Corte costituzionale

Sentenza n. 438/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo

comma, e 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3 (Norme per la elezione

e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia

Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed

incompatibilità e del contenzioso elettorale) promosso con ordinanza

emessa il 4 marzo 1994 dalla Corte d'appello di Trieste sul ricorso

proposto da Mioni Elia contro la Giunta regionale della Regione

autonoma del Friuli-Venezia Giulia ed altro, iscritta al n. 250 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Mioni Elia;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 4 marzo 1994, la Corte d'appello di

Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 8,

secondo comma, e 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3 "Norme per

l'elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed

incompatibilità e del contenzioso elettorale").

Premette in fatto la Corte remittente che, con deliberazione senza

data notificata il 17 febbraio 1994, il Consiglio della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia ha annullato l'elezione del

consigliere Elia Mioni, ritenendo la sussistenza nei suoi confronti

di una causa d'ineleggibilità in relazione al disposto dell'art. 8,

primo comma, lett. h), e secondo comma, della legge 3 febbraio 1964,

n. 3, richiamato dall'art. 49 della legge elettorale regionale n. 20

del 1968: ciò per avere lo stesso Mioni, dipendente regionale,

richiesto il collocamento in aspettativa il 29 aprile 1993, e quindi

tardivamente rispetto al termine ultimo di 180 giorni antecedente la

data di scadenza del Consiglio uscente stabilito dalla suddetta

norma, sull'erroneo presupposto dell'applicabilità della legge 24

aprile 1981, n. 154. L'art. 2, terzo comma, di quest'ultima legge,

con la quale sono state dettate nuove "norme in materia

d'ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere

regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia

d'incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale",

prevede infatti, quale termine ultimo per la cessazione dalle

funzioni o dalla carica - ai fini dell'inefficacia della causa

d'ineleggibilità -, il giorno fissato per la presentazione delle

candidature (scaduto nella specie il 5 maggio 1993). Avverso detta

deliberazione ha proposto ricorso il Mioni ai sensi dell'art. 33

della citata legge n. 3 del 1964, sostenendo l'applicabilità del

citato art. 2 della legge n. 154 del 1981 - il quale avrebbe abrogato

l'art. 8 della legge n. 3 del 1964 - e, in subordine,

l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma per violazione

dell'art. 3 della Costituzione.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva preliminarmente che l'art.

2 della legge n. 154 del 1981 non è a suo avviso invocabile nella

specie, in quanto l'abrogazione della norma contenuta nella legge n.

3 del 1964, riguardante specificamente la disciplina delle cause

d'ineleggibilità e d'incompatibilità per la carica di consigliere

regionale della Regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia,

avrebbe richiesto, in base ai principi generali, un'abrogazione

espressa, o almeno la sussistenza nella legge successiva di elementi

dimostranti in maniera non equivoca una volontà in tal senso del

legislatore. La circostanza che l'art. 10 della legge n. 154 del

1981, nello specificare espressamente le varie norme da intendersi

abrogate, indichi tra queste soltanto gli artt. 4, secondo comma, 5,

6, 7 e 18 della legge n. 108 del 1968, riguardante le elezioni dei

Consigli regionali delle Regioni a statuto normale, non consente, in

particolare, di ritenere verificata l'ipotesi dell'abrogazione

tacita.

Appare a questo punto rilevante e non manifestamente infondata -

prosegue il remittente - la proposta questione di costituzionalità,

in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 8,

secondo comma, della legge n. 3 del 1964, in quanto la previsione di

un termine notevolmente più oneroso di quello di cui alla legge n.

154 del 1981 per la cessazione dalle funzioni al fine di far venir

meno la causa d'ineleggibilità non è in effetti sorretta da alcuna

razionale o plausibile giustificazione; non è in particolare

ipotizzabile alcuna caratteristica o esigenza propria della Regione a

statuto speciale che possa attribuire razionale fondamento a tale

disparità di trattamento.

Analogo sospetto d'incostituzionalità viene poi espresso

relativamente alla mancanza di una previsione concernente l'obbligo

dell'Amministrazione dalla quale dipende l'interessato di provvedere

entro un termine prefissato sulla richiesta di dimissioni o di

collocamento in aspettativa, e l'efficacia comunque di dette

richieste, accompagnate dalla cessazione effettiva delle funzioni, a

far venir meno la causa d'ineleggibilità in difetto di

provvedimento. Anche la mancanza di una previsione in tal senso

integra infatti - ad avviso della Corte remittente - un

ingiustificato trattamento deteriore rispetto alla disciplina di cui

all'art. 2 della legge n. 154 del 1981.

