Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1981

Altra decisione · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972

usata come parametro

citata

  • art. 14legge 2/1980
  • art. 15legge 2/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R. 23 dicembre

1974, n. 688 (imposta sull'incremento di valore degli immobili),

promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1977 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Massa Carrara, sul ricorso proposto da

Tonarelli Gino, iscritta al n. 824 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Massa

Carrara, con ordinanza emessa il 1 giugno 1977 (ma pervenuta alla

Corte il 17 novembre 1980), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

modificato con d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, "in quanto non

prevedono che l'incremento di valore, soggetto ad Invim, sia depurato

delle variazioni nominali dovute a svalutazione monetaria": e ciò per

pretesa violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione.

Considerato che le stesse questioni sono state già decise dalla

Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la

illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella

parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di

valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di

formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di

trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non

fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e

16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli

artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nell'ordinanza non sono

prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'Invim è stata modificata con decreto -

legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella

legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del

d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure

delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art.

16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti

sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora

definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non

può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti

nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti al giudice a quo, perché accerti se, ed in

quale misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Massa Carrara.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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