Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/02/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo

comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti di sorveglianza, con ordinanze emesse il 24 maggio e il

17 giugno 1999 dal magistrato di sorveglianza del tribunale di

Torino, iscritte ai numeri 531 e 673 del registro ordinanze 1999 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 41 e 50,

1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o. n. 673 del

1999), il magistrato di sorveglianza di Torino ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui prevede il canone di ragguaglio tra lavoro sostitutivo e pena

pecuniaria in lire 50.000, o frazione di lire 50.000, per ogni giorno

di lavoro sostitutivo.

Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla

pena complessiva di lire 3.850.000 di multa aveva chiesto, versando

in condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo

come sanzione da applicarsi in sede di conversione della pena

pecuniaria; che tale sanzione, considerato il coefficiente di

ragguaglio previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge citata

(lire 50.000 o frazione di lire 50.000 di pena pecuniaria per un

giorno di lavoro sostitutivo), avrebbe dovuto trovare applicazione

nella misura massima stabilita dall'art. 103, secondo comma, della

stessa legge, e cioè in giorni sessanta.

Tale conclusione si porrebbe però in contrasto, ad avviso del

rimettente, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che

disciplina anche il coefficiente di ragguaglio per la conversione

della pena pecuniaria in libertà controllata, prevedeva

originariamente che la conversione avesse luogo calcolando lire

25.000 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata: tale

coefficiente era, quindi, uguale al criterio generale di ragguaglio

tra pene detentive e pene pecuniarie (lire 25.000 di pena pecuniaria

per ogni giorno di pena detentiva) disposto dall'art. 135 del codice

penale.

Successivamente, con la legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica

dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio tra pene pecuniarie e

pene detentive), il legislatore ha modificato l'art. 135 del codice

penale, aumentando a lire 75.000 il coefficiente di ragguaglio tra

pene pecuniarie e detentive, ma ha lasciato inalterato l'analogo

criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e sanzioni sostitutive

previsto in caso di insolvibilità del condannato dall'art. 102 della

legge n. 689 del 1981.

La irragionevolezza dell'omesso adeguamento, prosegue il giudice

a quo, è stata rilevata dalla sentenza n. 440 del 1994 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 nella parte

in cui prevede che il ragguaglio ha luogo calcolando lire 25.000, o

frazione di lire 25.000, anziché 75.000, o frazione di 75.000 di

pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, così

ripristinando l'originaria equivalenza, con riferimento, però, solo

alla predetta sanzione.

Analoghe ragioni sussisterebbero, ad avviso del rimettente, con

riferimento al lavoro sostitutivo che, per la intrinseca maggiore

idoneità risocializzante, deve, in termini di equivalenza, valere

più di un giorno di libertà controllata.

Secondo il giudice a quo, il legislatore aveva anzi

originariamente ritenuto che il "valore" di un giorno di lavoro

sostitutivo, determinato nella misura di lire 50.000, e la

potenzialità produttiva di reddito della condotta correlata alla

stessa sanzione corrispondessero al doppio del valore risocializzante

di un giorno di libertà controllata; sanzione che, applicata in sede

di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità

del condannato, equivaleva infatti a lire 25.000.

La sentenza n. 440 del 1994 della Corte, incidendo sul criterio

di ragguaglio solo con riferimento alla libertà controllata, avrebbe

di conseguenza alterato l'equilibrio "interno", come originariamente

previsto dal legislatore, tra tale misura e il lavoro sostitutivo.

Anche un confronto "esterno" con il ragguaglio tra la pena

pecuniaria e quella detentiva porterebbe, ad avviso del rimettente,

ad analoghe conclusioni, sulla base delle stesse argomentazioni della

sentenza n. 440 del 1994. Infatti, essendo stato triplicato il valore

di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva per la

sopravvenuta svalutazione della moneta, avrebbero dovuto essere

parimenti triplicati anche i valori relativi alla libertà

controllata e al lavoro sostitutivo. Nell'inerzia del legislatore, la

Corte aveva già provveduto in merito alla libertà controllata;

analoga e conseguente operazione viene ora richiesta dal rimettente

in relazione al lavoro sostitutivo.

