Corte costituzionale

Sentenza n. 440/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/12/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale) e dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n. 402

(Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio fra pene

pecuniarie e pene detentive), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 4 ordinanze emesse il 18 gennaio 1994 dal Magistrato di

sorveglianza di Sassari nei procedimenti di sorveglianza nei

confronti di Massidda Pier Paolo, Serra Gesuino Massimo, Piovanaccio

Costantino e Pisano Giuseppino, rispettivamente iscritte ai nn. 230,

231, 232 233 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno

1994;

2) ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dal Magistrato di

sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Cagliari nel

procedimento promosso dal Pubblico Ministero nei confronti di

Pillittu Gianluca, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con quattro ordinanze di identico contenuto emesse in

altrettanti procedimenti di conversione della pena della multa, non

eseguita per l'insolvibilità del condannato, nella sanzione

sostitutiva della libertà controllata, il Magistrato di sorveglianza

di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non stabilisce un

criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e libertà controllata che

si raccordi a quello stabilito dall'art. 135 del codice penale,

secondo le modifiche apportate dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402.

Osserva in proposito il giudice a quo che se è vero che l'art. 135

c.p. e l'art. 102 della legge n. 689 del 1981 disciplinano materie

diverse (l'uno il criterio per il ragguaglio tra pena detentiva e

pena pecuniaria e l'altro il criterio di conversione della pena

pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo), al punto

che in astratto "si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il

legislatore abbia previsto due differenti criteri di ragguaglio per

materie fra loro eterogenee", le interferenze che si determinano tra

la disciplina dettata dall'art. 135 c. p. e quella prevista dalla

legge n. 689 del 1981 in tema di sanzioni sostitutive e pene

pecuniarie generano in concreto una disparità di trattamento priva

di qualsiasi giustificazione.

Rileva, infatti, il giudice a quo che la libertà controllata, la

quale pure deve ritenersi una sanzione sostitutiva più afflittiva

della pena pecuniaria, può divenire - nell'ipotesi di conversione

per violazione delle prescrizioni - "meno severa della sanzione

sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà

controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo commutata in

pena detentiva per violazione delle prescrizioni".

Il tutto a differenza di quanto scaturiva dal sistema previgente,

dal momento che lo stesso stabiliva un identico criterio di

ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva e tra pena pecuniaria

e libertà controllata.

A conforto della dedotta violazione del principio di uguaglianza,

il rimettente prospetta il seguente duplice esempio. Qualora il

giudice ritenga di irrogare una pena detentiva pari a tre mesi di

reclusione e questa venga convertita ex art. 53 della legge n. 689/81

in sei mesi di libertà controllata, nell'ipotesi in cui il

condannato violi (sin dal primo giorno) le prescrizioni, la libertà

controllata torna ad essere convertita in tre mesi di reclusione. Se

invece il giudice decide di convertire la pena di tre mesi di

reclusione nella pena pecuniaria, questa sarà pari - in virtù del

nuovo criterio di ragguaglio stabilito dall'art. 135 c.p.p - a lire

6.750.000; in caso di insolvibilità, però, dovrà essere convertita

ex art. 102 della legge n. 689/81 secondo il diverso criterio di

ragguaglio pari a lire 25.000 per ogni giorno di libertà

controllata: il condannato, dunque, dovrà eseguire nove mesi di

libertà controllata e, nel caso di violazione delle prescrizioni sin

dal primo giorno, la libertà controllata sarà a sua volta

convertita in nove mesi di reclusione (art. 108 della legge n.

689/81).

Da questo esempio risulta evidente - secondo il giudice a quo -

l'assurda disparità di trattamento scaturita dalla situazione

creatasi per effetto del mancato adeguamento del criterio di

ragguaglio fissato nell'art. 102, comma terzo, della legge 24

novembre 1981, n. 689, al nuovo criterio di ragguaglio tra pene

detentive e pene pecuniarie dall'art. 135 codice penale, come

modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n. 402. Ed infatti la libertà

controllata, che deve ritenersi una sanzione sostitutiva maggiormente

afflittiva rispetto alla pena pecuniaria, finisce col divenire,

nell'ipotesi patologica in cui si renda necessaria la sua conversione

per violazione delle prescrizioni, meno severa della sanzione

sostitutiva della pena pecuniaria, convertita a sua volta in libertà

controllata per insolvibilità del condannato e di nuovo commutata in

pena detentiva per violazione delle prescrizioni.

