Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/06/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con

ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal Magistrato di sorveglianza

di Varese, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Moretti

Tiziano, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1995 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese ha sollevato, in

riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 102 della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui

dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per

insolvibilità del condannato nella pena sostitutiva della libertà

controllata. Dopo aver rilevato come l'identica questione sia stata

ritenuta non fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione

nella sentenza n. 108 del 1987, il giudice a quo rammenta che nella

medesima pronuncia questa Corte ebbe a sottolineare la necessità, da

un lato, di circoscrivere l'area di operatività della conversione,

dall'altro, di introdurre previsioni volte a ridurre al minimo il pur

inevitabile maggior tasso di afflittività che scaturisce

dall'istituto, indicando nel lavoro sostitutivo la misura più idonea

a tal fine e relegando la libertà controllata ad un ruolo meramente

sussidiario.

Lo sfavore manifestato dalla Corte nei confronti della conversione

della pena pecuniaria in libertà controllata è condiviso dal

giudice a quo sotto più profili. A parere del rimettente, infatti,

la conversione in libertà controllata determina un incremento della

compressione della libertà personale del condannato del tutto

ingiustificato in quanto non funzionale alla sostituzione del

sacrificio patrimoniale inesigibile connesso alla pena. Tale

incremento di afflittività, poi, non è collegato ad un

comportamento colpevole del condannato ma scaturisce unicamente dallo

stato di insolvibilità. È la stessa legge, infine, a prevedere

altre soluzioni, come la conversione in lavoro sostitutivo, che

salvaguardano l'inderogabilità della pena pecuniaria senza

comportare ingiustificati aumenti di afflittività.

Posto, dunque, che il principio della responsabilità penale

personale sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,

esclude ogni forma di responsabilità oggettiva, e considerato che la

giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tale principio applicabile

anche in fase esecutiva nelle ipotesi di sostanziale modificazione

nel grado di privazione della libertà personale così come in tema

di revoca di misure alternative, il giudice a quo ritiene che

l'ingiustificata compressione della libertà che scaturisce dalla

conversione in assenza di comportamento colpevole del condannato

contrasti con l'indicato parametro.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Ritiene infatti l'Avvocatura che il necessario bilanciamento e

temperamento delle misure sostitutive afflittive con le esigenze di

effettività della pena abbia già formato oggetto di valutazione da

parte di questa Corte proprio nella sentenza n. 108 del 1987 ove

sarebbe stata "confermata la persistente necessità della parallela

previsione della libertà controllata". Considerato in diritto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese sottopone a scrutinio

di costituzionalità l'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale) nella parte in cui dispone la

conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella

pena sostitutiva della libertà controllata.

A parere del giudice a quo l'istituto che viene qui in discorso

determina una limitazione della sfera della libertà personale del

condannato non raccordata sul piano funzionale alla specifica natura

del sacrificio connesso alla pena originaria ineseguibile, senza che

a ciò corrisponda alcun comportamento colpevole del condannato dal

momento che la conversione della pena pecuniaria in libertà

controllata viene fatta esclusivamente dipendere dall'obiettivo stato

di insolvibilità. Da un siffatto meccanismo verrebbe pertanto a

scaturire, secondo il rimettente, una violazione del principio di

colpevolezza sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,

il cui ambito di applicazione è volto a garantire qualunque vicenda

che, anche nella fase esecutiva, determina, come nella specie, una

"sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà

personale" del condannato.

2. - La questione è fondata. Sin dalla sentenza n. 131 del 1979

questa Corte ebbe infatti a rilevare, sulla base delle esperienze di

diritto comparato, la generale tendenza ad un adeguamento delle pene

pecuniarie e delle relative modalità di pagamento alle condizioni

economiche del condannato attraverso meccanismi, come il sistema dei

tassi giornalieri di reddito, idonei a realizzare una uguaglianza

sostanziale della pena pecuniaria perché proporzionale alle risorse

del condannato stesso e tali, dunque, "da configurarne il mancato

pagamento (dal quale deriva la conversione) come la conseguenza di un

comportamento colpevole e non di una impossibilità in cui senza

colpa versi il condannato". Da qui l'indicazione, poi incisivamente

ribadita nella sentenza n. 108 del 1987, del lavoro sostitutivo come

la misura che restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla

conversione e che nel contempo è in grado di esplicare una funzione

rieducativa, con l'ovvia conseguenza - si osservò nella sentenza da

ultimo richiamata - di dover assegnare al più invasivo istituto

della libertà controllata "un ruolo sussidiario e non, come oggi

accade, prevalente". Considerazioni, quelle appena esposte, che,

seppure indussero questa Corte a ritenere "per l'intanto, ed allo

stato" non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la disciplina

sancita dalla

norma oggetto di impugnativa, non consentono di pervenire nel

presente giudizio alle conclusioni allora adottate, avuto riguardo

alla mutata prospettiva in cui si iscrive l'odierna questione e che

scaturisce, per un verso, dalla perdurante inerzia serbata dal

legislatore malgrado gli auspici di un adeguamento normativo più

volte formulati (v., da ultimo, sentenza n. 119 del 1994) e, sotto

altro profilo, dal diverso parametro che il rimettente ha posto a

fondamento delle dedotte censure.

Se da un lato, infatti, è ben vero che qualsiasi meccanismo di

conversione ineluttabilmente comporta un incremento del tasso di

afflittività, tenuto conto degli effetti ontologicamente novativi

che scaturiscono dall'applicazione di una sanzione avente natura

diversa dalla pena pecuniaria irrogata e non eseguita per

insolvibilità del condannato, è altrettanto vero che il principio

di colpevolezza, correttamente richiamato dal giudice a quo impone

che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di

correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di

afflittività come totalmente avulso dalla "responsabilità" del

condannato.

Mentre, quindi, al depauperamento del patrimonio che consegue alla

esecuzione della pena pecuniaria ben corrisponde, in ipotesi di

ineseguibilità, l'applicazione di un istituto che, come il lavoro

sostitutivo, è destinato a produrre reddito e dunque a surrogare il

pagamento della pena pecuniaria non realizzatosi per insolvibilità

del condannato - cosicché la responsabilità di questo adeguatamente

giustifica non soltanto la pena originaria ma anche la specifica

sanzione che si applica in sede di conversione - non altrettanto è a

dirsi ove la misura prescelta e per di più attuata in via

prevalente, sia destinata a incidere esclusivamente sulla sfera della

libertà del condannato.

Il pieno rispetto del principio sancito dall'art. 27, primo comma,

della Costituzione, comporta, dunque, che al condannato a pena

pecuniaria il quale versi in stato di insolvibilità sia sempre

offerta la possibilità di richiedere l'applicazione della misura del

lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria,

così da riservare alla libertà controllata un ruolo effettivamente

sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il

condannato insolvibile è posto in condizione di effettuare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a

richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena

pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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