La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3 e 27 Cost., perché il mancato adeguamento del canone di

ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo in misura

proporzionale rispetto a quanto avvenuto per la libertà controllata

determinerebbe una disparità di trattamento tra "situazioni simili

(o, al limite, anche identiche)", imponendo al condannato, in caso di

conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo, una sanzione

superiore a quella, meno efficace e meno incisiva sotto il profilo

rieducativo, della libertà controllata.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo posto che,

sulla base della disposizione censurata, la sanzione irrogabile

sarebbe pari a sessanta giorni, mentre se la questione fosse accolta

(e il criterio di ragguaglio fosse proporzionalmente adeguato con

ripristino degli originari rapporti), la sanzione sarebbe di ventisei

giorni.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

A parere dell'avvocatura gli originari criteri di ragguaglio per

la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità

del condannato erano in sintonia con quanto stabilito dall'art. 101

della legge n. 689 del 1981, che aveva "aggiornato" l'art. 135 del

codice penale. Successivamente, con la legge n. 402 del 1993, il

coefficiente di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie è

stato ulteriormente elevato a lire 75.000, mentre è rimasto

invariato quello previsto dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981.

Su tale disposizione è intervenuta la Corte costituzionale che,

con sentenza n. 440 del 1994, ne ha dichiarato la illegittimità

nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione

delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato,

il ragguaglio ha luogo calcolando lire 25.000 o frazione di lire

25.000, anziché lire 75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di

libertà controllata.

Mentre il criterio di ragguaglio ai fini della conversione delle

pene pecuniarie ineseguite in libertà controllata è divenuto uguale

al criterio generale di ragguaglio tra pene detentive e pene

pecuniarie previsto dal codice penale, risultando così ripristinato

l'originario equilibrio, il coefficiente di ragguaglio relativo al

lavoro sostitutivo è invece rimasto ancorato al "vecchio" valore

determinato in lire 50.000.

Secondo l'avvocatura, le argomentazioni del rimettente sono,

sotto questo profilo, certamente apprezzabili, e tuttavia la

questione deve ritenersi infondata. Il legislatore ha infatti operato

una non irragionevole distinzione, agli effetti della conversione,

tra libertà controllata e lavoro sostitutivo, ritenendo che le due

sanzioni incidessero in modo diverso sulla situazione del condannato;

sicché, trattandosi di scelte riservate alla discrezionalità del

legislatore, una declaratoria di illegittimità comporterebbe un

inammissibile effetto invasivo.

3. - Con ordinanza emessa il 24 maggio 1999 (r.o. n. 531 del

1999), lo stesso magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui

determina in giorni sessanta il limite massimo complessivo del lavoro

sostitutivo nonché dell'art. 102, terzo comma, della stessa legge,

nella parte in cui prevede il canone di ragguaglio tra lavoro

sostitutivo e pena pecuniaria in lire 50.000 per ogni giorno di

lavoro sostitutivo.

Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla

pena di lire 13.883.000 di multa aveva chiesto, versando in

condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo come

misura da applicarsi in sede di conversione della predetta pena

pecuniaria; che tale misura, considerato il criterio di ragguaglio di

lire 50.000 per un giorno di lavoro sostitutivo, previsto

dall'art. 102, terzo comma, della legge citata, avrebbe dovuto

trovare applicazione nella misura massima prevista dalla legge (e

cioè, sessanta giorni, ex art. 103, secondo comma).

3.1. - In ordine alla prima questione il giudice a quo osserva

che anche dopo la sentenza n. 206 del 1996, con la quale la Corte ha

dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 102 della legge

n. 689 del 1981, nella parte in cui ammette il lavoro sostitutivo

solo in relazione a pene pecuniarie non superiori ad un milione di

lire, la previsione di un tetto massimo di durata deve comunque

essere "ricondotta nel sistema delle norme tendenti alla

armonizzazione costituzionale della sanzione risultante dalla

conversione".

