Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal Tribunale di

sorveglianza di Cagliari nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di Bullitta Marinella, iscritta al n. 70 del registro

ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con

ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella

parte in cui stabiliscono un tetto massimo di durata della sanzione

sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la medesima questione è già stata decisa dalla

Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n. 152 del

1992;

e che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza

di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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