Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale),

promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993 dal Tribunale di

Roma nel procedimento elettorale vertente tra Mecci Paolo e Di Fausto

Amanto, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Mecci Paolo;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'avv. Roberto Ciociola per Mecci Paolo;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1993, il Tribunale di Roma

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 2, terzo comma, della

legge 23 aprile 1981, n. 154, "nella parte in cui non prevede che la

causa di ineleggibilità a consigliere provinciale del dipendente

provinciale cessi anche con il collocamento in aspettativa".

Il giudice a quo premette in fatto che, a seguito del decreto del

31 maggio 1993 con cui il Ministro dell'interno ha rimosso dalla

carica un componente del Consiglio provinciale di Roma, con

deliberazione del 10 giugno 1993 lo stesso Consiglio ha disposto la

surrogazione dell'uscente con Amanto Di Fausto, primo dei non eletti

nella stessa lista: questi, per poter presentare la propria

candidatura, si era dimesso a suo tempo dall'ufficio di assistente di

cattedra, dipendente dell'Amministrazione provinciale, ma in seguito

all'esito per lui sfavorevole della consultazione elettorale era

stato successivamente riassunto e infine su sua richiesta era stato

posto in aspettativa senza assegni, per disposizione della Giunta

provinciale dello stesso 10 giugno 1993. Il provvedimento di

surrogazione è stato tempestivamente impugnato davanti al Tribunale

dal secondo dei non eletti Paolo Mecci.

Ciò posto, il remittente osserva che la questione è rilevante,

in quanto non può essere accolta la tesi sostenuta dal ricorrente,

secondo il quale nelle ipotesi di surrogazione non è consentita la

rimozione delle condizioni di ineleggibilità in via successiva,

essendo questa prevista dall'art. 7 della legge n. 154 del 1981

soltanto per i già eletti e soltanto per ragioni sopravvenute. La

fattispecie - non prevista espressamente dalla legge - del potenziale

subentrante per il quale dopo le elezioni si verifichi una causa di

ineleggibilità è perfettamente analoga a quella dell'eletto che in

siffatta condizione venga a trovarsi nel corso del mandato e non può

pertanto ritenersi sottoposta alla diversa disciplina della rimozione

in via preventiva prescritta invece dall'art. 3 della stessa legge.

Legittimamente pertanto il Di Fausto si è avvalso della facoltà di

eliminazione "successiva" della causa di ineleggibilità. Né

evidentemente rileva che non si sia adottata la procedura prevista

dal citato art. 7, in quanto essa si sarebbe risolta in una inutile

superfetazione, dato che nello stesso giorno della deliberazione di

surrogazione era stato già disposto il collocamento in aspettativa

del Di Fausto.

Tuttavia, prosegue il Tribunale, neanche può essere accolta la

tesi del resistente, secondo cui in seguito all'emanazione di

quest'ultimo provvedimento sarebbe venuta meno la condizione di

ineleggibilità in cui egli versava: la disposizione di cui si

tratta, infatti, prescrive, a tal fine, che il dipendente cessi dalle

funzioni "per dimissioni". La norma è stata bensì dichiarata

costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la

sentenza 17 ottobre 1991 n. 388, ma soltanto per la "ineleggibilità

a consigliere regionale del dipendente regionale", come il

dispositivo testualmente recita, in coerenza con la precisazione -

contenuta nella motivazione - che la decisione concerne "la

disciplina .. sancita per i dipendenti della regione", mentre

"esulano dal giudizio a quo" quelli della provincia e del comune.

Infine, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a

quo osserva che la questione già è stata accolta dalla Corte

costituzionale con la citata sentenza n. 388 del 1991 con riferimento

alle elezioni regionali, riguardo alle quali quelle provinciali non

appaiono presentare, sotto il profilo in esame, alcuna specificità

che consenta una diversa valutazione.

2. - Si è costituito in giudizio Paolo Mecci, ricorrente nel

giudizio a quo, il quale conclude per l'infondatezza della questione.

Ritiene la difesa della parte privata che la sentenza n. 388 del

1991 abbia affrontato la questione ora nuovamente rimessa all'esame

della Corte, considerando prevalente il profilo concernente il

diritto del dipendente che sia chiamato a funzioni pubbliche elettive

" .. di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di

conservare il suo posto di lavoro ..", nonché ravvisando identicità

di situazioni del dipendente regionale, provinciale o comunale,

rispetto agli altri pubblici funzionari.

