Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, 62, 64,

102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 660 del codice

di procedura penale e 133- bis e ter del codice penale, in relazione

agli artt. 660 del codice di procedura penale e 102, 103 e 107 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1993 dal Magistrato di

sorveglianza di Firenze nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di Bertazzoli Marco, iscritta al n. 711 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Magistrato di sorveglianza di Firenze, premesso di dover

procedere alla conversione di una ingente multa (L. 1.600.000.000)

irrogata per il delitto di contrabbando aggravato, ed osservato come

la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata

rappresenti una conseguenza pressoché inevitabile nelle ipotesi in

cui la condanna sia stata inflitta per importi tanto rilevanti, ha

posto in risalto il particolare carico afflittivo che scaturisce

dall'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà

controllata, specie perché la legge prescrive, senza possibilità di

deroga, il ritiro del passaporto. Una limitazione, quest'ultima, che

incide negativamente sul reinserimento sociale del condannato,

considerato che la persona nei confronti della quale il rimettente è

chiamato ad adottare il provvedimento svolge l'attività di

autotrasportatore presso una ditta che opera anche all'estero. Da

ciò una prima nutrita serie di censure che investono gli artt. 56,

62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'art.

660 del codice di procedura penale. Tali norme, secondo il giudice a

quo, contrasterebbero:

1) con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, a mente del

quale deve essere esclusa "ogni forma di responsabilità oggettiva

ovvero non attribuibile al fatto proprio colpevole", in quanto,

stabilendosi la necessaria conversione della pena pecuniaria in

libertà controllata anche nell'ipotesi in cui l'insolvenza derivi da

un fatto incolpevole, vengono imposte conseguenze più afflittive sul

piano delle libertà fondamentali a chi è stato condannato al

pagamento di una pena pecuniaria;

2) con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto

l'abbiente e il non abbiente sono sottoposti a differenti conseguenze

sanzionatorie, ancorché identica sia la relativa responsabilità;

3) con gli artt. 3, secondo comma, e 4, primo comma, della

Costituzione, in quanto i cittadini insolvibili vengono discriminati

a seconda che abbiano o meno necessità di recarsi all'estero per

lavoro, in tal modo introducendo ostacoli che limitano di fatto la

loro uguaglianza e che impediscono - anziché promuovere - le

condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro;

4) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacché,

rendendosi impossibile lo svolgimento della propria occupazione, si

vanifica lo strumento essenziale per raggiungere il completo

reinserimento sociale del condannato.

Rileva, poi, il giudice a quo come l'intero sistema della

conversione presti il fianco a censure di carattere più generale. La

previsione, infatti, di limiti massimi di sanzione sostitutiva

applicabile in sede di conversione, può addirittura rappresentare un

incentivo a "far sparire" i propri beni nei casi di condanna a pena

pecuniaria assai consistente, considerato che la persona assoggettata

a pena sa che, al massimo, verrà sottoposta ad un anno di libertà

controllata. D'altra parte, la stessa possibilità di rateizzazione

della pena pecuniaria può valere solo per persone che abbiano un

reddito stabile e per importi non eccessivi, rimanendo invece una

possibilità solo teorica in tutti gli altri casi. Tanto il potere

deterrente, quindi, che la effettiva "realizzabilità" della pena

pecuniaria, così come la proporzione tra sanzione convertita e pena

originaria, possono ritenersi soddisfatti solo nelle ipotesi in cui

la condanna riguardi somme "non particolarmente ingenti". Poiché,

dunque, il sistema non sarebbe riuscito a realizzare i princip/'

affermati nella sentenza n. 131 del 1979, il giudice a quo ritiene

che gli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale, in relazione

all'art. 660 del codice di rito, nonché gli artt. 102, 103 e 107

della legge n. 689 del 1981, contrastino con l'art. 25, secondo e

terzo comma, della Costituzione, in quanto, pur prevedendo misure

sostitutive alla pena pecuniaria non corrisposta, non perseguono

adeguatamente il principio di inderogabilità della pena. Gli artt.

133- bis e 133- ter del codice penale contrasterebbero, infine, con

l'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto è frequente

che la conversione della pena pecuniaria in sanzione sostitutiva

dipenda dalla incolpevole insolvenza, nonché con l'art. 3 della

Carta fondamentale in quanto è altrettanto frequente che per il

medesimo reato l'abbiente ed il non abbiente vengano a subire diverse

conseguenze.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nel

rilevare come questa Corte abbia già affrontato e risolto il profilo

della scarsa dissuasività che scaturirebbe dalla previsione di un

limite massimo alla durata della sanzione sostitutiva applicata in

sede di conversione, le restanti censure debbono essere disattese -

si sostiene nell'atto di intervento - alla luce dei princip/'

ugualmente enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale.

Osserva infine l'Avvocatura come non appaia affatto irragionevole

che dalla libertà controllata scaturisca un limite all'espatrio,

mentre il riferimento alla responsabilità oggettiva sarebbe

inconferente giacché - conclude la difesa dello Stato - la misura

sostitutiva consegue comunque ad una condotta penalmente sanzionata

ascrivibile al condannato, con la previsione di un limite, per di

più, che va a beneficio del condannato medesimo. Considerato in diritto

1. - Il Magistrato di sorveglianza di Firenze solleva un duplice

ordine di censure che investe, da un lato, la disciplina che regola

la conversione delle pene pecuniarie nell'ipotesi di insolvibilità

del condannato con specifico riferimento all'istituto della libertà

controllata e, dall'altro, più radicalmente, l'intero complesso

normativo che il giudice a quo individua come quello volto a portare

a soluzione il "problema della concreta eseguibilità delle pene

pecuniarie nel sistema italiano".

Sotto il primo profilo il rimettente osserva che, dipendendo la

conversione dal "dato di fatto della insolvibilità" del condannato,

la stessa finisce per rappresentare un epilogo pressoché inevitabile

nelle ipotesi in cui, come nella specie, la condanna a pena

pecuniaria riguardi somme di rilevante entità, cosicché la persona

viene ad essere assoggettata ad una sanzione che, quale la libertà

controllata, presenta un carico afflittivo maggiore rispetto alla

pena pecuniaria convertita, specie nella parte in cui prescrive,

senza possibilità di introdurre modifiche di sorta, il ritiro del

passaporto. Una prescrizione, quest'ultima, che, nel caso devoluto

all'attenzione del giudice rimettente, fortemente compromette le

possibilità di lavoro del condannato, svolgendo quest'ultimo

"attività di autotrasportatore di materiale pericoloso con

destinazione Nord Europa".

Da qui una prima nutrita serie di questioni che, per una

pluralità di profili, investono globalmente la disciplina dettata

dagli artt. 56, 62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale) e l'art. 660 del codice di

procedura penale. Il complesso delle norme censurate contrasterebbe

anzitutto, secondo il giudice a quo, con l'art. 27, primo comma,

della Costituzione, in quanto, stabilendosi la conversione delle pene

pecuniarie in libertà controllata in ogni caso di insolvenza anche

se incolpevole, sarebbero imposte al condannato conseguenze più

afflittive sul piano delle libertà fondamentali, in contrasto con

l'invocato parametro che escluderebbe, invece, forme di

responsabilità non attribuibili "al fatto proprio colpevole".

Risulterebbe poi violato il principio di uguaglianza, perché

dalle norme impugnate scaturirebbero conseguenze sanzionatorie diverse per l'abbiente e il non abbiente, pur in presenza di una uguale

responsabilità nella violazione della stessa norma incriminatrice.

Si deduce, inoltre, la violazione dell'art. 3, secondo comma, e 4,

primo comma, della Costituzione, sul presupposto che, comportando la

libertà controllata il ritiro del passaporto, nonché la sospensione

della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento

equipollente, verrebbero ad essere discriminati "di fatto quei

cittadini insolvibili che per lavoro debbono spostarsi anche fuori

del territorio nazionale". Da qui, infine, il contrasto delle norme

denunciate anche con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione,

perché, afferma il giudice a quo, impedendosi di fatto la

possibilità di esercitare la propria occupazione, verrebbe a

vanificarsi "il significato trattamentale del lavoro, unanimemente

considerato strumento educativo per eccellenza e condizione

indispensabile per un completo reinserimento sociale" del condannato.

2. - Un primo aspetto che è dato riscontrare nel composito quadro

delle questioni che il giudice a quo ha ritenuto di sollevare nella

prima delle due serie di censure in cui si articola il provvedimento

di rimessione, è rappresentato dalla non agevole individuazione del

petitum che con tali questioni si intende perseguire, giacché, alla

stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza, le eccezioni che

il rimettente propone sembrano oscillare, a tratti, verso una

caducatoria dell'intero sistema delineato dalle norme oggetto di

impugnativa, e, per altri più specifici profili, verso una

rielaborazione non meglio precisata di tale disciplina in vista del

soddisfacimento di esigenze talvolta fra loro eterogenee.