2. - Nello spiegare intervento in giudizio, l'Avvocatura dello

Stato, oltre a riportarsi alle considerazioni svolte in altro

giudizio (avente peraltro un diverso tema), ha osservato che la

questione "mette in evidenza un problema effettivo" che tuttavia non

dipende - ad avviso della difesa dello Stato - dalla norma impugnata:

la questione, sostiene l'Avvocatura, sarebbe pertanto infondata.

3. - Il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i

minorenni di Cagliari solleva, invece, sempre in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della

legge 5 ottobre 1992, n. 402, nella parte in cui ha omesso di

modificare l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel

senso di prevedere che nell'ipotesi di conversione in libertà

controllata o in lavoro sostitutivo delle pene pecuniarie non

eseguite per insolvibilità del condannato, la somma da considerare

per il relativo calcolo sia rispettivamente di lire 75.000 per ogni

giorno di libertà controllata e di lire 150.000 per ogni giorno di

lavoro sostitutivo.

Osserva il giudice a quo che la legge n. 689 del 1981, nel dettare

disposizioni in materia di pene pecuniarie, aveva creato un sistema

armonico stabilendo che il computo per il ragguaglio tra pene

pecuniarie e pene detentive fosse effettuato calcolando lire 25.000 o

frazione di lire 25.000 per un giorno di pena detentiva, e ciò in

relazione a tutti gli istituti per i quali fosse necessario operare

il ragguaglio.

Anche l'art. 102, terzo comma, della stessa legge indicava (forse

superfluamente, rileva il giudice a quo, in quanto già operava la

previsione dettata in via generale dall'art. 135 c.p., valida "a

qualunque effetto giuridico") la medesima somma ai fini della

conversione in libertà controllata delle pene pecuniarie ineseguite

per insolvibilità del condannato: il che, osserva il rimettente,

consente di ritenere che la somma di lire 25.000 rispondesse alla

stessa ratio e fosse ispirata al principio del favor rei. La modifica

apportata all'art. 135 c.p., priva di una corrispondente elevazione

degli importi stabiliti dall'art. 102, terzo comma, della legge n.

689 del 1981, ha così determinato una ingiustificata ed irrazionale

disarmonia del sistema, regolando in modo diverso situazioni

sostanzialmente omogenee e aggravando la posizione di diseguaglianza

in danno dei nullatenenti. In conclusione, osserva il giudice a quo,

non sussiste alcuna ragione logica per creare una diversità di

trattamento tra un condannato insolvibile e un condannato che debba

invece godere di altri benefici, nonostante che per entrambi debba

operarsi il ragguaglio tra pene di specie diversa.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto dichiararsi non fondata la questione

riportandosi all'atto di intervento spiegato in altro giudizio avente

peraltro un diverso oggetto. Considerato in diritto

1. - Pur se riferite a fonti normative differenti, le questioni

investono, partendo da versanti fra loro posti su di un piano di

complementarità logica, un identico tema del decidere: i relativi

giudizi vanno pertanto riuniti per essere definiti con unica

sentenza.

2. - Il Magistrato di sorveglianza di Sassari impugna l'art. 102,

terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale) nella parte in cui, stabilendo l'ammontare della

sanzione pecuniaria che deve essere conteggiata per un giorno di

libertà controllata da applicare in sede di conversione delle pene

della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del

condannato, fissa un valore che non si rapporta al nuovo criterio di

ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva indicato dall'art.

135 del codice penale, come modificato dalla legge 5 ottobre 1993, n.

