Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, 62 e 102

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), promossi con ordinanze emesse l'8 giugno 1983 dal

magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Trento, il 4 aprile 1984 dal Pretore di Menaggio (n. 7 ordinanze), il

29 settembre 1984 dal magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale di Siracusa, il 9 ottobre 1984 dal Pretore di

Menaggio, il 10 novembre 1984 dal Pretore di

Pietrasanta (n. 2 ordinanze), il 13 ottobre 1984 dal magistrato di

sorveglianza presso il Tribunale di Pavia, il 15 marzo

1985, il 4 aprile 1985 (n. 2 ordinanze) e il 18 aprile 1985 (n. 6

ordinanze) dal magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Siracusa e il 18 novembre 1985 dal Pretore di Menaggio,

rispettivamente iscritte al n. 881 del registro ordinanze 1983, ai

nn. 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 1227, 1240, 1382 e 1383 del

registro ordinanze 1984, ai nn. 236, 275, 342, 343, 413, 414, 415,

416, 417 e 418 del registro ordinanze 1985 e al n. 16 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 67 e 348 dell'anno 1984, nn. 68-bis, 71-bis, 107-bis, 113-bis,

173-bis, 214-bis, 244-bis e 287- bis dell'anno 1985 e n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'Udienza pubblica del 7 aprile 1987 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - I magistrati di sorveglianza presso i Tribunali di Trento e

Pavia, nonché i Pretori di Menaggio e di Pietrasanta hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, primo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 25

Cost., nella parte in cui il detto articolo non precostituisce il

magistrato di sorveglianza competente a determinare le modalità di

esecuzione della libertà controllata o della semidetenzione, quando

il condannato non risiede nel territorio della Repubblica italiana.

La questione è stata sollevata dal magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale di Trento con ordinanza 8 giugno 1983 (n. 881

reg. ord. 1983), da quello presso il Tribunale di Pavia con ordinanza

13 ottobre 1984 (n. 236 reg. ord. 1985), dal Pretore di Menaggio con

nove ordinanze emesse rispettivamente, sette il 4 aprile 1984 (nn.

965-971 reg. ord. 1984), una il 9 ottobre 1984 (n. 1240 reg. ord.

1984) ed altra il 18 novembre 1985 (n. 16 reg. ord. 1986), dal

Pretore di Pietrasanta con due ordinanze datate 10 novembre 1984 (nn.

1382 e 1383 reg. ord. 1984). Tali provvedimenti sono stati emanati

dai magistrati di sorveglianza in sede di determinazione delle

modalità esecutive della semidetenzione o della libertà

controllata, e dai Pretori a seguito della dichiarazione di

incompetenza dei giudici di sorveglianza alla determinazione delle

modalità stesse relative a sanzioni sostitutive disposte dai

pretori.

Nel merito osservano i giudici rimettenti che la normativa

prevista dall'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689,

identifica il giudice competente, alla determinazione delle modalità

di esecuzione della sanzione sostitutiva, nel magistrato di

sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Stante tale

esclusiva previsione, verrebbe a profilarsi un contrasto fra l'art.

25 della Costituzione e l'art. 62 della legge n. 689 del 1981, nella

parte in cui questo non identifica il magistrato di sorveglianza

competente per i procedimenti conseguenti ad una sentenza di condanna

alla libertà controllata di persona non residente nel territorio

italiano.

Quand'anche, infatti, il condannato residente all'estero avesse

eletto domicilio in Italia, ciò non varrebbe ad attribuire la

competenza, se non in violazione dell'art. 25 della Costituzione, che

presuppone la precostituzione nella legge del giudice competente e

non sulla base di elezione di domicilio ad opera dello stesso

interessato. Né sarebbe possibile applicare l'art. 66 della legge

citata, che consegue alla violazione delle prescrizioni inerenti alla

semidetenzione o alla libertà controllata; nel caso di specie,

infatti, non vi potrebbe essere violazione di prescrizioni non ancora

imposte.