Ma se la ratio dell'art. 103, secondo comma, consiste nel

determinare il "confine della eccessiva afflittività della sanzione

risultante dalla conversione e se la sanzione del lavoro sostitutivo

è da considerarsi meno afflittiva di quella della libertà

controllata (v. le sentenze n. 108 del 1987 e n. 206 del 1996), ne

consegue, secondo il rimettente, che il limite massimo del lavoro

sostitutivo dovrà essere, pena la irrimediabile contraddittorietà

della disciplina risultante, superiore a quello della libertà

controllata".

Il confronto tra il limite massimo del lavoro sostitutivo e

quello della libertà controllata conduce invece a conclusioni di

segno opposto che, secondo il giudice a quo, sarebbero in contrasto

con gli artt. 3 e 27 Cost., sia per l'irragionevolezza di una

disciplina che "a fronte di una sanzione dichiaratamente meno

afflittiva [...], prevede un termine massimo di durata

contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per la

sanzione connotata di maggiore afflittività" sia perché la stessa

fissazione di un "tetto" massimo (che prescinde dall'entità

dell'originaria sanzione pecuniaria inflitta) finirebbe per

comportare, irragionevolmente, l'equiparazione di situazioni del

tutto diverse, e, quindi, "una perdita di efficacia sanzionatoria e

rieducativa, non bilanciata dalla contrapposta soddisfazione di alcun

valore costituzionalmente rilevante".

La questione sarebbe rilevante perché la norma denunciata

impedirebbe di applicare al condannato la sanzione del lavoro

sostitutivo in misura superiore a giorni sessanta.

3.2. - La seconda questione di costituzionalità, identica a

quella sollevata con l'ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o.

n. 673 del 1999), riguarda l'art. 102, terzo comma, della legge

n. 689 del 1981, nella parte in cui fissa in lire 50.000 l'ammontare

del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro

sostitutivo.

Preliminarmente il rimettente rileva che nel caso di specie,

atteso l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire (oltre

lire 13.000.000), sia utilizzando il criterio censurato, sia quello

che potrebbe scaturire da una declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma, verrebbe comunque superato il limite

massimo di sessanta giorni, dal che potrebbe apparentemente desumersi

l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo; peraltro, poiché

la diversa questione prospettata con la stessa ordinanza, concernente

l'art. 103, secondo comma, è posta in via principale, solo una

declaratoria di non fondatezza renderebbe la questione relativa

all'art. 102, terzo comma, inammissibile per difetto di rilevanza;

viceversa, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la seconda

diverrebbe, per ciò solo, ammissibile.

Nel merito, il rimettente sostanzialmente prospetta le medesime

censure svolte nella ordinanza r.o. n. 673 del 1999.

3.3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

manifestamente infondate. Considerato in diritto

1. - Sono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni di

legittimità costituzionale concernenti la disciplina della

conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del

condannato, sollevate nell'ambito di diversi procedimenti penali dal

medesimo magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino. Le due

questioni riguardano, rispettivamente, l'art. 102, terzo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui determina il

coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e lavoro sostitutivo

nella misura di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo

(r.o. nn. 673 e 531 del 1999), e l'art. 103, secondo comma, della

medesima legge, nella parte in cui fissa in giorni sessanta il limite

massimo complessivo del lavoro sostitutivo (r.o. n. 531 del 1999).

Le censure rivolte all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689

del 1981, formulate in termini sostanzialmente identici in entrambe

le ordinanze, muovono dalla premessa che, contrariamente a quanto

avvenuto in tema di libertà controllata - sanzione per la quale, in

caso di insolvibilità del condannato, il coefficiente di ragguaglio,

a seguito della sentenza di questa Corte n. 440 del 1994, va

calcolato in lire 75.000 pro die essendosi così triplicata

l'originaria misura di lire 25.000, in coordinazione con la modifica

introdotta dall'art. 135 del codice penale - per la sanzione del

lavoro sostitutivo non è intervenuto alcun adeguamento rispetto

all'originaria previsione normativa di lire 50.000 per ogni giorno di

lavoro sostitutivo: il mancato adeguamento si porrebbe in contrasto

con gli artt. 3 e 27 Cost., perché determinerebbe una disparità di

trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, che verrebbe ad

incidere anche sulla funzione rieducativa della pena.