Senonché, prosegue la parte privata, il ragionamento della Corte

dovrebbe essere riveduto, quantomeno relativamente alla posizione del

dipendente provinciale, atteso che questi, essendo incardinato in una

struttura a base territoriale (e quindi elettorale) relativamente

circoscritta ed inoltre con funzioni tipicamente e meramente

amministrative, viene a giovarsi di una possibilità di

condizionamento del voto certamente diversa e più pregnante rispetto

a quella ipotizzabile per un altro pubblico funzionario, nonché per

lo stesso dipendente regionale. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Tribunale di Roma e sottoposta al

vaglio della Corte concerne l'art. 2, terzo comma, della legge 23

aprile 1981, n. 154, nella parte in cui prevede che la causa di

ineleggibilità del dipendente della provincia a consigliere dello

stesso Ente possa essere rimossa soltanto con le dimissioni

dall'impiego.

La questione trova il suo antecedente naturale nella sentenza n.

388 del 1991, con la quale questa Corte dichiarò l'illegittimità

costituzionale del citato art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile

1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che la causa di

ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale

cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del secondo

comma dello stesso art. 2.

Il Tribunale remittente si limita a richiamare i medesimi

parametri 3 e 51 della Costituzione ed a riferirsi alla sentenza

anzidetta, osservando che la questione "è già stata accolta dalla

Corte costituzionale con riferimento alle elezioni regionali,

riguardo alle quali quelle provinciali non appaiono presentare, sotto

il profilo in esame, alcuna specificità che consenta una diversa

valutazione".

2. - Potrebbe pertanto apparire sufficiente riportarsi

integralmente alla motivazione della pronuncia surriferita per

dichiarare l'illegittimitàcostituzionale della norma anche nella

parte che concerne l'elezione a consigliere provinciale dei

dipendenti della provincia, nei medesimi termini già dichiarati per

la regione, nel senso cioè che sia sufficiente il collocamento in

aspettativa del dipendente per rimuovere la causa di ineleggibilità.

Ritiene tuttavia il Collegio che non sia inutile svolgere qualche

ulteriore considerazione anche in riferimento alle deduzioni espresse

dalla difesa della parte privata.

Afferma quest'ultima che la posizione del dipendente provinciale,

"incardinato in una struttura a base territoriale (e quindi

elettorale) relativamente circoscritta ed inoltre con funzioni

tipicamente amministrative", avrebbe diverse e maggiori possibilità

di condizionamento del voto rispetto agli altri pubblici funzionari e

allo stesso dipendente regionale. Ma la Corte ha già confutato tale

tesi, basata in sostanza sulla vecchia concezione degli enti locali

quali mere articolazioni amministrative di uno stato fortemente

unitario ed anzi autoritario e accentratore, concezione radicalmente

rinnovata dalla Costituzione repubblicana nel senso della

rappresentanza generale delle popolazioni (cfr. sentt. nn. 97 e 388

del 1991). Del resto, ove anche dalla diversa natura e dal diverso

rilievo costituzionale che province e comuni hanno rispetto alle

regioni, si volessero ricavare conseguenze incidenti sul tema in

esame, va ribadito quanto è stato affermato nella più volte citata

sentenza n. 388 del 1991, essere cioè determinante ai fini della

ratio decidendi l'argomento offerto dalla lettura del terzo comma

dell'art. 51. Il diritto alla conservazione del posto di lavoro per

chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive, - la cui portata

innovatrice e di grande valore democratico fu sottolineata nei lavori

della stessa Assemblea costituente -, sarebbe clamorosamente

contraddetto, o peggio ancora vanificato, dall'obbligo della rinuncia

al posto quale condizione di eleggibilità di un pubblico dipendente.

Siffatto argomento - è fuor di dubbio - vale anche per i dipendenti

della provincia.

Per le medesime ragioni, poi, considerata l'identità di natura e

di collocazione costituzionale, e quindi la omogeneità di

regolamentazione che sul punto deve caratterizzare province e comuni,

la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche alla parte della

norma che concerne la rimozione della causa di ineleggibilità a

consigliere comunale del dipendente del comune.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di

ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di

incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), nella

parte in cui non prevede che la causa di ineleggibilità a

consigliere provinciale del dipendente provinciale cessi anche con il

collocamento in aspettativa ai sensi del secondo comma dello stesso

art. 2;

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 23 aprile 1981, n. 154 nella parte in cui non prevede che

la causa di ineleggibilità a consigliere comunale del dipendente

comunale cessi anche con il collocamento in aspettativa ai sensi del

secondo comma dello stesso art. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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