta -, si limita ad affermare

che "il resistente... presentò le dimissioni dall'ufficio di giudice

conciliatore l'ultimo giorno utile per la presentazione della

candidatura". Poiché pertanto all'infuori di tale affermazione non

viene fornito alcun altro elemento utile alla valutazione della

rilevanza, la questione va dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n.

154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle

cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e

circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al

Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia con ordinanza in

data 23 agosto 1985 (registro

ord. n. 858/1985).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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