La questione di costituzionalità dell'art. 103, secondo comma,

della legge n. 689 del 1981 riguarda il supposto contrasto della

norma censurata con gli artt. 3 e 27 Cost.: la previsione di un tetto

massimo complessivo di durata del lavoro sostitutivo determinerebbe

una irragionevole equiparazione di situazioni diverse, nonché una

"perdita di efficacia sanzionatoria e retributiva, non bilanciata

dalla contrapposta soddisfazione di alcun valore costituzionalmente

rilevante" impedendo di tenere conto dell'entità della pena

pecuniaria da convertire.

Poiché le questioni concernenti l'art. 102, terzo comma, della

legge citata, sollevate con entrambe le ordinanze, sono

sostanzialmente identiche, mentre la questione relativa all'art. 103,

secondo comma, della stessa legge riguarda comunque la disciplina

della conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, deve

esser disposta la riunione dei relativi giudizi.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 102,

terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con ordinanza

n. 673 del r.o. del 1999, è infondata.

3. - La disciplina della conversione delle pene pecuniarie non

eseguite per insolvibilità del condannato è contenuta nell'art. 102

della legge n. 689 del 1981. Nella sua originaria formulazione il

terzo comma dell'art. 102 prevedeva che la conversione avesse luogo

calcolando lire 25.000, o frazione di lire 25.000, di pena pecuniaria

per un giorno di libertà controllata, e lire 50.000, o frazione di

50.000, per un giorno di lavoro sostitutivo. Contemporaneamente

l'art. 101 della medesima legge n. 689 del 1981, che aveva sostituito

l'art. 135 del codice penale, portava a lire 25.000 pro die la misura

del ragguaglio, per qualsiasi effetto giuridico, tra pene pecuniarie

e pene detentive. Il coefficiente relativo alla libertà controllata

era quindi stato individuato dal legislatore in misura identica a

quello, previsto in via generale, per il ragguaglio tra pene

pecuniarie e pene detentive. Successivamente, la legge n. 402 del

1993, intervenendo sull'art. 135 del codice penale, ha aumentato a

lire 75.000 il criterio generale di ragguaglio, senza peraltro

modificare i coefficienti di conversione delle pene pecuniarie in

sanzioni sostitutive in caso di insolvibilità del condannato,

rimasti quindi fissati in lire 25.000 e in lire 50.000,

rispettivamente, per la libertà controllata e per il lavoro

sostitutivo. Con la sentenza n. 440 del 1994, questa Corte ha

ritenuto che, con riferimento alla libertà controllata, il mancato

adeguamento del tasso di conversione delle pene pecuniarie non

eseguite per insolvibilità del condannato determinasse "un

macroscopico squilibrio" e, in particolare, lo svuotamento delle

finalità tipiche dell'istituto della conversione, "con conseguente

grave compromissione del principio di eguaglianza" ed ha pertanto

dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 102 della legge

n. 689 del 1981, nella parte in cui stabiliva che il ragguaglio fosse

calcolato nella misura di lire 25.000, anziché in quella di lire

75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di libertà controllata.

Richiamandosi a tale precedente, il giudice a quo chiede alla

Corte un intervento volto ad adeguare anche il coefficiente di

conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo. Poiché

nella disciplina originaria il legislatore aveva attribuito a un

giorno di lavoro sostitutivo un valore corrispondente al doppio del

valore di un giorno di libertà controllata, il rimettente ritiene

che il mancato adeguamento del coefficiente di ragguaglio per la

conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo alteri sia

l'equilibrio "interno" tra le due sanzioni sostitutive, sia il

rapporto "esterno" tra pene pecuniarie e pene detentive. In

conclusione, ad avviso del rimettente la triplicazione del criterio

di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive disposta dalla

legge n. 402 del 1993 dovrebbe comportare anche la triplicazione del

coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in lavoro

sostitutivo, analogamente a quanto determinatosi a seguito della

sentenza n. 440 del 1994 in tema di conversione delle pene pecuniarie

in libertà controllata.

