Ordinanza n. 175/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della
legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al servizio sanitario regionale), promosso con ordinanza
emessa il 2 ottobre 1989 dal Tribunale di Lecce nel procedimento
civile vertente tra Ruschini Romeo ed altri e Pepe Luigi, iscritta al
n. 676 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di costituzione di Pepe Luigi nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 2
ottobre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2 n. 9 della
legge 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui non prevede
l'ineleggibilità a consigliere comunale dei medici convenzionati con
le Unità Sanitarie Locali;
che l'indicato Tribunale, riportandosi alla identica questione
già da esso sollevata con due ordinanze 12 dicembre 1988 (R.O. nn.
244 e 245/89), dubita della legittimità costituzionale della norma,
che, non prevedendo la ineleggibilità dei medici convenzionati,
introdurrebbe un ingiustificato trattamento preferenziale per questi
ultimi nei confronti dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle
strutture convenzionate, per i quali invece la ineleggibilità è
prevista;
Considerato che con sentenza n. 510, relativa alle citate
ordinanze di rimessione nn.244 e 245 del 1989, la questione è già
stata dichiarata non fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154
(Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche
di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e
in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario
regionale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale di Lecce, con ordinanza 2 ottobre 1989, iscritta al n.
676 del registro ordinanze 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte