Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, in quanto non contempli tra le cause di incompatibilità la carica di vice Sindaco. Non sono stati, infatti, prospettati profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati con l'ordinanza n. 383 del 2002, di manifesta infondatezza: il nuovo testo dell'art.122 della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – che riserva alla Regione la competenza legislativa in materia, tra l'altro, di incompatibilità dei consiglieri regionali – dà luogo solo a nuove e diverse possibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità, l'efficacia della normativa statale preesistente conforme al quadro costituzionale in vigore all'epoca della sua emanazione.
Art. 65 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 122 cost.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tale norma si riferisce alle cause ostative alla carica di assessore di un comune compreso nel territorio della regione, e non all'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, di cui si controverte nel giudizio 'a quò, che continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 23 aprile 1981.
Art. 65 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 122 cost.
Nella regione Sardegna la disciplina dei casi di ineleggibilita` ed incompatibilita` alla carica di consigliere regionale trova la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la disciplina dei medesimi casi, dettata, in via generale, con legge dello Stato non puo` configurarsi, per tale ragione, come automaticamente derogatoria o integrative di quella speciale, tanto piu` quando manchi di una espressa previsione di applicabilita` alla regione, vuoi con riferimento ai casi di ineleggibilita` vuoi, soprattutto, a quelli di incompatibilita` stante la riserva di cui all'art. 17 dello statuto sardo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in via principale e in riferimento agli artt. 17 e 55 st. sa. - della legge 23 aprile 1981, n. 154, in toto e negli artt. 1 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, l'eleggibilita` a consigliere regionale degli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica e l'incompatibilita` alla carica di consigliere reg. con quella di sindaco di qualunque Comune compreso nel territorio regionale, laddove l'art. 17 statuto sardo, prevede, invece, l'eleggibilita` al consiglio regionale degli iscritti nelle liste elettorali della Regione e l'incompatibilita` dell'ufficio di consigliere con quello di sindaco di un comune con popolazione superiore a diecimila abitanti).
Art. 1 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 4 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 17 Statuto speciale per la Sardegna · Art. 55 Statuto speciale per la Sardegna
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1981 al 13 ottobre 2000. 145 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore nei comuni compresi nel territorio della regione sono incomponibili con la carica di consigliere regionale. Le cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale sono altresi' incompatibili rispettivamente con quelle di consigliere regionale di altra regione, di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comuneaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ha disposto (con l'art. 274 comma 1 lettera l) che l'abrogazione della presente legge, fa salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1981-04-23;154~art4 · fonte del testo
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