Le fusioni di societa' di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una societa' esistente o da costituire. Se il conferimento e' fatto ad una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata l'aliquota e' commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile. L'aliquota indicata nei commi precedenti e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra societa' che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno ovvero se il conferimento e' fatto da un'impresa o societa' che ha sede ed opera nel Mezzogiorno ad una societa' che ha sede ed opera nel Mezzogiorno. Si intende per Mezzogiorno la sfera territoriale definita nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art7 · fonte del testo

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