Le argomentazioni del giudice a quo si basano su un duplice

assunto: da un lato, che la disciplina del ragguaglio tra pene

pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 del codice penale,

e l'istituto della conversione, in caso di insolvibilità, delle pene

pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge

n. 689 del 1981, si iscrivano in un unico sistema coerentemente e

logicamente sorretto da esigenze e criteri unitari; dall'altro, che

libertà controllata e lavoro sostitutivo siano sanzioni tra loro

comparabili sotto tutti i profili. Sulla base di queste premesse il

rimettente ritiene che qualsiasi mutamento del criterio generale di

ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, nonché dello

specifico coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in

libertà controllata in caso di insolvibilità, debba automaticamente

riflettersi sull'entità del tasso di conversione della pena

pecuniaria in lavoro sostitutivo, originariamente determinato

dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 in misura

pari al doppio del tasso stabilito per la conversione delle pene

pecuniarie in libertà controllata.

In realtà, i rapporti tra pene detentive, pene pecuniarie e

sanzioni sostitutive sono assai più articolati di quanto ritenga il

giudice a quo.

In primo luogo va considerato che, come si è visto, la legge

n. 402 del 1993, intervenendo sull'art. 135 del codice penale, ha

triplicato, da lire 25.000 a lire 75.000, il criterio generale di

ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, senza peraltro

adeguare - come invece aveva fatto la stessa legge n. 689 del 1981 -

le pene pecuniarie comminate dal codice penale e dalle leggi speciali

al mutato potere d'acquisto della lira e senza modificare la

disciplina della conversione delle pene pecuniarie in libertà

controllata e in lavoro sostitutivo, con la conseguenza che le pene

pecuniarie sono risultate svalutate rispetto alle pene detentive,

mentre è rimasto immutato il ragguaglio tra pene pecuniarie e

libertà controllata o lavoro sostitutivo.

La nuova corrispondenza tra pene pecuniarie e pene detentive

esprime quindi una scelta di politica legislativa che non comporta

necessariamente anche un diverso rapporto tra pene pecuniarie e pene

di "conversione": i due criteri di ragguaglio non sono infatti

stabiliti in termini tra loro correlati, sicché quando muta uno di

essi, non ne deriva un corrispondente adeguamento dell'altro.

Sotto questo punto di vista, si deve dunque affermare che non

sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la disciplina

dei coefficienti di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive e

il valore da assegnare al lavoro sostitutivo in caso di conversione

della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, quantomeno

nel senso che le differenti esigenze che sottostanno alle diverse

discipline escludono che un mutamento dei coefficienti di ragguaglio

rispettivamente previsti, si traduca di per sé in violazione dei

principi di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Anche l'altro assunto del rimettente, relativo alla

comparabilità tra libertà controllata e lavoro sostitutivo è privo

di fondamento. I contenuti della prima sanzione sostitutiva, quali

emergono dall'art. 56 della legge n. 689 del 1981, si sostanziano in

limitazioni della sfera della libertà, in divieti e in controlli,

per cui sono prevalenti gli aspetti afflittivi e sanzionatori; il

lavoro sostitutivo, invece, come indicato dalla stessa denominazione,

e come precisato dalla definizione fornita dall'art. 105 della legge

n. 689 del 1981, consiste nello svolgimento di un'attività non

retribuita a favore della collettività per una giornata lavorativa

per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad

una maggiore frequenza; di conseguenza, la valutazione del lavoro

assume rilievo centrale per la determinazione del coefficiente di

ragguaglio in caso di conversione delle pene pecuniarie. Al riguardo,

è significativo che la sanzione del lavoro, proprio per i problemi

che comporta in tema di utilizzazione e di valutazione delle energie

lavorative della persona, sia applicabile solo a seguito di richiesta

del condannato (art. 102, secondo comma, della legge n. 689 del 1981)

e non sia stata sinora disciplinata come autonoma pena principale o

sostitutiva.