In questo modo l'art. 62 della legge finirebbe per negare la

giurisdizione italiana in tutte le ipotesi in cui il sottoposto alle

dette misure non risieda nel territorio dello Stato. Né potrebbe

ritenersi che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

siano applicabili esclusivamente ai residenti in Italia, senza

incorrere nel contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

D'altra parte, se è vero che l'indicazione del magistrato di

sorveglianza competente in quello del luogo di residenza del

condannato risponde all'esigenza di identificare un organo che, per

essere presente nel luogo di rilevazione dei fattori comportamentali

ed ambientali, appare il più idoneo allo scopo, ne conseguirebbe

l'inapplicabilità in via analogica almeno di quelle norme generali,

in tema di competenza per territorio, che dalla rilevata esigenza

prescindono.

Parimenti - secondo i primi giudici - non si potrebbe interpretare

analogicamente il disposto dell'art. 635 c.p.p. (concernente la

competenza del magistrato di sorveglianza per l'applicazione di

misure di sicurezza fuori dell'istruzione o del giudizio) perché

anche in quel caso si presuppone che la persona sottoposta o da

sottoporre alla misura di sicurezza si trovi nel territorio dello

Stato italiano, e perché, soltanto quando sia ignoto il luogo in cui

la persona si trova, si prendono in considerazione criteri

subordinati.

Si osserva, infine, che anche l'art. 4 della legge 27 dicembre

1956 n. 1423 fa riferimento esclusivo alla dimora del soggetto ai

fini della determinazione della competenza per territorio in materia

di misure di prevenzione.

2. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. È intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura

generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata

infondata.

Secondo l'Avvocatura, invero, la lacuna contenuta nell'art. 62

della legge n. 689/1981 potrebbe essere colmata facendo ricorso ai

principi generali in materia di esecuzione penale. Sulla base di tali

principi - ed in particolare degli artt. 577 e 582 c.p.p. - la

competenza dovrebbe essere attribuita al magistrato di sorveglianza

del luogo in cui si trova il giudice che ha pronunziato la sentenza

di condanna, o, in caso di cumulo, l'ultima sentenza di condanna.

Non sussiste, di conseguenza, il contrasto tra la disciplina in

questione ed il principio costituzionale del giudice naturale

rilevato dai giudici a quibus.

Il ricorso a siffatto sistema di interpretazione, anche se lo si

volesse intendere come interpretazione analogica, sarebbe

perfettamente lecito nel sistema processuale penale italiano, dove

non vige la regola propria del diritto penale sostantivo (divieto di

analogia in malam partem).

3. - Un po' diversa, perché incide più a monte, ma uguale nel

problema di fondo, la questione sollevata con 9 ordinanze dal

magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Siracusa. Questi,

ritenuta la propria competenza "in virtù dell'applicazione analogica

del secondo comma dell'art. 635 c.p.p.", ha dubitato della

legittimità costituzionale degli art. 53 e 102 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non escludono

l'applicazione della sanzione della libertà controllata nei

confronti di condannati irreperibili o non residenti di fatto nel

territorio italiano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Si tratta di cinque ordinanze emesse una il 29 settembre 1984 (n.

1227 reg. ord. 1984), una il 15 marzo, due il 4 aprile 1985 (nn. 342

e 343 1985) e cinque il 18 aprile 1985 (dal n. 414 al 418 reg. ord.

1985) in sede di determinazione delle modalità di esecuzione della

libertà controllata disposta dal pretore nei confronti di condannati

irreperibili, e presumibilmente non residenti di fatto in Italia.

Rilevano in proposito le ordinanze che le modalità di esecuzione

della libertà controllata non possono essere concretamente

determinate nei confronti di soggetti irreperibili, poiché il

contenuto precettivo di tale sanzione, previsto dall'art. 56 della l.

24 novembre 1981 n. 689, presuppone l'esistenza di un collegamento

stabile e certo del condannato con l'ambiente sociale in cui deve

reinserirsi e tale collegamento manca nell'ipotesi in cui la sanzione

della libertà controllata deve essere eseguita nei confronti di un

soggetto irreperibile.