402. A conforto della dedotta violazione del principio di uguaglianza

il giudice a quo adduce l'ipotesi in cui il giudice ritenga di dover

applicare la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva: in

tal caso - correttamente osserva il rimettente - la quantificazione

della pena pecuniaria sarà effettuata alla stregua del nuovo importo

di ragguaglio stabilito dall'art. 135 c.p., mentre, in ipotesi di

insolvibilità, tale pena deve essere convertita in libertà

controllata secondo il diverso meccanismo di computo stabilito

dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981; sicché,

nell'ipotesi in cui il condannato violi sin dal primo giorno le

prescrizioni inerenti alla libertà controllata applicata in sede di

conversione, lo stesso, a norma dell'art. 108, primo comma, dovrà

espiare un periodo di pena detentiva triplo rispetto a quello preso a

base dal giudice nella sentenza di condanna. Dal meccanismo normativo

censurato scaturisce, dunque, che, ove si renda necessario convertire

la libertà controllata per la violazione delle prescrizioni, le

conseguenze saranno diverse a seconda che tale sanzione sia stata

applicata in sostituzione di pene detentive ovvero in sede di

conversione di pene pecuniarie, col paradosso di rendere più

afflittivi gli effetti in quest'ultima ipotesi malgrado la diversità

delle situazioni di partenza.

3. - Considerazioni e censure di indiscutibile esattezza, quelle

svolte dal giudice a quo, che testimoniano le profonde aporie che

hanno turbato l'armonia del sistema a seguito della non coordinata

modifica che il legislatore ha recentemente apportato all'art. 135

del codice penale. Malgrado ciò, non può tuttavia non rilevarsi

come la questione, per i termini in cui è stata proposta, si

presenti del tutto eventuale agli effetti della decisione che il

rimettente è chiamato ad adottare, giacché la conversione della

pena pecuniaria in libertà controllata - oggetto dei giudizi a

quibus - prescinde evidentemente dagli epiloghi, soltanto ipotetici,

che possono scaturire dalle vicende applicative della sanzione

sostitutiva e, quindi, da una eventuale conversione di questa nella

pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena

pecuniaria originariamente inflitta.

La questione deve dunque essere dichiarata inammissibile per

carenza del necessario requisito della rilevanza.

4. - Il Magistrato di sorveglianza del Tribunale per i minorenni

di Cagliari ha invece sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 5 ottobre 1993, n.

402, nella parte in cui, aumentando da lire venticinquemila a lire

settantacinquemila il valore in base al quale effettuare il

ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, ha omesso di operare

l'identica variazione del corrispondente importo alla cui stregua

deve essere determinato, a norma dell'art. 102, terzo comma, della

legge n. 689 del 1981, il periodo di libertà controllata da

applicare nell'ipotesi di conversione delle pene pecuniarie non

eseguite per insolvibilità del condannato. Da ciò scaturisce, ad

avviso del giudice a quo, un ingiustificato ed irragionevole

squilibrio del sistema atto a vulnerare il principio di uguaglianza,

considerato che l'omesso coordinamento normativo finisce per generare

una disparità di trattamento fra situazioni "sostanzialmente

omogenee", aggravando la posizione dei condannati che versino in

condizioni di insolvibilità.

Pur se formalmente attinta è la fonte novellatrice dell'art. 135

c.p., il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire è

chiaramente volto a sollecitare una pronuncia "riadeguatrice"

dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nel senso di

raccordare il valore ivi indicato al nuovo importo che ora funge da

criterio di ragguaglio fra pene detentive e pene pecuniarie.

Ricondotta in tali esatti termini, la questione è fondata.

5. - Dai lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione

della legge n. 402 del 1993 emerge infatti con estrema chiarezza come

l'unico aspetto preso in considerazione dal legislatore sia stato

quello di aumentare, triplicandolo, il valore di ragguaglio tra pene

pecuniarie e pene detentive, nel dichiarato intento di ampliare la

possibilità di fruire del beneficio della sospensione condizionale

della pena nei casi di condanna a pena congiunta o anche soltanto a

pena pecuniaria ma di ammontare elevato, avuto riguardo, in

particolare, al diminuito valore della moneta intervenuto dall'epoca

in cui l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aveva in

precedenza riadeguato l'importo posto a base dell'art. 135 c.p. (si

veda, a tal proposito, la relazione al disegno di legge n. 982

presentato al Senato il 17 febbraio 1993). Una valutazione di favore,

dunque, alla quale non sono state mosse obiezioni di rilievo, salvo

le "riserve" espresse dal rappresentante del Governo "circa un

provvedimento che altera comunque il rapporto di valori tra pene

detentive e pecuniarie", a fronte della ritenuta "esigenza di

procedere congiuntamente ad un generale innalzamento delle entità

delle pene pecuniarie edittali, che pure hanno risentito dell'effetto

erosivo dell'inflazione" (Commissione Giustizia del Senato, seduta

del 22 aprile 1993 in sede deliberante).

Tale essendo stato il circoscritto obiettivo perseguito attraverso

la disposizione novellatrice dell'art. 135 c.p., ne consegue che il

legislatore ha assunto una posizione per così dire amorfa rispetto

agli inevitabili riverberi che dalla modifica normativa

ineluttabilmente scaturivano, vuoi sul piano generale delle sanzioni

sostitutive, vuoi, soprattutto, sullo specifico tema che qui rileva,

vale a dire sull'ormai squilibrato valore che l'art. 102, terzo

comma, della legge n. 689 del 1981 stabilisce agli effetti del

computo della libertà controllata da applicare in sede di

conversione delle pene pecuniarie. Posizione questa che se da un lato

non consente di ritenere un siffatto e macroscopico squilibrio come

frutto di una scelta discrezionale, dall'altro, e per converso,

impedisce di pervenire ad una ragionevole ricostruzione del sistema,

per essere la norma sottoposta a scrutinio ormai fortemente

compromessa da un sostanziale e sopravvenuto "vuoto di fini". Se,

infatti, la determinazione del valore secondo il quale operare la

conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata fu

stabilita dal legislatore del 1981 in perfetta aderenza all'importo

che l'art. 135 c.p. , contestualmente novellato, fissava come

criterio di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, e se,

ancora, tutto ciò ebbe a ricevere veste precettiva attraverso

disposizioni non soltanto topograficamente ma anche logicamente fra

loro correlate (artt. 102 e 101 della legge n. 689 del 1981), se ne

può allora desumere che l'identità degli importi indicati nelle due

norme poste a raffronto non fu dovuta al caso, ma rappresentò il

frutto di una precisa e coerente scelta di politica criminale, al

fondo della quale stava l'avvertita esigenza - più volte posta in

risalto da questa Corte - di non aggravare le conseguenze che

derivano dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del

reo. Così ricostruita la funzione che la norma sottoposta a censura

è chiamata a svolgere nell'ordinamento, ne consegue che l'immutato

valore ivi indicato, in presenza delle modifiche subite dall'art. 135

del codice penale, finisce per determinare uno svuotamento delle

finalità tipiche che l'istituto della conversione deve soddisfare,

con conseguente grave compromissione del principio di uguaglianza che

qui assume tutto il suo risalto per le intuibili conseguenze che

quell'istituto è in grado di determinare sul piano delle libertà

della persona.

Pur essendo, quindi, in astratto da condividersi l'osservazione

svolta dal Magistrato di sorveglianza di Sassari circa il fatto che

"si potrebbe ritenere del tutto ragionevole che il legislatore abbia

precisato due differenti criteri di ragguaglio per materie fra loro

eterogenee", resta assorbente il rilievo che, in assenza di una

chiara scelta innovativa su tale specifico profilo, spetta a questa

Corte il compito di riadeguare il sistema - ormai incrinato - negli

stessi termini e con le medesime proporzioni che il legislatore,

facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, aveva previsto

prima della recente novella, caducando, dunque, in parte qua, l'ormai

inaccettabile previsione dettata dall'art. 102, terzo comma, della

legge n. 689 del 1981.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della

conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del

condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o

frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o

frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno

di libertà controllata;

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della medesima legge n.

689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Sassari con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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