Con il decreto di cui all'articolo 14, l'apparato sanzionatorio relativo ai reati devoluti alla competenza del giudice di pace e' modificato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)previsione, in luogo delle attuali pene detentive, della sola pena pecuniaria per un importo non superiore a lire 5 milioni e, nei casi di maggiore gravita' o di recidiva, di sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche determinando la misura o il tempo della sanzione indipendentemente dalla commisurazione con le attuali pene edittali;
  • b)previsione, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria, della conversione in lavoro sostitutivo, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, nonche' dell'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 102, quarto comma, e 108, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni;
  • c)previsione di uno specifico delitto, punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile, in caso di inosservanza grave o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione, da attribuire alla competenza del tribunale.

Testo vigente dal 15 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 183/2005

    Parametro
    4 maggio 2005

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bergamo…

    Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 76 cost. · Art. 16 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 593 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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