Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. primo,

n. 4 e ult. co., e successive modificazioni della legge Regione

Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea

regionale siciliana), in relazione all'art. 3, co. primo, n. 1, l. 23

aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed

incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale,

comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli

addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza

emessa il 24 giugno 88 dalla Corte d'Appello di Palermo nel

procedimento civile vertente tra Parrino Antonino e Magro Francesco

ed altri, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale

dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Parrino Antonino, Magro

Francesco e La Loggia Giuseppe;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte d'Appello di Palermo, con ordinanza 24

giugno 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg. sic. 20 marzo

1951 n. 29, e successive modificazioni, con riferimento all'art. 51,

primo co., della Costituzione;

che l'ordinanza premetteva la vigenza, nei confronti degli

amministratori di Enti pubblici, soggetti per legge a vigilanza o

tutela della Regione Sicilia (come appunto è l'E.A.S. di cui si

discute in causa), della norma di cui all'articolo impugnato, così

come modificato dall'art. 1 della l. reg. sic. 13 luglio 1972 n. 33,

dall'art. 5 l. reg. sic. 29 dicembre 1975 n. 87, e dall'art. 33 l.

reg. sic. 6 gennaio 1981 n. 6, in guisa che gli amministratori di

tali Enti che, eletti all'Assemblea regionale siciliana, non si

fossero dimessi, cessando dalle loro funzioni, almeno 90 giorni prima

del compimento del quinquennio dalla data delle precedenti elezioni

regionali, dovevano essere considerati ineleggibili e, come tali,

decaduti dalla carica;

che, però, rilevava l'ordinanza l'esistenza di un diverso

principio, affermato dalla sentenza n. 171 del 14 giugno 1984 di

questa Corte, secondo cui il combinato disposto dei citati commi

dell'articolo ora impugnato doveva ritenersi illegittimo per quanto

si riferisce agli amministratori di Enti ospitalieri, dovendosi

convertire l'ineleggibilità in incompatibilità;

che tale sentenza, tuttavia, non avendo travolto anche tutte le

altre possibili ipotesi di ineleggibilità previste dallo stesso n. 4

del primo comma dell'articolo impugnato, non compete al giudice

ordinario estendere la portata di quella pronunzia ad ipotesi divere

da quella contemplata nella sentenza della Corte, pur ricorrendo la

stessa ratio;

che, pertanto, riteneva l'ordinanza di dover rimettere a questa

Corte sia il giudizio concernente la detta estensibilità sia, in

ipotesi, quello concernente le esigenze di eventuali situazioni

locali che giustifichino nella regione Sicillia l'adozione di norme

particolari nella materia de qua;

che si costituivano davanti a questa Corte tanto l'appellante

Antonio Parrino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Silvio De Fina

unitamente all'avv. Francesco Tinaglia, quanto l'appellato Francesco

Magro, rappresentato e difeso dal prof. avv. Enzo Silvestri, nonché

l'intervenuto Giuseppe La Loggia, rappresentato e difeso dal prof.

avv. Pietro Virga e dal prof. avv. Pietrangelo Jaricci;

che la difesa del Parrino e quella dell'intervenuto, sostenendo

le ragioni dell'ordinanza di rimessione, chiedevano che fosse

dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni

impugnate per un necessario adeguamento sia alla citata sentenza n.

171 del 14 giugno 1984 di questa Corte sia alla legislazione statale

e alla stessa più recente legislazione regionale, che, per gli enti

pubblici controllati, hanno tramutato in cause di incompatibilità

talune cause precedentemente considerate d'ineleggibilità;

che, anzi, sosteneva in via principale l'intervenuto che non

sarebbe stato nemmeno necessario sollevare la questione, essendo la

fattispecie in esame già ricompresa nella declaratoria

d'illegittimità di cui alla predetta sentenza;

che osservava, per contro, l'appellato come per gli enti

"dipendenti" non ci sarebbe stata alcuna conversione delle cause

d'ineleggibilità in cause d'incompatibilità, e che l'EAS tale

appunto doveva essere considerata, e non semplicemente sottoposta a

controllo della Regione, e che, ad ogni modo, doveva nella specie

valere sopratutto l'ultimo comma dell'art. 10 impugnato, attesa la

particolare situazione in cui versa la Regione Sicilia;

Considerato che effettivamente anche la legge statale (art. 2 n.

11 l. 23 aprile 1981 n. 154), come la stessa attuale legge regionale

(art. 9 n.11 l. reg. sic. 26 giugno 1986 n. 31), considerano cause

d'ineleggibilità alla carica di consigliere degli enti autonomi

territoriali gli amministratori di enti pubblici "dipendenti" dagli

enti stessi;

che, però, da una parte, per le dette leggi sarebbero,

comunque, sufficienti a rimuovere la causa le dimissioni

dell'amministratore prima che la candidatura venga proposta, mentre

nella specie la norma impugnata esige le dimissioni e l'effettiva

cessazione addirittura novanta giorni prima della scadenza del

mandato da cui l'ineleggibilità trae origine;

che, d'altra parte, non sembra nemmeno che, come sostenuto,

l'EAS possa essere ritenuta ente pubblico "dipendente" dalla Regione,

che anzi, proprio l'art. 20 della l. 14 settembre 1979 n. 212

definisce semplici "controlli" le attività di vigilanza espletate

dalla Regione sull'amministrazione dell'EAS, che sembra avere

piuttosto la figura di un Ente economico di servizi;

che tutto ciò porterebbe a ritenere astrattamente fondata la

sollevata questione, se non fosse che in concreto occorre tenere

conto di quanto osservava, soltanto lo scorso anno, la sent. n. 127

di questa Corte che, riferendosi tanto agli amministratori dell'EAS

quanto a quelli degli altri enti di cui alla citata legge n. 212 del

1979, scriveva che "Lo stesso Commissario dello Stato riconosce che

l'ineleggibilità in oggetto è stata disposta al fine di impedire la

formazione di clientele elettorali attraverso l'uso strumentale delle

suddette cariche. Ed allora se si pone mente, per un verso, al fatto

che tali cariche si prestano di per sé - e nell'esperienza concreta

si sono prestate - a divenire centri di poteri e, quindi, di raccolta

di voti e, per altro verso, alle particolari misure adottate dal

legislatore statale in vari campi nel territorio della regione, la

disposta ineleggibilità appare amalgamarsi con esse e, quindi,

sorretta da un'adeguata giustificazione";

che, in siffatta prospettiva e nel contesto delle menzionate

particolari situazioni regionali, anche la diposizione di cui

all'ultimo comma dell'articolo impugnato trova giustificazione nella

cautela che il legislatore ha inteso assumere, eliminando ogni

possibilità di sfruttamento della carica a fini elettorali, già nei

tre mesi che precedono la presentazione delle candidature;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo co. n. 4 e ultimo comma l. reg.

siciliana 20 marzo 1951 n. 29, e successive modificazioni, sollevata

dalla Corte d'appello di Palermo, con ordinanza 24 giugno 1988, in

riferimento all'art. 51, primo comma della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari