Art. 102 — Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento

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Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilita' del condannato si convertono nella liberta' controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa puo' essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta' controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo. Il condannato puo' sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della liberta' controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

Testo in vigore dal 30 novembre 1981 al 29 dicembre 1994

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 54/2026

    Ha colpito questo articolo
    17 aprile 2026

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento all’art. 13 Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. La violazione dell’art. 13 Cost. è apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il parametro evocato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 252/2021 - mass. 44435).

    Art. 102 Modifiche al sistema penale · Art. 660 c.p.p. · Art. 13 cost. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 1/2012

    Ha colpito questo articolo
    12 gennaio 2012

    In ordine alla questione di legittimità costituzionale - con la quale si dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 3, comma 62, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui, nell'aumentare da euro 38 a euro 250 il coefficiente di ragguaglio fra le pene pecuniarie e le pene detentive stabilito dall'art. 135 del codice penale, ha omesso di operare una omologa variazione in aumento del tasso sulla cui base, ai sensi dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), deve aver luogo la conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato - va, in via preliminare, rilevato che, sebbene il rimettente censuri formalmente la norma novellatrice dell'art. 135 cod. pen., ciò che egli in concreto sollecita è una pronuncia di "riallineamento" dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, la quale ripristini la pregressa coincidenza dei coefficienti di ragguaglio previsti dalle due norme poste a raffronto. - Per analogo rilievo, v. sent. n. 440 del 1994, richiamata in motivazione.

    Art. 102 Modifiche al sistema penale · Art. 3 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

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  • Sentenza n. 206/1996

    Ha colpito questo articolo
    21 giugno 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma 1, Cost., l'art. 102, comma 2, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione, in quanto - posto che il principio di colpevolezza impone che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di afflittività come totalmente avulso dalla "responsabilità" del condannato - il pieno rispetto di tale principio comporta che al condannato a pena pecuniaria, il quale versi in stato di insolvibilità, sia sempre offerta la possibilità di richiedere l'applicazione della misura del lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria, così da riservare alla libertà controllata un ruolo effettivamente sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il condannato insolvibile è posto in condizione di effettuare. - S. nn. 131/1979, 108/1987, 119/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 102 Modifiche al sistema penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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