Viene, infine, sollevata d'ufficio la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 33 della medesima legge n. 3 del 1964, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sempre per ingiustificata

disparità di trattamento. Il citato art. 33 stabilisce infatti che

contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia

d'ineleggibilità può essere proposto ricorso alla Corte d'appello

di Trieste, con ciò prevedendo un solo grado di giudizio in luogo

del doppio grado previsto dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968 in

materia d'ineleggibilità ai Consigli delle Regioni a statuto

normale, senza che possa rinvenirsi una qualche razionale e

plausibile giustificazione in caratteristiche od esigenze proprie

della Regione a statuto speciale.

2. - Si è costituito dinanzi a questa Corte il ricorrente nel

giudizio a quo Elia Mioni, ma fuori termine. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Trieste dubita, in riferimento agli

artt. 3 e 51 della Costituzione, della legittimità costituzionale

degli artt. 8, secondo comma, e 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3,

la quale detta il regime delle cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché la disciplina del contenzioso, in ordine

all'elezione del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

2.1. - La prima delle norme impugnate concerne la rimozione delle

cause di ineleggibilità (indicate nel primo comma del medesimo art.

8) e stabilisce che esse "non hanno effetto se le funzioni esercitate

siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza

del quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale

con effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio

rivestito".

Ad avviso del giudice remittente, la norma viola gli artt. 3 e 51

della Costituzione in quanto determina un trattamento - in tema di

elettorato passivo - ingiustificatamente deteriore rispetto alla

disciplina prevista in via generale dall'art. 2 della legge 23 aprile

1981, n. 154, norma - sempre ad avviso del giudice a quo - non

applicabile nella fattispecie, dovendosi escludere che essa abbia

comportato la tacita abrogazione della disposizione impugnata.

Tale irragionevole disparità di trattamento concerne un duplice

aspetto.

Innanzitutto essa si verificherebbe in ordine al termine entro il

quale devono cessare le funzioni esercitate ai fini della rimozione

della causa di ineleggibilità: rispetto al termine fissato dal

citato art. 2, commi secondo e terzo, della legge n. 154 del 1981, e

cioè "il giorno fissato per la presentazione delle candidature",

quello, notevolmente più oneroso, stabilito dalla sopra citata norma

impugnata non appare sorretto da alcuna razionale giustificazione,

non essendo ipotizzabile alcuna caratteristica propria della Regione

Friuli-Venezia Giulia che possa fornirne un fondamento.

In secondo luogo, sarebbe ugualmente irragionevole - e inciderebbe

anche in questo caso sul diritto di elettorato passivo - la mancanza

della previsione, contenuta invece nel comma quinto del menzionato

art. 2 della legge n. 154/81, secondo cui l'amministrazione di

appartenenza dell'interessato ha l'obbligo di provvedere sulla

richiesta di dimissioni o di collocamento in aspettativa entro un

termine prefissato, e, in mancanza del provvedimento, la richiesta

stessa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni,

produce comunque l'effetto di far venir meno la causa di

ineleggibilità.

2.2. - Entrambe le questioni sono fondate.

Questa Corte ha costantemente affermato che il principio di

eguaglianza fra i cittadini nella possibilità di accesso alle

cariche elettive esige che la riserva di legge in materia si attui

sul piano nazionale in condizioni di parità (cfr. già la sent. n.

105 del 1957, e, da ultimo, la n. 84 del 1994).

Da ciò deriva la conseguenza che discipline differenziate - in

tema di elettorato passivo - in relazione al territorio di una

determinata regione non possono considerarsi legittime, salvo che

sussistano situazioni concernenti categorie di soggetti che siano

esclusive per quella regione, ovvero si presentino diverse, messe a

raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel

restante territorio nazionale; e purché, in ogni caso, tale

diversità di disciplina sia sorretta da motivi adeguati e

ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale.

Tali principi sono stati ripetutamente affermati da questa Corte

con sempre maggior rigore (v. cit. sent. n. 84 del 1994 e le

precedenti ivi richiamate); e benché essi siano stati posti con

riferimento a norme adottate dalla Regione siciliana nell'esercizio

della propria potestà legislativa esclusiva in materia, appare

evidente che gli stessi debbano a fortiori valere quando, come nella

fattispecie in esame, la normativa impugnata, relativa alla Regione

Friuli-Venezia Giulia, è stata dettata, come previsto nello Statuto

speciale di quella Regione, da una legge dello Stato.

Ciò posto, certamente non è ravvisabile alcuna ragione, connessa

ad una peculiarità di situazione relativa alla Regione interessata,

che possa fornire valida giustificazione al fatto che la cessazione

dalle funzioni, al fine di rimuovere le cause di ineleggibilità a

consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia, debba verificarsi

entro un termine diverso (ed anche in misura notevole) rispetto a

quello stabilito per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto

ordinario. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in

cui prevede che le cause di ineleggibilità, indicate nel comma

precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate

"almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del

quadriennio (ora quinquennio) di durata del Consiglio regionale",

anziché "non oltre il giorno fissato per la presentazione delle

candidature".

