Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R.

21 agosto 1971, n. 1275 ("Regolamento per l'esecuzione della legge 2

aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio

farmaceutico"), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1984 dal

Tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 407 del registro

ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 218 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Romano

Salvatore ed altro e Clemente Palmiro, concernente la convalida della

elezione di quest'ultimo a consigliere comunale di Monte S. Giacomo,

l'adito Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, con ordinanza del 2

febbraio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14

del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 ("Regolamento per l'esecuzione

della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il

servizio farmaceutico") "nella parte in cui non prevede, per il

gestore provvisorio di farmacia, la facoltà di chiedere la

sostituzione nei casi previsti dal primo comma n. 9, e con le

modalità di cui al quarto comma, dell'art. 2 della legge 23 aprile

1981, n. 154";

che il giudice a quo osserva che la causa di ineleggibilità di

cui all'art. 2, primo comma, n. 9 della citata legge n. 154/81 è

prevista per i titolari e non per i gestori provvisori delle farmacie

(qual è il convenuto Clemente Palmiro), né, per la natura

limitativa del diritto di elettorato passivo propria della legge

stessa, è ammissibile una applicazione analogica della disposizione;

ma che, tuttavia, poiché la ratio legis è intesa ad escludere dal

diritto all'elettorato passivo coloro che possano concretamente

avvalersi dell'esercizio della particolare attività in questione, la

posizione del gestore provvisorio appare identica a quella del

titolare della farmacia;

che, ciò premesso, il giudice a quo rileva che mentre il

titolare della farmacia è abilitato a chiedere, ai sensi dell'art.

11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la propria sostituzione per i

casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive, la stessa facoltà

non è prevista per il gestore provvisorio, con conseguente

violazione, da parte della norma impugnata, degli artt. 3 e 51 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione

per la natura regolamentare del denunciato d.P.R. n. 1271/75, e

conclude, comunque, nel merito per l'infondatezza;

Considerato che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va

accolta, in quanto il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 è atto

chiaramente privo di forza di legge, come questa Corte ha già avuto

modo di affermare (ord. n. 319 del 1986);

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971,

n. 1275, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal

Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari