Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1979

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/1979 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 8d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2,

4, 6, 7, 14, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promossi con

ordinanze 8 febbraio 1978 della Commissione tributaria di secondo grado

di Udine, 9 marzo 1978 della Commissione tributaria di primo grado di

Isernia, 26 aprile 1978 della Commissione tributaria di primo grado di

Reggio Emilia, 3 maggio 1978 della Commissione tributaria di primo

grado di Grosseto, 4 e 18 marzo 1978 della Commissione tributaria di

primo grado di Aosta, 11 aprile 1978 della Commissione tributaria di

primo grado di Salerno, 24 febbraio 1978 della Commissione tributaria

di primo grado di Verona, 26 aprile 1978 della Commissione tributaria

di secondo grado di Roma, 1 giugno 1978 della Commissione tributaria di

primo grado di Trento, 5 aprile 1978 della Commissione tributaria di

primo grado di Biella, 28 giugno 1978 della Commissione tributaria di

secondo grado di Rovigo, 11 maggio 1978 della Commissione tributaria di

secondo grado di Udine, 10 aprile 1978 della Commissione tributaria di

primo grado di Pisa, 12 giugno 1978 della Commissione tributaria di

primo grado di Busto Arsizio, 10 marzo e 24 febbraio 1978 della

Commissione tributaria di primo grado di Verona, 24 febbraio 1978 della

Commissione tributaria di secondo grado di Milano, 8 giugno 1978 della

Commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa, 13 luglio

1978 della Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, 17

febbraio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Imperia, 4

luglio 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna,

19 luglio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo,

21 aprile 1978 della Commissione tributaria di secondo grado di

Avellino, 13 maggio 1978 della Commissione tributaria di primo grado di

Ascoli Piceno, 10 aprile 1978 della Commissione tributaria di secondo

grado di Firenze, 5 ottobre 1978 della Commissione tributaria di primo

grado di Tortona, 14 ottobre 1978 della Commissione tributaria di primo

grado di Matera, 17 ottobre 1978 della Commissione tributaria di primo

grado di Cremona, 12 maggio 1978 della Commissione tributaria di primo

grado di Lucera, 15 novembre 1978 della Commissione tributaria di

secondo grado di Cremona, 28 settembre 1978 della Commissione

tributaria di primo grado di Gorizia, 16 ottobre 1978 della Commissione

tributaria di secondo grado di Bergamo, 5 dicembre e 14 novembre 1978

della Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna e 22 giugno

1978 della Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, iscritte

rispettivamente ai nn. 251, 374, 376, 385, 400, 401, 412, 413, 421,

431, 459, 461, 487, 488, 500, 503, 528, 529, 546, 567, 571, 572, 585,

586, 587, 588, 589, 598, 599, 615, 631, 643, 661 e 673 del registro

ordinanze 1978 e ai nn. 24, 31, 32, 38, 61, 67, 68, 73, 89, 97, 98,

99, 100, 101 e 108 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 215, 293, 300, 313,320,341

dell'anno 1978 e nn. 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 73, 80 e 87

dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1979 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini

Rota per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Le questioni di costituzionalità della normativa sulla

istituzione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643), sollevate con sessantasei ordinanze

emesse da varie Commissioni tributarie relativamente agli artt. 2,

primo comma, 3, 4, 6, 7, 11, 14 e 15 di quella legge, in riferimento

agli artt. 3, 53 e 76 Cost., sono state già esaminate dalla Corte

nella udienza pubblica del 9 novembre 1977; in quella occasione, mentre

venivano dichiarate, con sentenza n. 8 del 1978, non fondate le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, 7

e 15 lett. e del citato d.P.R., sollevate dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Trento in riferimento all'art. 76 Cost., venivano

restituiti ai giudici con ordinanza n. 9/1978 gli atti relativi alle

altre ordinanze per un nuovo esame sulla rilevanza, essendo nel

frattempo entrato in vigore l'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904, che aveva apportato modifiche alla normativa sull'INVIM; con

successiva ordinanza n. 67 dello stesso anno venivano, con la medesima

motivazione, restituiti ai giudici gli atti relativi ad altre ordinanze

di eguale contenuto nel frattempo pervenute alla Corte.

Le ordinanze ora all'esame ripropongono per la massima parte le

stesse questioni già proposte.

2. - La Commissione tributaria di secondo grado di Udine, nel corso

di una controversia promossa da Blasich Sergio, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e

successive modifiche) e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904. Ad avviso della Commissione le norme impugnate violerebbero i

principi della capacità contributiva e della parità tributaria

disponendo che l'incremento di valore imponibile venga ricavato dalla

differenza tra il valore iniziale e quello finale, calcolati in termini

monetari, senza tenere conto della intervenuta svalutazione della

moneta, consentendo detrazioni annue non ragguagliate alla misura del

tasso di inflazione e prevedendo una percentuale diversa di detrazione

per il periodo dal 1 gennaio 1973 al 31 dicembre 1979, con conseguente

sperequazione tra i soggetti passivi dell'imposta.

Identiche questioni sono state sollevate dalla Commissione

tributaria di primo grado di Reggio Emilia sul ricorso proposto da

Ligabue Vincenzo; dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Rovigo, sui ricorsi proposti dalle Società di Credito italiano e

Assicurazioni Generali; dalla Commissione tributaria di primo grado di

Verona, sul ricorso proposto dalla Società italiana per l'industria

degli zuccheri e sui ricorsi riuniti proposti dal Banco di Napoli

nonché su quelli proposti dalla Società Cattolica di Assicurazione;

dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperia sul ricorso

proposto da Ragogna Mario e altri; dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Ravenna, sul ricorso proposto dall'Ufficio del

Registro di Ravenna e dalla Società Reale Mutua Assicurazioni di

Torino; dalla Commissione tributaria di secondo grado di Avellino sul

ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Avellino; dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Bergamo, sul ricorso

proposto dall'Ufficio del Registro di Romano di Lombardia; dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Ravenna, sul ricorso

proposto da Pepe Vito e sui ricorsi proposti dalla Società Cattolica

di Assicurazione di Verona e dalla Società Assicuratrice Industriale.

La medesima questione, in riferimento però al solo art. 53 Cost.,

è stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di

Grosseto, sul ricorso proposto da Gori Savellini Eleonora ed altra;

dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta, sui ricorsi

proposti da Droz Augusto ed altro e da Ponzellini Celestino ed altra;

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, sul ricorso

proposto da Masetti Zanini de Concina Franca; dalla Commissione

tributaria di primo grado di Busto Arsizio, sul ricorso proposto da

Rossini Giovanni; dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bassano del Grappa, sui ricorsi proposti da Simoncello Alfredo e Rossi

Giancarlo; dalla Commissione tributaria di primo grado di Tolmezzo, sui

ricorsi proposti da Fornasier Ersilia ed altri e da Seno Fabrizio;

dalla Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, sul

ricorso proposto da Crisi Aulo; dalla Commissione tributaria di primo

grado di Tortona, sui ricorsi riuniti proposti da Salvarezza Anna e

altro e sul ricorso proposto da Dellachà Adolfo; dalla Commissione

tributaria di primo grado di Matera sui ricorsi proposti da Volpe

Annunziata ed altri e da Di Cesare Pasqua; dalla Commissione tributaria

di primo grado di Cremona, sui ricorsi proposti da Superti Gandolfi

Elsa, da Carini Rino e dall'Ufficio del Registro di Crema; dalla

Commissione tributaria di primo grado di Lucera, sul ricorso proposto

da De Santis Francesco; della Commissione tributaria di primo grado di

Gorizia, sul ricorso proposto da Hausbrandt Ermanno ed altro.

Le stesse questioni sono state sollevate anche dalla Commissione

tributaria di primo grado di Pisa, sul ricorso proposto da Corsi Aldo,

che ha altresì rilevato che l'art. 6 del d.P.R. n. 643 introdurrebbe

una ulteriore disparità di trattamento in danno dei proprietari di

aree fabbricabili, non solo per avere fissato aliquote di imposta

diverse rispetto a quelle che erano previste dalla legge sulla imposta

sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, ma anche per avere

previsto un momento iniziale per la determinazione del valore diverso

rispetto a quello stabilito per i proprietari di altri beni immobili.

Identiche questioni sono state sollevate anche dalla Commissione

tributaria di primo grado di Gorizia, sui ricorsi proposti dalla Cassa

di Risparmio di Trieste ed altra; dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Milano, sui ricorsi proposti da Peroni Gelmino ed

altri, che hanno eccepito altresì la violazione dell'art. 42 Cost.

perché la disciplina in questione avrebbe l'effetto di colpire il

patrimonio, risolvendosi in una parziale espropriazione senza

indennità.

