Corte costituzionale

Ordinanza n. 174/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1993 dal

Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Nuoro nel

procedimento di sorveglianza nei confronti di Garzon Castaneda

Libardo, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di

Nuoro, chiamato a decidere, a norma dell'art. 102, primo comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alla conversione della

pena pecuniaria della multa di lire 24 milioni ad un cittadino extra

comunitario, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, questione di legittimità di detta disposizione della

legge n. 689 del 1981 "nella parte in cui prevede un'unica modalità

di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità

del condannato a prescindere dalla sussistenza o meno del presupposto

della residenza in Italia";

che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, nel

caso concreto, l'interessato dovrà espiare la sola pena detentiva -

per giunta, probabilmente, non nella sua totalità, risultando dagli

atti la sua volontà di essere espulso dal territorio dello Stato a

norma dell'art. 7 commi 12-bis, ter e quater, quinquies, e sexies,

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, introdotti dal decreto-legge 14 giugno 1993, n.

187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.

296 - non rendendosi materialmente possibile l'applicazione della

libertà controllata, per l'espulsione all'atto della scarcerazione

ovvero perché, "trattandosi di persona senza fissa dimora nei

confronti della quale non si può individuare un legame

territoriale", non possono essere applicate nei suoi confronti le

prescrizioni inerenti alla libertà controllata;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Magistrato di

sorveglianza ravvisa una disparità di trattamento fra il condannato

residente in Italia, nei cui confronti è comunque applicabile la

sanzione sostitutiva derivante dalla conversione, e il condannato che

non ha legami territoriali con l'Italia, il quale, in relazione a un

identico reato, non espierà una parte di pena prevista dalla legge;

che, sempre quanto alla non manifesta infondatezza, il

Magistrato di sorveglianza ravvisa anche una lesione dell'art. 27

della Costituzione, sotto il profilo della "fuga dalla sanzione

penale", con conseguente impossibilità della pena di adempiere la

sua funzione rieducativa, anche sul piano sostanziale, impedendosi al

legislatore di prevedere già in partenza le tipologie sanzionatorie

adatte ad agevolare una esecuzione personalizzata che consenta il

raggiungimento delle finalità di prevenzione generale e speciale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata;

Considerato che le censure sono state proposte in via del tutto

astratta ed ipotetica sul presupposto della espulsione dello

straniero dal territorio dello Stato, provvedimento non ancora

adottato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 7, comma 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla

legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8 del

decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12

agosto, 1993, n. 296;

che, inoltre, anche una volta che sia stata disposta,

l'espulsione produce, per effetto dell'art. 7, comma 12-quater, del

citato decreto-legge, la sospensione della pena, e dunque anche della

pena pecuniaria convertita ai sensi di legge;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile per l'assenza del necessario requisito della rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 102, primo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il

Tribunale di Nuoro con ordinanza del 7 settembre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:174 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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