La libertà controllata, infatti, - sostiene il giudice rimettente

- si caratterizza per l'assoluta mancanza di una componente

custodiale, presente invece nella sanzione della semidetenzione, e si

articola in una serie di prescrizioni, di "controllo" (art. 56 nn. 2

e 6 l. 689/1981) ed "interdittive" (art. 50 nn. 1, 3, 4 e 5

l.689/1981), finalizzate a stimolare un contatto fra il condannato e

l'ambiente sociale in cui deve reinserirsi. Molte, però, delle

suddette prescrizioni sarebbero prive di senso se riferite a soggetti

irreperibili. Infatti, non si vede come possa imporsi ad un

condannato, di cui non si conosce il luogo di effettiva residenza, il

divieto di allontanarsi dal territorio di un Comune che non sarebbe

neppure concretamente individuabile da parte del magistrato di

sorveglianza competente, se non attraverso scelte arbitrarie, non

adeguate rispetto alle finalità tipiche della sanzione prevista

dall'art. 56 l. 689/1981.

Né sarebbe ammissibile che le prescrizioni inerenti alla libertà

controllata possano essere comunque determinate con riferimento ad un

Comune discrezionalmente scelto dal giudice. In tal caso, infatti, il

magistrato di sorveglianza, anziché individualizzare le

prescrizioni, adeguandole alle esigenze lavorative e di reinserimento

sociale del condannato, finirebbe per imporre a quest'ultimo,

attraverso una scelta inevitabilmente arbitraria, l'obbligo di

inserirsi in un contesto sociale assolutamente estraneo.

Sulla base delle suddette argomentazioni ritengono le ordinanze

che l'esecuzione della libertà controllata nei confronti di

condannati irreperibili integri una palese disparità di trattamento

di questi ultimi rispetto alla generalità dei condannati, in

contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

È, infatti, evidente - si sostiene - che, se fosse il magistrato a

scegliere il Comune, il divieto di allontanarsi si risolverebbe in

una sorta di soggiorno obbligato, estraneo alle finalità di

reinserimento sociale perseguite attraverso la sanzione della

libertà controllata.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte

Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata.

Si rileva, in primo luogo, che le norme denunciate non sono quelle

che il giudice rimettente è chiamato ad applicare. Il provvedimento

di conversione, assunto ai sensi degli artt. 53 e 102 della l. 689

del 1981 e degli artt. 136 c.p. e 586 c.p.p. dalla competente

autorità, costituisce non l'oggetto ma il presupposto dell'attività

del magistrato di sorveglianza, che è chiamato ad applicare la ben

diversa norma di cui all'art. 62 della legge n. 689 del 1981. La

questione prospettata, perciò, non riguarda la legittimità

costituzionale delle norme impugnate, salvo che irrazionalmente non

si identifichi incostituzionalità di una norma ordinaria con

impossibilità di applicazione in un caso concreto. Nel qual caso si

dovrebbe ritenere viziato d'illegittimità costituzionale l'ordine di

cattura che restasse ineseguito nei confronti di un irreperibile.

Né maggior pregio avrebbero le altre argomentazioni delle

ordinanze. Se è vero, infatti, che la normativa in parola si propone

il reinserimento sociale del condannato nel suo ambiente, sì che, a

tal fine, viene in rilievo la residenza di fatto nel territorio della

Repubblica, è anche vero, però, che la norma è suscettibile di

ragionevole applicazione anche ai casi limite. Quando si verifichi,

infatti, il rientro in Italia ed il reperimento del condannato, il

momento della concreta inapplicabilità della norma viene meno

perché di regola si ristabilisce o si stabilisce quella residenza di

fatto che consente una corretta applicazione delle prescrizioni

previste dall'art. 56. Considerato in diritto

1. - Tutte le ordinanze sollevano la medesima questione di fondo,

anche se alcune - come quelle del giudice di sorveglianza di Siracusa

- impugnano norme diverse riferendole ad altro parametro. Gli

incidenti possono, perciò, essere riuniti per essere decisi con

unica sentenza.