All'art. 42 Cost. hanno fatto riferimento ancora la Commissione

tributaria di secondo grado di Roma, sul ricorso proposto da Lorenzi

Gioacchino, che ha rilevato la illegittimità dell'art. 6 d.P.R. n. 643

anche nella parte in cui dispone che ai fini della determinazione

dell'incremento di valore imponibile debbono assumersi i valori

accertati nelle precedenti tassazioni, senza possibilità di fare

riferimento ai valori reali; e la Commissione tributaria di primo grado

di Isernia, sui ricorsi proposti da Pontarelli Giovanni ed altro: tutte

hanno altresì impugnato l'art. 15 dello stesso d.P.R. in quanto la

progressività delle aliquote - per scaglioni di incremento imponibile

- ivi prevista, prescindendo da ogni riferimento di carattere

temporale, si risolve in un trattamento discriminatorio ai danni di

coloro che alienano beni a notevole distanza dal momento dell'acquisto.

La Commissione tributaria di Isernia ha rilevato la violazione

dell'art. 3 Cost. anche con riferimento all'art. 14 del d.P.R. n. 643,

perché l'applicazione della detrazione ivi prevista viene a

privilegiare ingiustamente chi effettua vendite ravvicinate nel tempo.

La violazione anche dell'art. 15 dello stesso d.P.R., in

riferimento ai soli artt. 3 e 53 Cost., è stata altresì rilevata

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Firenze che, sui

ricorsi riuniti proposti da Pucci Giannozzo ed altri, ha rilevato, in

relazione all'art. 6, anche una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.

consistente nella disparità di trattamento non in base a una diversa

capacità contributiva, bensì con esclusivo riferimento al tempo, con

la conseguenza di favorire le alienazioni effettuate, con intento

speculativo, dopo poco tempo dall'acquisto; inoltre dalla Coinmissione

tributaria di primo grado di Salerno sui ricorsi proposti da Carpinelli

Attilio e Alfano Pellegrino ed altra, ma sotto il profilo che

l'attribuzione ai Comuni della determinazione delle aliquote

comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i

cittadini.

La (sola) violazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 è stata

inoltre rilevata, con riferimento agli artt. 3, 53 e 42 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Trento, sul ricorso proposto

da Rossi Giuseppe. Infine la Commissione tributaria di primo grado di

Gorizia, sul ricorso proposto dalla Banca Antoniana di Padova e di

Trieste, ha sollevato questione di costituzionalità degli artt. 6, 14,

15, 16 del d.P.R. n. 643 e 8 della legge n. 904, e sui ricorsi proposti

dalla S.p.A. Laon ed Italcantieri, degli artt. 2, 4, 6, 7, 14 e 15

dello stesso d.P.R. e 8 della stessa legge, in riferimento agli artt. 3

e 53 Cost., in quanto l'imposta de qua finisce per colpire il

patrimonio anziché l'incremento del valore conseguito dal bene.

Da ultimo la Commissione tributaria di primo grado di Biella, sul

ricorso proposto da Berghino Giovanni ed altra, ha sollevato la

violazione degli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 e 8 della legge n. 904

in riferimento, oltre che all'art. 53 Cost., nei sensi di cui alle

precedenti ordinanze, anche all'art. 47 Cost. in quanto dette norme,

fondando il prelievo tributario su un aumento fittizio della capacità

contributiva con conseguente assoggettamento ad imposta del bene in

sé, ostacola la tutela del risparmio.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, in tutti i giudizi, ad

eccezione di quelli relativi alle ordinanze emesse dalle Commissioni di

primo grado di Salerno (reg. ord. numeri 412,413/78), di Pisa (n.

503/78), di Gorizia (n. 68/79) e dalle Commissioni di secondo grado di

Avellino (n. 615/78) e di Ravenna (n. 89/79).

In primo luogo è stata eccepita la non rilevanza della questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 904 del 1977,

sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, non

potendo trovare detta norma applicazione in quel giudizio.

Richiamando poi le considerazioni già svolte per l'udienza del 9

novembre 1977, l'Avvocatura ha affermato la piena legittimità

costituzionale della normativa INVIM, necessariamente inserita in un

ordinamento giuridico che è fondato sul principio nominalistico della

moneta, e diretta alla tassazione di una particolare capacità

contributiva su cui la svalutazione della moneta non produce effetti

diversi da quelli che sono naturalmente pregiudizievoli per tutti i

cittadini. Nell'ambito della propria discrezionalità il legislatore,

introducendo nel sistema la previsione contenuta nell'art. 8 della

legge n. 904, ha attenuato l'incidenza dell'INVIM proprio per mantenere

esclusi dalla tassazione gli incrementi di valore soltanto nominali.

Infine l'ammontare della detrazione è senz'altro equo, deduce

l'Avvocatura, in relazione agli scopi per cui è stata disposta tenuto

conto: a) della impossibilità di applicare al solo commercio degli

immobili un indice di svalutazione desunto da ogni altro aspetto della

economia; b) della necessità di evitare che gli immobili ed in

particolare le aree fabbricabili siano sottratti, quali beni rifugio,

al loro naturale impiego per il soddisfacimento delle più elementari

esigenze della collettività.

Nessuna parte privata si è costituita. Considerato in diritto :

1. - Le 49 ordinanze di rimessione elencate in epigrafe sollevano

questioni sostanzialmente identiche o strettamente connesse, e pertanto

i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Come analiticamente precisato nelle premesse in fatto, è

generalmente denunciata - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (o al

solo art. 531, nonché da alcune ordinanze anche agli artt. 42 e 47

Cost. - la illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni, e dell'art. 8 della

legge 16 dicembre 1977, n. 904, sotto un duplice ordine di profili.

In primo luogo, si osserva nelle ordinanze che le ricordate

disposizioni relative alla determinazione dell'incremento di valore

imponibile, e delle detrazioni da tale incremento in rapporto al tempo

intercorso tra la data di acquisto o di riferimento e quella di

alienazione o trasmissione degli immobili, non consentirebbero adeguato

apprezzamento dell'incidenza della svalutazione monetaria, sottoponendo

così all'imposizione plusvalenze nominali e non reali, in contrasto

con i principi della capacità contributiva e dell'eguaglianza

tributaria. Con varia prospettazione, si rileva che a norma dell'art. 6

del d.P.R. n. 643/1972 vengono assunti come valore iniziale e come

valore finale degli immobili due valori di stima stabiliti in termini

monetari non omogenei, per effetto del mutato e decrescente potere

d'acquisto della lira nel corso del tempo, senza correttivi idonei a

depurare il valore differenziale della misura di incremento dipendente

solo dalla svalutazione della moneta, talché il tributo si

risolverebbe, almeno in parte, in una "imposta sull'inflazione"; si

osserva che assumendosi per la determinazione dell'incremento

imponibile i valori accertati nelle precedenti tassazioni, senza

possibilità di riferimento ai valori reali, si verificherebbe

ulteriore violazione del principio della capacità contributiva; che,

in fine, le detrazioni applicate ai valori iniziali, nelle percentuali

stabilite, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre,

dall'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dall'art. 8 della legge n.

904/1977, aventi funzione mitigatrice differenziata della

progressività del tributo e comunque inadeguate rispetto alla

svalutazione effettivamente verificatasi, non consentirebbero una

corretta applicazione del tributo agli effettivi incrementi di valore

degli immobili.

Ne conseguirebbe una sorta di imposizione patrimoniale mascherata e

distorta, applicata a singoli soggetti in occasione dell'alienazione a

titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, nonché alle società

ed enti pubblici e privati di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643/1972 e

successive modificazioni, anche al compimento di ciascun decennio dalla

data dello acquisto; imposizione che determinerebbe lesione non solo

dei principi sanciti dagli artt. 3 e 53 Cost. ma anche di quelli

enunciati negli artt. 42 e 47, comportando una parziale espropriazione

di fatto senza indennizzo, e contrastando con le istanze di tutela del

risparmio, specie in ordine all'accesso alla proprietà

dell'abitazione.

2. - In secondo luogo, con richiamo anche al regime delle aliquote

stabilito dall'art. 15 del d.P.R. n. 643/1972 di cui alcune ordinanze

denunciano la incostituzionalità, viene altresì rilevata la

violazione del principio di eguaglianza, prospettando, in relazione al

meccanismo dell'accertamento e delle detrazioni, nonché alla

progressività delle aliquote da applicarsi per scaglioni d'incremento

imponibile determinati con riferimento al valore iniziale

dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di

costruzione, diversi profili di disparità di trattamento tra i

soggetti passivi del tributo. Tale disparità è ravvisata anzitutto

nel fatto che le aliquote progressive per scaglioni di incremento

imponibile, prescindendo da ogni riferimento di carattere temporale,

determinerebbero nell'applicazione dell'imposta un onere fiscale più

elevato per i trasferimenti immobiliari che si verificano a maggior

distanza di tempo dalla data dell'acquisto, o, per gli acquisti

verificatisi oltre un decennio prima dell'entrata in vigore del decreto

istitutivo del nuovo tributo, dal 1 gennaio 1963; e ciò anche per

effetto della fissità della percentuale delle detrazioni annue

riferite al valore iniziale degli immobili, per cui, di fronte al

graduale incremento del loro valore nel decorso del tempo, l'incidenza

delle detrazioni risulta via via decrescente.

