Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Magistrato di

sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti

di Di Guida Salvatore, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Napoli, nel

procedere alla conversione della pena pecuniaria irrogata a Di Guida

Salvatore, condannato dal Tribunale di Napoli alle pene di anni sette

di reclusione e lire 25 milioni di multa (pene successivamente

condonate nella misura di anni due di reclusione e lire 10 milioni di

multa), premesso di aver accertato "l'insolvibilità del condannato

ai fini dell'esazione della pena pecuniaria, come da documentazione

in atti", ha, con ordinanza del 10 luglio 1991, sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24

novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui fissando un tetto massimo

di durata", valido "erga omnes, della sanzione sostitutiva applicata

in sede di conversione della pena pecuniaria", omettono di tenere "in

debita considerazione la entità, rilevanza e gravità della pena

pecuniaria in concreto irrogata con sentenza di condanna";

che, secondo il giudice a quo , la ratio che ha ispirato

l'introduzione dei limiti previsti dalle norme censurate "si presenta

nell'attuale sistema penale processuale, alla luce degli artt. 660

c.p.p. e 101 e segg. legge n. 689/81, dove le garanzie

giurisdizionali abbondano e consentono una ampia tutela

costituzionale in ogni momento dell'esecuzione, come un'insolita ed

inutile roccaforte";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la previsione di un tetto massimo entro il quale

può essere operata la conversione, lungi dal vulnerare i principi di

eguaglianza e della funzione rieducativa della pena, risulta, invece,

stabilita proprio in funzione dell'osservanza di tali parametri

costituzionali;

che, più in particolare, quanto al rispetto dell'art. 3 della

Costituzione, questa Corte ha già avuto occasione di precisare come

le norme denunciate, con la fissazione di tetti massimi di durata

delle misure, rappresentano uno degli strumenti "di un possibile,

tendenziale adeguamento al principio di eguaglianza" (v. sentenza n.

108 del 1987 che, a sua volta, richiama la sentenza n. 131 del 1979);

e che, ferma l'esigenza che l'area della conversione debba

essere comunque delimitata, derivandone altrimenti il rischio di

porre a carico del condannato insolvente una sanzione che travalichi,

quanto ad afflittività, ogni proporzione rispetto alla sanzione

inflitta dal giudice della cognizione, non appare irrazionale - tanto

intrinsecamente quanto in rapporto alle concrete, diverse situazioni

di fatto in cui deve operare la conversione - la predisposizione di

limiti normativi che, pur rilevando nell'esclusivo ambito

dell'esecuzione, esplicano la sola funzione di circoscrivere la

portata afflittiva, per il condannato di cui pur sempre sia stata

giudizialmente accertata l'insolvenza, delle conseguenze derivanti

dalla tramutazione della sanzione pecuniaria in sanzione detentiva;

che, al contrario, una volta ritenuta, come sembra ritenere

anche il giudice a quo, la necessità di un limite alla misura della

conversione, risulterebbe di dubbia compatibilità con il principio

della riserva di legge in materia penale un regime che demandasse al

giudice - pur nell'ambito di una procedura rigidamente

giurisdizionalizzata - il compito di determinare, di volta in volta,

in relazione al disvalore del fatto, alla personalità del colpevole

ovvero ad altri parametri, il limite al di là del quale la pena

pecuniaria non è più convertibile, oltre tutto considerando che lo

stato di insolvibilità donde deriva il ragguaglio, non potendo

eccedere dai limiti ragionevolmente stabiliti dal legislatore, è in

grado di realizzare egualmente quel sistema di massima

"individualizzazione" della sanzione penale auspicato dal rimettente;

che, di conseguenza, la normativa denunciata, limitando nel

quantum la possibilità di conversione in una sanzione decisamente

più afflittiva della pena pecuniaria originaria, tende anche a

scongiurare che l'afflittività della pena sostitutiva travalichi dal

perseguimento dell'esigenza rieducativa enunciata dall'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, in un sistema, per giunta, che prevedendo

talora l'irrogazione anche di pene pecuniarie proporzionali

rischierebbe, in mancanza di una delimitazione certa della misura

della pena da convertire, di produrre effetti incompatibili con la

funzione rieducativa della pena;

che, a fugare ogni dubbio in ordine all'effettiva funzione

assegnata alle norme denunciate ed alla loro aderenza ai due

parametri ora evocati resta anche da considerare che il sistema è

predisposto in modo tale da impedire che il condannato possa

dolosamente sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria (v. art.

388- ter del codice penale, introdotto dall'art. 109 della stessa

legge n. 689 del 1981);

che nessuna compromissione deriva in conseguenza delle norme denunciate agli ulteriori parametri costituzionali assunti a raffronto,

in ordine ai quali, peraltro, il giudice a quo non adduce alcuno

specifico argomento a sostegno della dedotta violazione;

che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di

sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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