2. - In buona sostanza, i giudici rimettenti lamentano

l'impossibilità di dare applicazione all'art. 62, primo co., della

l. n. 689 del 1981 quando il condannato sia irreperibile o

addirittura non risieda nel territorio della Repubblica: e ciò

perché la legge precostituisce il magistrato che deve determinare le

modalità di esecuzione delle misure sostitutive principali nel

giudice di sorveglianza del luogo dove il condannato ha la sua

residenza. Ma se questa non esiste, perché il condannato è

irreperibile o residente all'estero, non si può ricorrere ad

espedienti diversi, nemmeno se il condannato avesse eletto un

domicilio dove, però, in realtà non risiede. Quelle misure

sostitutive della pena, infatti, sono legate al reinserimento sociale

del condannato nel luogo dove è la sua famiglia e il suo lavoro, non

in un qualsiasi posto fittizio o ideale. Né potrebbe il giudice

dell'esecuzione scegliere di sua iniziativa un Comune qualsiasi a sua

discrezione, perché creerebbe così una specie di domicilio coatto

violando lo spirito della legge, e sopratutto violando l'art. 25

Cost. che esige la precostituzione ex lege del giudice.

Si chiede, perciò, che la Corte dichiari l'illegittimità

dell'art. 62 legge citata, nella parte in cui non precostituisce il

magistrato di sorveglianza anche per le ipotesi segnalate.

Il giudice di sorveglianza di Siracusa parte, a sua volta, in

buona sostanza, dalle stesse premesse, benché preferisca, poi, una

soluzione più radicale. Egli ritiene, infatti, che la lacuna possa

essere colmata intervenendo a monte, e cioè vietando addirittura al

giudice di cognizione di applicare la sanzione sostitutiva della

libertà controllata ai condannati irreperibili o non residenti di

fatto nella Repubblica, per non creare disparità di trattamento. E

perciò impugna gli

artt. 53 e 102 della legge, con riferimento all'art. 3 Cost.

3. - Ma nelle tante pagine di motivazione delle ordinanze espresse

dai giudici rimettenti s'annida un vizio di fondo del ragionamento.

Non si tiene conto, infatti, che la determinazione delle modalità

esecutive delle sanzioni sostitutive in parola non è che uno dei

momenti della fase di esecuzione della sentenza di condanna. Il

giudice di sorveglianza del luogo dove il condannato ha la residenza,

pertanto, non è il giudice dell'esecuzione, ma soltanto, un

magistrato che interviene successivamente, ed eventualmente, nel

corso dell'esecuzione stessa, se ed in quanto ad esecuzione si

debbano portare le misure sostitutive decise dal giudice di

cognizione.

Ma il magistrato dell'esecuzione esiste sempre, perché la legge

lo indica nel "pubblico ministero presso la Corte o il Tribunale che

ha emesso il provvedimento", oppure nel Pretore che "fa eseguire i

suoi provvedimenti" (art. 577 cod. proc. pen.). Difatti l'art. 62

impugnato fa puntualmente riferimento al pubblico ministero o al

Pretore "competente per l'esecuzione", avvertendo che saranno sempre

questi a trasmettere l'estratto della sentenza di condanna, alla

semidetenzione o alla libertà controllata, al magistrato di

sorveglianza del luogo di residenza del condannato per la

determinazione delle modalità di esecuzione della pena.

È evidente, però, che per trasmettere l'estratto al detto

giudice, il magistrato dell'esecuzione deve prima accertare

la residenza del condannato. Se questi già dagli atti del processo

risulta irreperibile o residente all'estero, richiederà

nuove indagini all'Autorità di pubblica sicurezza: quella stessa che

dovrebbe eseguire l'ordine di carcerazione se si trattasse di pena

detentiva, e che comunque dovrebbe ricercare il condannato per dare

inizio alla semidetenzione: vale a dire, l'Autorità di pubblica

sicurezza del luogo dove ha sede il magistrato dell'esecuzione.

Se, invece, l'irreperibilità o la residenza all'estero

risultassero soltanto nella fase esecutiva, il giudice di

sorveglianza del luogo di residenza del condannato, accertata

l'irreperibilità, restituirà l'estratto della sentenza al

magistrato dell'esecuzione, segnalando la nuova situazione: e questi

disporrà le indagini del caso.

