Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1981

Altra decisione · depositata il 07/04/1981 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 2/1980
  • art. 15legge 2/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa l'11 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Milano sul ricorso proposto da Brivio Giuseppe ed altri, iscritta al

n. 699 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di 2 grado di Milano,

mediante un'ordinanza emessa l'11 aprile 1978 (ma pervenuta alla Corte

il 16 settembre 1980), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in

riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Considerato che la questione è stata già decisa dalla Corte, con

sentenza 8 novembre 1979, n. 126, che ha dichiarato la illegittimità

costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui

le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore

imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione

dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento fra

i soggetti passivi del tributo", ed ha dichiarato non fondate le

questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,

42, 47 e 53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono

prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto -

legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella

legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del

d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure

delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art.

16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti

sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora

definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non

può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri

contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti al giudice a quo, perché accerti se, ed in

quale misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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