Corte costituzionale

Ordinanza n. 311/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili), e 8 secondo comma

della legge 16 dicembre 1977, n. 904

(Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

giuridiche e al regime tributario dei dividendi e

degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle

società e altre norme in materia fiscale e societaria) promossi con

le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dalla

Commissione Tributaria di II grado di Palermo sul ricorso proposto da

Guzzarda Carmela ed altro, iscritta al n. 102 del registro ordinanze

1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª

serie speciale, dell'anno 1986; 2) due ordinanze emesse il 9 maggio

1980 dalla Commissione tributaria di II grado di Napoli sui ricorsi

proposti dall'Ufficio del registro di Castellammare di Stabia contro

soc. Cooperativa Week Ends, iscritte ai nn. 124 e 125 del registro

ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 30, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 12

maggio 1978 dalla Commissione tributaria di I grado di Roma sui

ricorsi riuniti proposti dalla s.p.a. Assicurazioni Generali contro

l'Ufficio del registro atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 78 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di II grado di Palermo, con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come

modificato dagli artt. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e 8

della l. 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui, ai fini

dell'applicazione dell'Invim, non prevedono che l'incremento di

valore imponibile sia depurato della componente imputabile alla

svalutazione monetaria;

che la Commissione tributaria di I grado di Roma, con ordinanza

emessa il 12 maggio 1978, ha sollevato, in riferimento ai medesimi

artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, secondo comma, della l. 16 dicembre 1977, n. 904, nella

parte in cui esclude dal campo di applicazione della norma quei

rapporti che non hanno costituito oggetto di accertamento da parte

dell'Ufficio, sebbene essi non siano divenuti definitivi ed ancorché

il relativo presupposto si sia verificato anteriormente alla data di

entrata in vigore della legge;

che, con identiche ordinanze emesse in data 9 maggio 1980, la

Commissione tributaria di II grado di Napoli ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972, senza

qualificare la questione stessa.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 è già stata

dichiarata non fondata con la sentenza n. 126 del 1979 e che,

rispetto ai profili ivi esaminati, non ne risultano addotti altri

diversi od ulteriori;

che l'art. 8, l. 16 dicembre 1977, n. 904 era espressamente

finalizzato all'applicazione della detrazione prevista dall'art. 14,

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sì da essere rimasto travolto

dall'abrogazione di questa ultima disposizione, sancita dall'art. 1

del d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito in l. 12 gennaio 1980,

n. 2);

che la Commissione tributaria di II grado di Napoli non ha

menomamente motivato circa la rilevanza nel giudizio a quo della

questione, peraltro prospettata soltanto per relationem, onde ne va

dichiarata la manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione

tributaria di II grado di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità: a) della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della l. 16

dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Roma; b) della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 d.P.R. n. 643

del 1972, come modificato dall'art. 1 della

l. n. 2 del 1980, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla

Commissione tributaria di II grado di Napoli, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: SAJA

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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