Nel medesimo contesto ed in forma per così dire cumulativa, si

censura, infatti, il meccanismo della conversione delle pene

pecuniarie quale conseguenza sostanzialmente automatica nei casi in

cui la somma da pagare sia particolarmente rilevante; si criticano,

poi, sul piano della uguaglianza, le diverse conseguenze che

scaturiscono dalla condizione di abbiente o meno del condannato; si

evidenziano, infine, le compromissioni che subiscono più parametri

costituzionali in rapporto alle diminuite possibilità di lavoro che

conseguono al ritiro del passaporto. Una ambiguità, dunque, che già

in sé parrebbe compromettere l'ammissibilità delle questioni, se un

elemento indicatore non fosse offerto, al di là del caso di specie,

dalle considerazioni che lo stesso giudice a quo svolge per sostenere

la rilevanza delle questioni. A conclusione della propria ordinanza,

infatti, il rimettente osserva come l'eventuale declaratoria di

incostituzionalità delle "norme indicate sub I", vale a dire quelle

relative alla prima serie di censure sin qui passate in rassegna,

"permetterebbe a questo Ufficio di articolare le prescrizioni della

libertà controllata in modo da non compromettere i risultati

raggiunti, attraverso il lavoro, sul percorso socio-riabilitativo del

condannato". La pronuncia che il giudice a quo sembra sollecitare a

questa Corte, dunque, non mira a caducare, sic et simpliciter,

l'intero sistema che regola la conversione delle pene pecuniarie, ma

a consentirgli di modulare le prescrizioni della sanzione sostitutiva

in funzione delle esigenze lavorative del condannato, senza peraltro

che egli indichi attraverso quale manipolazione normativa ed entro

quali confini attuativi un siffatto potere di articolazione potrebbe

essere additivamente costruito da questa Corte. La pluralità delle

soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, e la

necessità di prefigurare una coerente disciplina di dettaglio, circa

la quale il giudice a quo fa quasi mostra di rimettersi ad un

supposto potere di "integrazione normativa" del cui esercizio questa

Corte verrebbe ad essere investita, rivela quindi con chiarezza

l'inammissibilità delle questioni, coinvolgendo le stesse aspetti

che rientrano nella esclusiva sfera della discrezionalità

legislativa (v., per una ipotesi analoga, l'ordinanza n. 147 del

1989).

Se da un lato, infatti, questa Corte non ha mancato di ribadire,

secondo le prospettive già tracciate nella sentenza n. 131 del 1979,

la preferenza che dovrebbe essere accordata al lavoro sostitutivo

come misura che "restringe al massimo l'aggravio di pena connesso

alla conversione e che nel contempo .. è in grado di esplicare una

funzione rieducativa", al punto che all'istituto della libertà

controllata dovrebbe competere un "ruolo sussidiario" e non

prevalente rispetto al primo (v. sentenza n. 108 del 1987), e se,

dunque, il massimo privilegio deve essere assegnato al lavoro quale

ineludibile strumento di emenda, resta il fatto che le peculiarità

insite in una attività lavorativa che comporti frequenti spostamenti

all'estero, in tanto possono trovare equilibrato soddisfacimento, in

quanto le relative modalità attuative non finiscano per svuotare

integralmente di contenuto la sanzione sostitutiva applicata in sede

di conversione. Ove così fosse, infatti, si determinerebbe una

disparità di trattamento di segno opposto a quella denunciata dal

giudice a quo, giacché nei confronti di coloro che svolgono una

attività all'estero verrebbe di fatto impedita l'applicazione di

qualsiasi misura sostitutiva in ipotesi di conversione della pena

pecuniaria o verrebbe comunque ad aversi una restrizione di diritti

meno grave di quella che continuerebbe a gravare su altri soggetti. I

rimedi che pertanto possono prospettarsi sul piano normativo per

salvaguardare le fondamentali esigenze di lavoro evidenziate dal

giudice a quo sono molteplici, così come diversificate sono le linee

che il legislatore potrebbe prescegliere al fine di contemperare il

naturale carico di afflittività della sanzione con l'ineludibile

funzione rieducativa che l'intero sistema è chiamato a svolgere. Non

resta, quindi, che formulare l'auspicio di una tempestiva revisione

delle norme impugnate che valga, per un verso, a realizzare

integralmente i princip/' già affermati da questa Corte in tema di

conversione delle pene pecuniarie e, per l'aspetto più specifico che

qui rileva, a consentire una adeguata soluzione della particolare ma

non certo secondaria problematica posta in risalto dal rimettente.

3. - A difficoltà ancora maggiori, per ciò che concerne

l'individuazionedel petitum, danno poi luogo le generiche e talora

contraddittorie censure che il giudice a quo svolge con riferimento

al secondo gruppo di questioni sottoposte all'esame di questa Corte.

