Provvedimento abrogato dal d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nella regione Sardegna la disciplina dei casi di ineleggibilita` ed incompatibilita` alla carica di consigliere regionale trova la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la disciplina dei medesimi casi, dettata, in via generale, con legge dello Stato non puo` configurarsi, per tale ragione, come automaticamente derogatoria o integrative di quella speciale, tanto piu` quando manchi di una espressa previsione di applicabilita` alla regione, vuoi con riferimento ai casi di ineleggibilita` vuoi, soprattutto, a quelli di incompatibilita` stante la riserva di cui all'art. 17 dello statuto sardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in via principale e in riferimento agli artt. 17 e 55 st. sa. - della legge 23 aprile 1981, n. 154, in toto e negli artt. 1 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, l'eleggibilita` a consigliere regionale degli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e l'incompatibilita` alla carica di consigliere reg. con quella di sindaco di qualunque Comune compreso nel territorio regionale, laddove l'art. 17 statuto sardo, prevede, invece, l'eleggibilita` al consiglio regionale degli iscritti nelle liste elettorali della Regione e l'incompatibilita` dell'ufficio di consigliere con quello di sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti).
Art. 1 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 4 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 17 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 55 Statuto speciale per la Sardegna
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000. 32 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo giorno fissato per la votazioneaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art1 · fonte del testo
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