Corte costituzionale

Ordinanza n. 160/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1986 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta sull'incremento di

valore degli immobili"), in riferimento all'art. 2 lett. c, d.P.R. 29

settembre 1973, n.598 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche") e dell'art. 8 della legge 16

dicembre 1977, n. 904 ("Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche... e altre norme in materia fiscale")

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 luglio 1984 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Pinerolo sul ricorso proposto dalla Opera Pia Rifugio

Re Carlo Alberto iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1985 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto dalla Unione

delle Comunità Israelitiche Italiane, iscritta al n. 625 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 2/1 s.s. dell'anno 1986;

visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che con ordinanza del 19 luglio 1984, emessa sul ricorso

proposto dall'"Opera Pia Rifugio Re Carlo Alberto" per ottenere il

rimborso integrale dell'INVIM decennale già corrisposta su quattro

alloggi di sua proprietà, l'adita Commissione tributaria di primo

grado di Pinerolo - rilevato che, ai sensi degli artt. 25, comma

secondo, d.P.R. n. 643/1972 e 2, lett. c), d.P.R. n. 598/1973, agli

enti morali (come quello di specie) non svolgenti attività commerciali

spetta, allo stato, una mera "riduzione" dell'INVIM pari al 50%, mentre

l'art. 8 della successiva legge 16 dicembre 1977, n. 904, dichiara del

tutto "esenti" dalla medesima imposta gli "immobili appartenenti ai

benefici ecclesiastici" - ha conseguentemente denunciato di

illegittimità il predetto art. 8 della legge n. 904/1977, in relazione

agli artt. 25 d.P.R. 643/1972 e 2 d.P.R. 598/1973, per contrasto con

gli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, in ragione della

"disparità di trattamento che parrebbe sussistere fra gli enti morali

religiosi cattolici e quelli non cattolici";

che, con altra ordinanza in data 26 febbraio 1985, anche la

Commissione tributaria di primo grado di Bergamo, adita su ricorso

della "Unione delle Comunità Israelitiche Italiane", in accoglimento

di eccezione dalla medesima proposta, ha denunciato lo stesso art. 8

della legge n. 904 del 1977, in riferimento agli artt. 8 e 19 Cost., a

sua volta argomentando che la disposta esenzione dall'INVIM in favore

di enti delle confessioni religiose cattoliche e non anche di istituti,

con analoghe finalità, appartenenti ad altre confessioni inciderebbe

sulla stessa libertà di religione, in quanto a trattamenti diversi non

potrebbero non corrispondere possibilità diverse di professare le

varie fedi;

che in entrambi i giudizi innanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per

l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i due giudizi vanno congiuntamente decisi,

convergendo sostanzialmente le varie impugnazioni sull'identica

disposizione dell'art. 8 della legge 1977 n. 904;

che, per altro, con recente sentenza n. 86 del 27 marzo 1985,

questa Corte ha già dichiarato non fondate analoghe questioni di

legittimità dello stesso art. 8 legge 904/1977 in riferimento agli

artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.: argomentando che "la ratio legis cui si

informa l'impugnata esenzione dell'INVIM decennale concerne in modo

esclusivo i benefici (e non pure altri enti) ecclesiastici e non si

presta ad inglobare istituzioni religiose o parareligiose diverse",

atteso che, nel sistema conseguente all'applicazione dell'art. 30,

terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 e quantomeno fino

all'entrata in vigore della nuova disciplina sugli enti e benefici

ecclesiastici, lo Stato ha "interesse a prender parte alla gestione dei

benefici ecclesiastici", perché congruabili dallo Stato stesso; ed ha

aggiunto che la menzionata disciplina neppure si pone in contrasto con

gli artt. 8 e 19, che garantiscono eguale libertà di culto ma non

identità di regolamento dei rapporti delle varie confessioni religiose

con lo Stato; né viola l'art. 20 Cost. perché l'esenzione in parola

neppure in modo indiretto si presta ad essere configurata come "gravame

fiscale" atto a discriminare le confessioni religiose acattoliche;

che non sono ora addotti né la Corte ravvisa motivi per

discostarsi dalla propria precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche

in relazione agli artt. 25, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643 e 2 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevate in

riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:160 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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