Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto stesso e' elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979. Se il presupposto di applicazione dell'imposta si e' verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonche' agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa. Gli immobili di proprieta' delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovrattasse e penalita' eventualmente gia' pagate. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 novembre 1979, n. 126, (in G.U. 1a S.S. 13/11/1979, n. 310) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo".

Testo vigente dal 14 novembre 1979

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 126/1979

    Ha colpito questo articolo
    8 novembre 1979

    È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita` costituzionale sollevata relativamente ad una norma di legge non applicabile nel giudizio di merito (nella specie, trattavasi di una questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8 l. 16 dicembre 1977 n. 904 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).

    Art. 8 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 235/1997

    Questione infondata
    15 luglio 1997

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, l. 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria) - che esonera dall'INVIM decennale o periodica tutti gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici, indipendentemente dalla loro destinazione - e dell'art. 45, l. 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) - che estende tale esenzione agli Istituti per il sostentamento del clero, i quali, per effetto della medesima legge, succedono ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 28) - in quanto - posto che le norme denunciate violerebbero gli artt. 3, 8, 19, 20 e 53 Cost. per la disparità di trattamento ch'esse determinerebbero rispetto alla disciplina tributaria prevista per i beni appartenenti a enti di culti diversi da quello cattolico (nella specie, Comunità ebraica di Venezia, ricorrente di fronte al giudice remittente); che la disparità di trattamento lamentata consisterebbe in ciò, che mentre i beni degli enti del culto cattolico sono esentati totalmente dall'imposta quale che sia la destinazione dell'immobile (disciplina denunciata), quelli degli enti di culto diverso da quello cattolico sono esentati totalmente dall'imposta solo se vi sia una destinazione diretta dell'immobile ai fini istituzionali dell'ente (art. 25 d.P.R. n. 643 del 1972, recante istituzione dell'INVIM); che il rispetto o la violazione del principio di uguaglianza in materia religiosa da parte delle norme tributarie statali (valutazione che presuppone un raffronto tra discipline che coinvolgono disposizioni, alcune delle quali inserite in complessi normativi distinti e diversi per contenuti, aventi base in accordi o intese tra lo Stato e le confessioni religiose) devono valutarsi tenendo necessariamente conto delle distinte discipline dei soggetti destinatari di quella normativa, dove la distinzione è conseguenza del sistema di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose voluto dalla Costituzione; che, mentre agli Istituti per il sostentamento del clero deve riconoscersi la natura di enti strumentali "ad hoc" della Chiesa cattolica, con personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, le Comunità ebraiche sono, innanzitutto, comunità sociali che organizzano ed esprimono l'insieme degli interessi religiosi, culturali e assistenziali qualificanti la loro identità; e che, mentre gli Istituti, all'interno della complessa organizzazione della Chiesa, assicurano il sostentamento dei ministri del culto, scopo specifico e unico al quale sono finalizzate tutte le risorse di cui possono disporre, con la conseguenza che l'esenzione totale dall'INVIM decennale vale per essi non tanto per l'appartenenza degli immobili a determinati soggetti, quanto per la destinazione degli stessi e dei redditi all'unica loro finalità istituzionale, al contrario, il sostentamento dei ministri del culto rappresenta una soltanto delle attività cui attendono le Comunità ebraiche, nel patrimonio delle quali, per l'ordinamento dello Stato, i beni non sono distinguibili a seconda che siano utilizzati per tale fine ovvero per altri scopi, tra quelli propri delle Comunità stesse - siffatta differenza di natura soggettiva direttamente collegata alla diversità delle funzioni e della destinazione oggettiva dei beni impedisce di addivenire ad una pronuncia di incostituzionalità, che, determinando l'estensione dell'esenzione totale dall'INVIM periodica, finirebbe per riguardare beni immobili delle Comunità ebraiche destinati anche a finalità diverse dal sostentamento dei ministri del culto ebraico, eccedendosi, in tal modo, dalla portata della norma di esenzione assunta come termine di comparazione nel giudizio di uguaglianza. - Sent. n. 86/1985. red.: S. Di Palma

    Art. 8 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria · Art. 45 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi · Art. 3 cost. · Art. 8 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 311/1987

    Questione infondata
    8 ottobre 1987

    Intervenuta pronuncia di non fondatezza di una questione incidentale di legittimita` costituzionale, sono dichiarate manifestamente infondate le analoghe questioni riproposte sotto profili non diversi od ulteriori. (Manifesta infondatezza della questione relativa agli artt. 6 e 14, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - come modificati dagli artt. 1, d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, e 8, l. 16 dicembre 1974 n. 904 - nella parte in cui non prevedono che l'imponibile In.v.im. sia depurato dalla componente imputabile alla svalutazione monetaria; questione - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dichiarata non fondata con precedente sent. n. 126/1979).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 8 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 novembre 1979

Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1977 al 14 novembre 1979.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 7-8 novembre 1979, n. 126, (in G.U. 1a S.S. 13/11/1979, n. 310) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art8 · fonte del testo

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