Ma, nell'una come nell'altra ipotesi, non sorge alcun problema di

identificazione del giudice di sorveglianza, perché fino a quando

non si ritrova il condannato su cui le misure sostitutive devono

essere in concreto eseguite, è ovvio che non possono e non debbono

essere determinate le loro modalità di esecuzione. E ciò proprio

per le ragioni indicate dai giudici rimettenti, i quali hanno

correttamente posto in luce lo stretto collegamento esistente fra

quelle misure e l'ambiente sociale in cui abitualmente vive il

condannato.

Quando poi il condannato fosse ritrovato sul territorio della

Repubblica o rientrasse in Italia dall'estero, sarà egli stesso a

fissare la sua effettiva residenza: col che automaticamente sarà

identificato il giudice di sorveglianza competente a determinare le

modalità esecutive delle misure.

Fino a quel momento, ci sarà soltanto una sentenza di condanna

non ancora concretamente eseguibile, come in tutti i casi in cui il

condannato è introvabile: ma c'è sempre il magistrato

dell'esecuzione che la tiene in evidenza, almeno fino ai limiti

temporali della prescrizione, pronto ad eseguirla non appena se ne

verifichino le condizioni favorevoli, nei modi previsti dall'art. 62

della legge.

Quanto, infine, alla questione sollevata dalle ordinanze del

giudice di Siracusa, esse pure trovano risposta nel quanto fin qui si

è detto. Non sarebbe, infatti, conforme ai principi vietare al

giudice di cognizione di applicare la legge in tutta la sua

estensione, solo perché l'imputato risulta irreperibile: così come

non gli si fa divieto di concedere, nelle stesse condizioni, il

minimo della pena o circostanze attenuanti o benefici di legge magari

subordinati a talune condizioni. Il problema, infatti, delle

modalità esecutive riguarda altra fase del giudizio, e non deve

limitare i poteri ed il libero convincimento del giudice di

cognizione: sarà questi, infatti, eventualmente a decidere, in sua

discrezione, se ritenga che quella certa irreperibilità renda

immeritevole il giudicando di sanzioni sostitutive della pena. Né,

d'altra parte, la proposta del giudice di Siracusa risolverebbe del

tutto il problema, dato che l'irreperibilità può anche manifestarsi

soltanto nella fase esecutiva.

Detto questo, però, è pure evidente che - come bene ha rilevato

l'Avvocatura - il giudice di sorveglianza di Siracusa non aveva alcun

potere di impugnare gli artt. 53 e 102 della legge che restano fuori

della sua competenza, in quanto riguardano appunto l'ambito del

giudizio di cognizione. Egli, in realtà, doveva applicare, così

come gli altri rimettenti, soltanto l'art. 62 della legge: e perciò

ogni ragionamento sugli artt. 53 e 102 era, per la specie a lui

sottoposta, irrilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi tutti, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 53 e 102 della l. 24 novembre

1981, n. 689, sollevata con ord. 29 settembre 1984 (n. 1227/84), con

ord. 15 marzo 1985 (n. 275/85), con due ordinanze 4 aprile 1985 (nn.

342 e 343/85), e con sei ordinanze 18 aprile 1985 (dal n. 413 al 418

compreso del 1985) dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di

Siracusa, in riferimento all'art. 3 Cost.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 62, primo co., della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata

dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale di Trento con ord. 8

giugno 1983 (n. 881/1983), dal giudice di sorveglianza presso il

Tribunale di Pavia con ord. 13 ottobre 1984 (n. 236/1985), dal

Pretore di Menaggio con sette ordinanze datate 4 aprile 1984 (dal n.

965 al n. 971 compreso del 1984), con altra 9 ottobre 1984 (n.

1240/1984), e con altra ancora datata 18 novembre 1985 (n. 16/1986),

e dal Pretore di Pietrasanta con due ordinanze datate 10 novembre

1984 (nn. 1382 e 1383/1984): tutte con riferimento all'art. 25 Cost.

Così deciso in Roma, in udienza pubblica, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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