Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1982

Altra decisione · depositata il 01/04/1982 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 2/1980
  • art. 15legge 2/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) promossi con ordinanze emesse

il 7 e il 14 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di

Ferrara sui ricorsi proposti da Achilli Giovanna ed altri e da Osti

Armando rispettivamente iscritte ai nn. 617 e 618 del registro

ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 357 del 30 dicembre 1981.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara

- con due ordinanze, rispettivamente emesse il 7 ed il 14 novembre 1978

(ma pervenute alla Corte il 7 settembre 1981) - ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643, "nella parte in cui consente che sia tassato anche l'incremento

di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria", per preteso

contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione.

Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito, con

sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità

costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui

le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore

imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione

dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i

soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni

di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e

53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati

profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre, la Corte a

modificare la propria giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge

12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12

gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643

del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote

stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che

le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della

loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali

tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare

quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme

precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti se, e in quale

misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Ferrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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