Solo recentemente il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,

recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a

norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", destinato

ad entrare in vigore il 4 aprile 2001, ha introdotto, in relazione ai

reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, il lavoro di

pubblica utilità quale pena principale, oltre che quale sanzione

sostitutiva in caso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite

per insolvibilità. La nuova sanzione, irrogabile solo a richiesta

dell'imputato, è strutturata in forma sensibilmente diversa rispetto

al modello dell'attuale lavoro sostitutivo, sia per quanto riguarda i

contenuti, sia per le modalità di svolgimento, sia infine per i

criteri di ragguaglio, indicati in ragione di tre giorni di lavoro di

pubblica utilità per un giorno di pena detentiva e, ai fini della

conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del

condannato, in ragione di lire 25.000 per ogni giorno di lavoro

sostitutivo. La disciplina complessiva del lavoro di pubblica

utilità e, in particolare, i nuovi parametri di conversione

confermano che la determinazione del "valore" da attribuire al lavoro

come misura sanzionatoria è tema la cui soluzione dipende dalla

utilizzazione e dalla valutazione comparativa di svariati parametri,

qualitativi e quantitativi, rientranti nella sfera di

discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della non

manifesta irragionevolezza.

La questione relativa all'art. 102, terzo comma, della legge

n. 689 del 1981, sollevata con l'ordinanza r.o. n. 673 del 1999, va

pertanto dichiarata infondata, essendo compito del legislatore sanare

le disarmonie dell'attuale disciplina, tenendo conto del rilievo

centrale che assume la determinazione del valore del lavoro ove tale

attività entri a fare parte del sistema sanzionatorio.

4. - Entrambe le questioni sollevate con l'ordinanza n. 531 del

r.o. del 1999 vanno invece dichiarate inammissibili.

5. - L'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 viene

censurato, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in

cui fissa un limite massimo di durata, stabilito in sessanta giorni,

della sanzione del lavoro sostitutivo, sia in quanto tale limite

sarebbe contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per

la libertà controllata, ritenuta di maggiore afflittività, sia,

più in generale, per la stessa previsione di un "tetto" massimo

entro il quale deve operare la conversione, così prescindendo

dall'entità della pena pecuniaria inflitta in concreto.

L'intervento richiesto alla Corte mira quindi, in via

alternativa, alla eliminazione del limite complessivo di durata del

lavoro sostitutivo, ovvero alla individuazione di un "tetto" massimo

superiore rispetto a quello attuale.

A prescindere dall'esattezza delle considerazioni del rimettente

circa la durata massima del lavoro sostitutivo, che sarebbe inferiore

rispetto a quella della libertà controllata (il confronto viene

infatti operato tra termini del tutto disomogenei), e circa la

ragione (affermata ma non argomentata) per la quale, ove così fosse,

la disposizione censurata dovrebbe ritenersi irragionevole, la

previsione di un tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo

assolve evidentemente all'esigenza di evitare una eccessiva

afflittività della sanzione, in conformità con il principio di

eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena (ordinanza

n. 152 del 1992).

Entrambe le soluzioni prospettate dal rimettente, condurrebbero,

comunque, a un intervento additivo in malam partem, che si

risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato

insolvente, precluso a questa Corte secondo consolidata

giurisprudenza. La questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Da tale pronuncia discende altresì la manifesta inammissibilità

della questione di costituzionalità dell'art. 102, terzo comma,

della legge n. 689 del 1981, sollevata con la medesima ordinanza e

prospettata dallo stesso rimettente come subordinata all'accoglimento

della prima censura.

Lo stesso giudice a quo mette infatti in rilievo che, stante

l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire in lavoro

sostitutivo (per la precisione, lire 13.883.000), sia il coefficiente

di conversione censurato (lire 50.000), sia quello suggerito per

sanare la supposta illegittimità costituzionale (lire 150.000),

determinerebbero il superamento del limite massimo di durata di

sessanta giorni previsto per il lavoro sostitutivo dall'art. 103,

secondo comma, della legge n. 689 del 1981: ne deriva che la

questione difetta di rilevanza nel giudizio a quo restando travolta

dalla declaratoria di inammissibilità della questione principale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 27 della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale

di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103,

secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal magistrato di sorveglianza del tribunale di Torino,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari