Corte costituzionale

Ordinanza n. 230/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 14

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8, comma primo,

della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promosso con ordinanza emessa il

16 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma

sul ricorso proposto dall'INA, iscritta al n. 208 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 255 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con

ordinanza del 16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982) ha denunciato, in

riferimento agli artt. 42, comma secondo e terzo, e 53, comma primo,

Cost., gli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e l'art. 8, comma

primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 in quanto fissano un

criterio di determinazione dell'imponibile che omette di considerare

gli effetti della svalutazione monetaria, consentendo di colpire

incrementi di valore meramente nominali, attesa l'inadeguatezza della

detrazione prevista in misura fissa, come tale non corrispondente alla

misura percentuale annua della svalutazione già verificatasi e

potenzialmente inidonea a controbilanciare, per il futuro, gli effetti

di un fenomeno economico essenzialmente variabile;

che con la medesima ordinanza è stata inoltre sollevata questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 643

del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non prevede

che la imposta sull'incremento di valore si applichi anche agli altri

c.d. "beni rifugio" diversi dagli immobili, ma che tendenzialmente

allo stesso modo si sottraggono agli effetti inflattivi;

considerato che la prima delle questioni, pur se prospettata anche

sotto il profilo "nuovo" dell'inadeguatezza di una detrazione

prestabilita in misura fissa a controbilanciare gli effetti di un

fenomeno essenzialmente variabile come la svalutazione monetaria, si

concreta tuttavia in una censura di incostituzionalità già dichiarata

infondata con la sentenza n. 126 del 1979, laddove la Corte escluse -

con enunciazioni evidentemente assorbenti e successivamente ribadite

con sentenza n. 239 del 1983 anche in riferimento alla nuova disciplina

introdotta con legge 12 gennaio 1980, n. 2 - "che la presenza del

fattore inflattivo debba costituire ostacolo all'applicazione di

un'imposta sul plusvalore degli immobili" e "che il legislatore possa

essere tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della

componente imputabile alla svalutazione della moneta, mediante formule

di indicizzazione o di integrale rivalutazione" del valore

dell'immobile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 8, comma primo,

della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli

artt. 42, commi secondo e terzo, e 53, comma primo, Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza emessa il

16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982);

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

medesimo d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con la

stessa ordinanza del 16 febbraio 1979.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:230 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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