Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1980

Altra decisione · depositata il 12/11/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 8d.P.R. 643/1972
  • art. 14legge 2/1980
  • art. 15legge 2/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. e dell'art. 8

della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (sostituzione dell'imposta

comunale sull'incremento del valore degli immobili), promossi con le

seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Commissione

tributaria di 2 grado di Enna sul ricorso proposto da Polizzi Rachele,

iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980;

2. - Ordinanze emesse il 21 febbraio ed il 30 marzo 1979 dalla

Commissione tributaria di 2 grado di Roma sui ricorsi proposti

rispettivamente da Fiore G. Battista ed altri e Staccioli Sara ed

altra, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1980 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18

giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state

sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6 e

14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), e

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione;

che ha spiegato intervento, limitatamente al giudizio instaurato

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna, il Presidente

del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari

l'infondatezza di tali questioni.

Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto

prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale;

che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con

sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità

costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui

le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore

imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione

dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i

soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni

di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e

53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati

profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a

modificare la propria giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge

12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12

gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643

del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote

stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che

le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della

loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali

tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare

quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme

precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,

perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

secondo grado di Enna ed alla Commissione tributaria di secondo grado

di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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