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va

altresì dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via

conseguenziale, dei commi terzo e quarto del medesimo art. 8 della

legge n. 3 del 1964, i quali rispettivamente prevedono: il primo la

data di decorrenza del periodo di durata del Consiglio regionale (ai

fini del calcolo del termine dei centottanta giorni antecedenti la

scadenza di detto periodo); il secondo che, in caso di scioglimento

anticipato del Consiglio, le cause di ineleggibilità non hanno

effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni

successivi alla data del decreto di scioglimento, e sempre che questo

sia anteriore al termine di centottanta giorni di cui al secondo

comma.

2.3. - Considerazioni analoghe a quelle dianzi svolte conducono

all'accoglimento anche della seconda censura riferita all'art. 8,

secondo comma, della legge in esame.

La norma contenuta nell'art. 2, quinto comma, della legge n. 154

del 1981 (secondo cui la pubblica amministrazione è tenuta a

provvedere sulla domanda di dimissioni o di collocamento in

aspettativa entro cinque giorni dalla richiesta e, se ciò non

avvenga, la domanda ha comunque effetto dal quinto giorno successivo

alla sua presentazione) mira a contemperare la regola generale in

base alla quale per la cessazione da cariche o uffici pubblici è

richiesta la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte

dell'amministrazione con l'esigenza, costituzionalmente garantita,

che il soggetto interessato sia posto in condizioni di rimuovere la

causa di ineleggibilità con atti e comportamenti propri, senza che

questi possano essere resi inefficaci da inerzia o ritardi della

pubblica amministrazione (cfr. sentt. nn. 309 e 388 del 1991).

Ciò premesso, appare evidente come anche in questo caso non sia

ravvisabile alcuna razionale giustificazione a che tale disciplina di

carattere generale non debba trovare applicazione in ordine alle

elezioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Deve, quindi, dichiararsi l'illegittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 3 del 1964, nella parte in

cui non prevede che si applichi la disciplina dell'art. 2, quinto

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. - La seconda delle disposizioni impugnate, e cioè l'art. 33

della legge n. 3 del 1964, prevede che contro le deliberazioni del

Consiglio regionale in materia di eleggibilità "è ammesso ricorso

giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste", e stabilisce, poi,

le norme procedurali.

Ad avviso del giudice a quo , la norma viola l'art. 3 della

Costituzione in quanto determina una irragionevole disparità di

trattamento, in materia di contenzioso elettorale, rispetto alla

disciplina dettata, in ordine alle elezioni dei Consigli delle

regioni a statuto ordinario, dall'art. 19 della legge 17 febbraio

1968, n. 108, il quale prevede il doppio grado di giurisdizione.

Anche tale questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare - proprio in materia

di contenzioso elettorale - che "le modalità di esercizio del

fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale non possono essere

diverse in una regione rispetto al restante territorio nazionale,

soprattutto quando la diversità verrebbe a tradursi in un

sostanziale indebolimento della tutela stessa" (sent. n. 113 del

1993).

Ciò posto, seppure l'istituto del doppio grado di giurisdizione -

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn.

78 del 1984, 301 del 1986, 80 del 1988, 543 del 1989, 433 del 1990) -

non ha di per sé rilevanza costituzionale, non sussiste

evidentemente alcuna ragione di tale differenziazione di disciplina

processuale.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.

33 in esame, nella parte in cui prevede l'esperibilità, contro le

deliberazioni del Consiglio regionale in materia di eleggibilità,

del ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste secondo

la procedura ivi indicata, anziché dei mezzi di impugnazione

disciplinati nell'art. 19 della legge

17 febbraio 1968, n. 108.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3 ("Norme per la elezione e la

convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del

contenzioso elettorale"), nella parte in cui prevede che le cause di

ineleggibilità indicate nel comma precedente non hanno effetto se le

funzioni esercitate siano cessate "almeno centottanta giorni prima

della data di scadenza del quadriennio (ora quinquennio) di durata

del Consiglio regionale", anziché "non oltre il giorno fissato per

la presentazione delle candidature";

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui non

prevede che si applichi la disciplina di cui all'art. 2, quinto

comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge

3 febbraio 1964, n. 3, nella parte in cui prevede l'esperibilità,

contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di

eleggibilità, del ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di

Trieste secondo la procedura ivi indicata, anziché dei mezzi di

impugnazione disciplinati nell'art. 19 della legge 17 febbraio 1968,

n. 108;

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo e

quarto comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:438 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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