Partendo, infatti, dall'elevato numero di procedure di conversione

che è dato riscontrare nella pratica, il rimettente osserva come la

previsione di limiti massimi di applicazione della pena convertita

possa addirittura offrire un incentivo per il condannato abbiente "a

far sparire i suoi beni", mentre la stessa possibilità di rateizzare

la pena pecuniaria avrebbe un senso solo per importi non

particolarmente elevati. Da ciò il corollario che il sistema

garantirebbe l'efficacia delle pene pecuniarie solo nei casi in cui

la condanna riguardi importi contenuti, rivelandosi, invece, del

tutto inidoneo nelle ipotesi di pene pecuniarie relative a somme

ingenti. L'auspicio, quindi, che il giudice a quo sembra formulare,

è quello di un diverso modello sanzionatorio che, sulla base delle

indicazioni contenute nella sentenza n. 131 del 1979, realizzi

l'adeguamento della pena pecuniaria alle condizioni economiche del

condannato, attraverso metodi analoghi a quello dei cosiddetti tassi

giornalieri di reddito. Alla stregua di tali compositi rilievi, il

rimettente denuncia quindi, in riferimento all'art. 25, secondo e

terzo comma, della Costituzione, il "combinato disposto" degli artt.

133- bis e 133- ter del codice penale, l'art. 660 del codice di

procedura penale, e gli artt. 102, 103 e 107 della legge 24 novembre

1981, n. 689, sul presupposto che la disciplina delineata nelle norme

oggetto di impugnativa non risulterebbe "adeguatamente" satisfattiva

del "principio di inderogabilità della pena". Si denunciano, infine,

gli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale, in quanto,

"nell'articolare con tecniche non ottimali il metodo di adeguamento

della pena pecuniaria alle condizioni economiche del reo", viene a

determinarsi la "frequente" conversione di tale pena, con conseguente

compromissione, da un lato, del principio sancito dall'art. 27, primo

comma, della Costituzione, per essere la conversione stessa basata

sul "dato oggettivo della incolpevole insolvenza" e, dall'altro, del

principio di uguaglianza, giacché in rapporto alla conversione

scaturiscono conseguenze diverse a seconda che il condannato sia o

meno persona abbiente.

4. - Con il secondo gruppo di questioni, dunque, il rimettente

sembra sollecitare a questa Corte una pronuncia che "riadegui"

l'intero sistema delle pene pecuniarie, limitatamente, peraltro, alle

sole ipotesi in cui si tratti di pene che riguardino importi molto

elevati e senza che, a tal fine, risulti in alcun modo precisato

attraverso quale via costituzionalmente obbligata un simile risultato

potrebbe essere conseguito.

Alla genericità dei quesiti, pertanto, si coniuga la vaghezza dei

"casi" che a dire del rimettente renderebbero inadeguata la

disciplina dettata dalle norme oggetto di denuncia, non potendosi

certo far leva sulle indicazioni "quantitative" che lo stesso giudice

a quo si sforza di enunciare, sia pure in via di mera

approssimazione. D'altra parte, lo stesso sistema dei tassi

giornalieri di reddito, al quale ha fatto riferimento la sentenza n.

131 del 1979 come un utile esempio desumibile dalle esperienze di

diritto comparato, sistema recepito, sia pure quale criterio non

esclusivo, nello schema di proposta di delega legislativa per

l'emanazione di un nuovo codice penale, tutt'ora allo studio, non

può certo ritenersi né l'unico modello teoricamente ipotizzabile

né, a fortiori, un meccanismo che questa Corte potrebbe iscrivere,

senza sconvolgerlo, nel sistema delineato dalle norme che il

rimettente ha globalmente sottoposto a scrutinio di

costituzionalità. Di tutto ciò, d'altronde, mostra di essere

consapevole lo stesso giudice a quo, posto che nell'ordinanza di

rimessione si finisce per ammettere che l'eventuale declaratoria di

illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto di

impugnativa, lungi dal soddisfare i rilievi di cui innanzi si è

detto, non avrebbe altro effetto che quello di condurre alla paralisi

della "procedura oggi sospesa, in attesa di una nuova normativa in

materia di applicazione e di esecuzione delle pene pecuniarie".

Poiché, quindi, le censure che il giudice a quo deduce investono

tutte, al di là del merito, scelte discrezionali che solo il

legislatore è abilitato a compiere, ne consegue che anche le

questioni sollevate nella seconda parte dell'ordinanza devono essere

dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 56,

62, 64, 102, 103 e 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), dell'art. 660 del codice di procedura

penale e degli artt. 133- bis e 133- ter del codice penale,

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 27 della

Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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