Corte costituzionale

Ordinanza n. 39/1980

Altra decisione · depositata il 25/03/1980 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e

dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694, e dell'art. 8 della legge 16

dicembre 1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili), promossi

con le ordinanze pronunziate dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Santa Maria Capua Vetere il 22 novembre 1976; di Pordenone, il

5 marzo 1977; di Arezzo, il 15 febbraio 1977; di Trani, il 7 maggio

1977; di Mondovì, il 6 giugno 1977 (6 ordinanze); di Padova, l'11

luglio 1977; di Chiavari, il 25 ottobre 1977; di Vercelli, il 17 giugno

1977; di Sondrio, il 21 dicembre 1977; di Pistoia, il 2 novembre 1977;

di Lanciano, l'11 ottobre 1977; di Aosta, il 4 marzo 1978; di Verona,

il 24 febbraio 1978; di Cuneo, il 4 febbraio 1977; di Perugia, il 12

luglio 1978; di Tolmezzo e di Como, il 27 settembre 1978; dalle

Commissioni tributarie di secondo grado di Foggia, il 10 aprile 1978;

di Bolzano, il 25 ottobre 1978 (2 ordinanze); di Ravenna, il 19

dicembre, il 14 novembre, il 5 dicembre e il 3 ottobre 1978 (7

ordinanze); dalla Commissione tributaria di primo grado di Cuneo, il 21

aprile 1978; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna,

il 6 febbraio e il 14 novembre 1978 (3 ordinanze); dalle Commissioni

tributarie di primo grado di Lecco, il 25 gennaio 1979 (2 ordinanze);

di Cuneo, il 15 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di secondo

grado di Ravenna, il 14 novembre 1978, il 6 e il 20 febbraio 1979 (3

ordinanze); di Livorno, il 13 febbraio 1979; dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bolzano, il 9 novembre 1978; dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, il 3 aprile 1979;

dalle Commissioni tributarie di primo grado di Cuneo, il 19 gennaio

1979; di Brindisi, il 13 dicembre 1978; dalle Commissioni tributarie di

secondo grado di Milano, il 21 marzo 1979; di Alessandria, il 31 marzo

1979; dalle Commissioni tributarie di primo grado di Alessandria, il 19

maggio 1979; di Chiavari, il 13 e il 20 marzo 1979 (2 ordinanze); dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, il 28 febbraio e il

26 gennaio 1979 (2 ordinanze); dalle Commissioni tributarie di primo

grado di Rieti, il 12 e il 26 gennaio 1979 (5 ordinanze); di Verona, il

12 gennaio 1979 (2 ordinanze); di Rieti, il 12 gennaio 1979; di Arezzo,

il 9 febbraio 1979 (3 ordinanze); di Santa Maria Capua Vetere, il 21

giugno 1978 e di Livorno, il 19 dicembre 1978 (23 ordinanze),

rispettivamente iscritte ai numeri 146, 374 e 438 del registro

ordinanze 1977; 35, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 83, 91, 112, 145, 280, 375,

406, 428, 628 e 629 del registro ordinanze 1978; 204, 241, 246, 250,

279, 280, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 334, 365, 366, 367, 382,

383, 384, 385, 417, 418, 422, 440, 444, 488, 493, 530, 531, 572, 573,

590, 607, 608, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 631, 636, 637, 638,

639 e da 734 a 756 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 127, 279 e 321 del 1977; 87,

101, 115, 121, 149, 250, 293, 313 e 327 del 1978 e 52, 108, 119, 133,

154, 168, 175, 182, 189, 196, 210, 237, 251, 284, 291, 298, 304, 310,

318 e 325 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1980 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto: A) che con tutte le ordinanze in epigrafe sono state

sollevate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14

e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23

dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), nonché

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, denunciati

separatamente o congiuntamente in riferimento agli artt. 3 e 53 (o al

solo art. 53) Cost., ed anche, da alcune ordinanze, all'art. 42 della

Costituzione;

B: a) che con l'ordinanza n. 91/1978 (Commissione tributaria di

primo grado di Chiavari) è stata sollevata, in riferimento agli artt.

3 e 53 Cost., anche la questione di costituzionalità dell'art. 1 del

d.P.R. n. 643 del 1972;

b) che con le ordinanze n. 246/1979 (Commissione tributaria di

primo grado di Como), e n. 734 - 756/1979 (Commissione tributaria di

primo grado di Livorno) è stata denunciata l'intera disciplina

normativa dell'INVIM;

c) che con l'ordinanza n. 639/1979 (Commissione tributaria di primo

grado di S. Maria Capua Vetere) è stata denunciata, in riferimento

agli artt. 3,42 e 53 Cost., la costituzionalità degli artt. 6, 14 e 15

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e

49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, per palese sproporzione

dell'imposta alla capacità contributiva, in quanto la legge assume

quale valore finale il valore venale accertato agli effetti

dell'imposta di registro, il cui presupposto è "il contenuto

dell'atto, che viene colpito dall'imposta indipendentemente dalla

realizzazione della sua potenzialità", e "perciò si identifica

raramente con il valore reale dell'immobile";

d) che con le ordinanze n. 365, 366, 367, 385, 417, 418/1979

(Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna) è stata

denunciata anche la incostituzionalità dell'art. 8, secondo comma,

della legge n. 904 del 1977, in quanto "escludendo dalla applicazione

della variazione dell'aliquota tutti i rapporti non accertati né

accertabili in futuro, per i casi in cui il presupposto si è

verificato prima dell'entrata in vigore di tale legge, può violare

l'art. 3 della Costituzione".

Considerato che le questioni di costituzionalità prospettate sub

A) sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979

n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre

1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il

calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in

relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso -

ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del

tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità

degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione;

e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge

12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12

gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643

del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote

stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che

le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della

loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali

tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare

quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme

precedentemente in vigore" (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la

necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni

tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le

questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

elencate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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