Corte costituzionale

Ordinanza n. 115/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal

Magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 273 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Varese ha sollevato,

in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui

consente al giudice che dispone la conversione della pena pecuniaria

ineseguita per insolvibilità del condannato di applicare la libertà

controllata, disattendendo la richiesta del condannato di

applicazione della sanzione del lavoro sostitutivo;

che a tal proposito il giudice a quo dopo aver testualmente

riprodotto le considerazioni poste a fondamento della sentenza n. 206

del 1996, ha rilevato che se, alla stregua di quelle considerazioni,

la sopravvivenza del ruolo sussidiario della libertà controllata si

giustifica sul piano costituzionale solo in ragione della facoltà

accordata al condannato di optare senza limitazioni per il lavoro

sostitutivo, tale scelta, ove effettuata, non potrà che essere

vincolante per il giudice della conversione, palesandosi ogni residua

discrezionalità del giudicante in contrasto con l'art. 27 della

Carta fondamentale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, in tema di conversione delle pene pecuniarie

ineseguite per insolvibilità del condannato, la giurisprudenza di

questa Corte - come il giudice a quo ha rammentato - si è più volte

soffermata sulla necessità di assegnare alla libertà controllata un

ruolo effettivamente sussidiario rispetto alla misura del lavoro

sostitutivo, essendo quest'ultimo istituto apparso in linea con

l'esigenza di stabilire un nesso di correlazione funzionale tra pena

originaria e pena convertita che riduca al minimo l'incremento di

afflittività che naturalmente deriva dalla applicazione di una

sanzione destinata ad incidere sulla libertà personale;

che in proposito, e come d'altra parte emerge dalla ratio della

sentenza n. 206 del 1996, la richiesta del condannato, in presenza

dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dalla legge,

legittima (e dunque impone) l'applicazione della misura del lavoro

sostitutivo;

che spetta comunque al giudice verificare se la misura del lavoro

sostitutivo possa ritenersi in concreto applicabile nei casi in cui

la stessa non si presenti rispondente alla ineludibile funzione

contrassegnata dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che

anche le misure applicate a seguito della conversione delle pene

pecuniarie sono chiamate a soddisfare;

che, pertanto, non risultando in alcun modo compromesso il

parametro evocato dal rimettente, la questione proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal Magistrato di

sorveglianza di Varese con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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