Corte costituzionale

Sentenza n. 510/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 9, della

legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al servizio sanitario nazionale), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce

nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Marra Antonio,

iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Tribunale di Lecce

nel procedimento civile vertente tra Guido Paolo e Maggio Pietro ed

altro, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Guido Paolo, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Uditi l'avv. Roberto Ciociola per Guido Paolo e l'Avvocato dello

Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 12 dicembre 1988, il Tribunale di Lecce, nella

causa civile pendente fra Guido Paolo e Marra Antonio, sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge

23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al servizio sanitario nazionale), in riferimento all'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilità

a Consigliere del Comune dei medici convenzionati con le Unità

sanitarie locali.

Lo stesso Tribunale, con ordinanza in pari data, e nella causa

civile vertente fra lo stesso attore, da una parte, e Maggio Pietro

Giuseppe e Montagna Cosimo, dall'altra, sollevava identica questione,

rispetto allo stesso parametro, con uguale motivazione.

La questione veniva inoltrata nonostante il procuratore

dell'attore, all'udienza di discussione, avesse espresso rinunzia al

ricorso: e ciò in quanto il mandato alle liti non conferisce al

procuratore siffatta facoltà in ordine ad atti che importino

disposizione circa il diritto in contesa.

Rilevano le ordinanze che il legislatore, nella disposizione

impugnata, ha limitato l'ineleggibilità ai legali rappresentanti e

ai dirigenti delle strutture convenzionate, mentre per il

professionista convenzionato ha previsto, nell'art. 8 n. 2 della

stessa legge, una mera incompatibilità e soltanto nei confronti

della carica di Sindaco o di Assessore.

Secondo il giudice a quo viene così a determinarsi un

ingiustificato trattamento preferenziale, perché i medici

convenzionati, avendo un rapporto personale e continuativo con i loro

assistiti, rappresentano in misura più rilevante quel pericolo di

inquinamento della competizione elettorale che, anche a giudizio di

questa Corte, è alla base della ratio ispiratrice

dell'ineleggibilità.

Né, secondo le ordinanze, questa Corte avrebbe mai esaminato la

questione ora dedotta, benché con la sentenza n. 1020 del 1988 si

sia incidentalmente riferita anche ai medici. Si sarebbe trattato,

però, soltanto di obiter dictum, dato che la questione, che in

allora la Corte risolveva, riguardava i semplici dipendenti delle

U.S.L. rispetto a quelli che rivestivano funzioni di dirigenza o di

coordinamento, e non le strutture convenzionate ed i medici.

Chiedeva, perciò, in sostanza il Tribunale che la Corte avesse ad

estendere anche ai medici semplicemente convenzionati

l'ineleggibilità che colpisce i dirigenti delle strutture.

2. - Si costituiva innanzi a questa Corte, nell'uno e nell'altro

giudizio, il signor Guido Paolo, attore in ambo le cause, a mezzo del

difensore, avvocato Giovanni Pellegrino, diverso dal procuratore che

aveva rinunziato al ricorso. La parte privata, con due identiche

memorie, sosteneva le ragioni delle ordinanze che faceva proprie,

aggiungendo che lo stesso art. 2 impugnato prevede già al comma

quarto l'ineleggibilità per un professionista convenzionato qual'è

il farmacista: per cui l'ingiustificata disparità di trattamento

appare ancora più clamorosa all'interno stesso delle professioni

sanitarie convenzionate.

Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva in ambo

i giudizi, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato che,

attraverso distinti ma identici atti, chiedeva innanzitutto

dichiararsi l'inammissibilità delle questioni a causa di assoluta

mancanza di motivazione sulla rilevanza.

Chiedeva altresì l'Avvocatura che la questione fosse, comunque,

dichiarata infondata per le stesse ragioni per cui questa Corte, con

sentenza n.1020 del 1988, ha dichiarato l'infondatezza di analoga

questione sollevata nei confronti dei dipendenti U.S.L., ai quali si

voleva estendere l'ineleggibilità prevista per i dirigenti ed i

coordinatori delle U.S.L. nel n. 8 dello stesso art. 2 impugnato.

Ricorda, anzi, l'Avvocatura che la sentenza, in quella occasione,

aveva già rilevata la perfetta corrispondenza delle due situazioni,

mediante quell'esplicito accenno anche ai medici convenzionati, che

non può essere, perciò, ritenuto semplice "obiter dictum". Considerato in diritto

1. - Lamenta il Tribunale di Lecce che l'art. 2 n. 9 della legge

23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al servizio sanitario nazionale) limiti l'ineleggibilità ai

legali rappresentanti e ai dirigenti delle strutture convenzionate,

con esclusione, quindi, del professionista convenzionato: per questi,

infatti, l'art. 8 n. 2 della stessa legge ha previsto soltanto una

semplice incompatibilità, limitata alla carica di Sindaco o di

Assessore dei Comuni con popolazione superiore ai trentamila

abitanti.

Secondo il giudice a quo si tratterebbe di un ingiustificato

trattamento preferenziale che viola l'art. 3 della Costituzione, in

quanto proprio i medici convenzionati, a causa del rapporto personale

e continuativo che hanno con gli assistiti, avrebbero addirittura

maggiore possibilità dei dirigenti delle strutture di inquinare la

competizione elettorale: pericolo che - come anche questa Corte ha

ammonito - è alla base della ratio ispiratrice dell'ineleggibilità.

2. - Le due ordinanze sollevano la stessa questione con identica

motivazione e con riferimento ad uguale parametro: i giudizi possono,

pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La causa d'inammissibilità della questione che l'Avvocatura

indica nell'insufficiente motivazione delle ordinanze sulla rilevanza

trova qualche fondamento nella carente informativa circa le qualità

dei convenuti. Tuttavia, essa può essere superata dalla

considerazione che non avrebbe avuto senso l'instaurazione di due

cause civili, e la conseguente proposizione addirittura d'ufficio

della questione tramite le due distinte ordinanze, se i convenuti non

fossero medici convenzionati della U.S.L. e non si vertesse in

materia elettorale, come testimonia l'intervento del pubblico

ministero nelle cause davanti al Tribunale.

4. - Le questioni proposte non sono fondate.

Questa Corte ha più volte ricordato che la regola generale

dettata dalla Costituzione in materia di elettorato passivo è

rappresentata dalla più ampia apertura a tutti i cittadini, senza

discriminazioni, così come sancito nell'art. 51. Le limitazioni

poste dalla legge ordinaria, avendo carattere di aperta eccezione ad

un principio costituzionale, non sono consentite se non trovano

precisa giustificazione in criteri di rigorosa razionalità.

Con la sentenza n. 1020 del 1988, la Corte ha messo in evidenza la

ragionevolezza della disposizione, di cui al n. 8 dell'art. 2 della

legge impugnata, che limita l'ineleggibilità a coloro che rivestono

uffici direttivi nelle U.S.L., in quanto, avvalendosi del prestigio e

delle occasioni inerenti alla loro posizione, hanno la possibilità

di condizionare istituzionalmente il voto di settori significativi

dell'elettorato. Ed è evidente che alla base della disposizione

contenuta nel successivo n. 9 dello stesso art. 2 è la medesima

ratio, in quanto il dirigente delle strutture convenzionate viene a

trovarsi nella in uguale posizione di prestigio rispetto agli

assistiti.

Né può essere lecito estendere la causa d'ineleggibilità ai

liberi professionisti medici, convenzionati con le U.S.L., perché la

convenzione non dà luogo ad una posizione istituzionale, ma ad un

semplice rapporto di prestazione di opera ad onorari prestabiliti in

un accordo collettivo.

Il rapporto, perciò, del medico convenzionato con il singolo

assistito non è diverso da quello di ogni altro professionista con

il proprio cliente: solo in casi eccezionali diventa rapporto

abituale, mentre ordinariamente, nei confronti della generalità, ha

carattere meramente occasionale. Ma se si dovessero assumere tali

situazioni di mero fatto come cause d'ineleggibilità, il principio

di cui all'art. 51 della Costituzione ne resterebbe frustrato.

Per tali ragioni, la Corte aveva rilevato nella citata sentenza n.

1020 del 1988 la sostanziale identità di ratio fra le situazioni di

cui ai numeri 8 e 9 dell'art. 2 della legge: tale da riverberarsi

poi, e sempre per ambo le situazioni, nelle incompatibilità previste

dall'art. 8 della stessa legge, che dimostrano la pari considerazione

ad esse attribuita dal legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile

1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e

circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al

servizio sanitario nazionale), sollevata, con riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Lecce con le due

ordinanze datate 12 dicembre 1988, rispettivamente inscritte ai

numeri 244 e 245 del Registro ordinanze 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:510 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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