Corte costituzionale

Ordinanza n. 75/1982

Altra decisione · depositata il 16/04/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 15d.P.R. 643/1972
  • art. 35d.P.R. 636/1972

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 2/1980
  • art. 15legge 2/1980
  • art. 3d.P.R. 739/1981
  • art. 23d.P.R. 739/1981

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e

15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) e degli artt. 35,

comma secondo, e 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1976 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Perugia sul ricorso proposto da Martini Bernardi

Bufalini Carlo ed altri, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 1977

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6

aprile 1977;

2) ordinanza emessa il 10 marzo 1977 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Latina sul ricorso proposto da Capponi Placido,

iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Giovanni Albisinni per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, aventi contenuto

sostanzialmente identico, sono state sollevate:

a) dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3,

76 e 77 Cost., degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643 ("Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili"), nella parte in cui nello stabilire che l'incremento di

valore imponibile è costituito dalla differenza tra valore iniziale e

valore finale del bene calcolati in termini monetari nominali, non

tiene conto della svalutazione monetaria;

b) dalla stessa Commissione tributaria di primo grado di Perugia,

altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"),

in quanto attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere-dovere di

acquisire elementi conoscitivi tecnici soltanto attraverso relazioni di

organi tecnici dell'Amministrazione dello Stato, escludendo la

consulenza tecnica a mezzo di periti nominati ad hoc ed escludendo

altresì comunque la partecipazione dei difensori del contribuente nel

corso delle indagini svolte dagli organi tecnici dello Stato;

c) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53

Cost., degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643/1972 suddetto, laddove per

la determinazione della base imponibile ai fini dell'INVIM non tiene

conto della svalutazione monetaria;

d) dalla stessa Commissione tributaria di secondo grado di Latina

altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli

artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 35 del d.P.R. n. 636/1972, citato, nella

parte in cui, sancendo l'obbligo per le Commissioni tributarie di

avvalersi per le indagini tecniche di organi dello Stato, violerebbe il

diritto di difesa ed il principio di eguaglianza.

Considerato che questioni identiche a quelle sub a) e c) sono state

già decise dalla Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126,

dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904 ("Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti

di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società ed altre

norme in materia fiscale e societaria"), "nella parte in cui le

disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore

imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione

dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i

soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni

di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e

53 della Costituzione; e che nelle ordinanze in epigrafe non sono

prospettati profili nuovi, né sono stati addotti motivi che possano

indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, successivamente alla decisione n. 126 del 1979, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge

12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12

gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643

del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote

stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che

le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della

loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali

tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare

quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme

precedentemente in vigore" (art. 3);

considerato inoltre, in ordine alle questioni sub b) e d), che

successivamente alle ordinanze di rimessione l'art. 23 del d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739 ("Norme integrative e correttive del decreto del

Presidente della Repubbilca 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la

revisione del contenzioso tributario") ha integralmente sostituito

l'art. 35 del d.P.R. n. 636 del 1972 ed ha dato una diversa disciplina

tanto alla acquisizione di ufficio da parte delle Commissioni

tributarie dei necessari elementi conoscitivi tecnici (di cui tratta in

particolare l'art. 35) quanto alla possibilità di nomina di un

consulente tecnico (di cui si occupava l'art. 39 del d.P.R. n. 636 del

1972);

che, conseguentemente, si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,

perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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