Oltre che in relazione al diverso periodo di tempo considerato per

la determinazione della differenza tra valore iniziale e valore finale,

la disparità di trattamento viene prospettata anche in relazione alla

diversa frequenza delle fattispecie di trasferimento degli immobili,

nonché alla diversa misura delle percentuali di detrazione per il

periodo anteriore al 31 dicembre 1972 e per quello successivo, fino al

31 dicembre 1979.

3. - L'ordinanza n. 503/1978 della Commissione tributaria di primo

grado di Pisa rileva una ulteriore disparità di trattamento in danno

dei proprietari di aree fabbricabili, sia per il riferimento ad un

momento iniziale diverso da quello stabilito per gli altri beni

immobili, dovendosi per dette aree considerare il valore che esse

avevano alla diversa data stabilita con le deliberazioni previste dagli

artt. 5 e 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sia anche per la

maggior misura delle aliquote rispetto a quelle già previste dalla

legge istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore delle aree

fabbricabili.

La illegittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. numero

643/1972 è denunciata sotto un diverso profilo dalle ordinanze nn. 412

e 413/1978 della Commissione tributaria di primo grado di Salerno, in

quanto la norma, demandando ai comuni la concreta determinazione della

misura delle aliquote da applicarsi per scaglioni di incremento

imponibile, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

i contribuenti, potendo essere colpito con aliquote diverse uno stesso

incremento di valore di immobili contigui ma situati in territorio di

comuni diversi, e potendosi altresì verificare l'adozione di aliquote

più elevate, per particolari esigenze della finanza locale, in zone

economicamente più depresse, con violazione dei principi di

eguaglianza e di capacità contributiva.

Deve infine ricordarsi che la Commissione tributaria di primo grado

di Gorizia, con le ordinanze nn. 585, 586, 587/1978 e n. 108/1979, ha

denunciato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali

sopraindicati, oltre agli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. n. 643/1972,

anche gli artt. 2, 4, 7 e 16, senza specifica motivazione in ordine

alle disposizioni richiamate.

4. - Nei giudizi elencati in epigrafe (ad eccezione di quelli

promossi con le ordinanze nn. 412, 413, 503, 615/1978 e nn. 68,

89/1979), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

deducendo, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la

infondatezza di tutte le questioni proposte. L'imposta è

legittimamente diretta a colpire la specifica capacità contributiva

corrispondente all'accrescimento di valore degli immobili per effetto

di mutate condizioni oggettive e di mercato, da cui la proprietà

immobiliare privata ha tratto gratuito beneficio. L'incidenza della

svalutazione sull'incremento dei valori immobiliari non potrebbe

determinare di per sé lesione del principio della capacità

contributiva, in quanto l'apprezzamento dei suoi effetti, specie in

materia tributaria, può essere oggetto soltanto di eventuali scelte

politiche rimesse in via esclusiva alla discrezionalità del

legislatore ordinario, e non sindacabili in sede di controllo di

costituzionalità delle leggi. Agli effetti pregiudizievoli

dell'inflazione, che in varia misura colpisce la generalità dei

cittadini possessori di altri beni, valori e redditi mobiliari, non

può pretendersi che siano sottratti proprio gli immobili rustici e

urbani, beni diretti alla soddisfazione di fondamentali esigenze

sociali, come l'agricoltura e l'abitazione. D'altra parte, le

detrazioni previste dall'art. 14 del d.P.R. n. 643/1972, aumentate dal

4 al 10% per il periodo 1973-1979 con l'art. 8 della legge n. 504 del

1977, costituiscono correttivo idoneo ad assorbire almeno in parte gli

incrementi dovuti allo slittamento del potere d'acquisto della lira, e

la misura di tali detrazioni è comunque oggetto di un giudizio

insindacabile del legislatore. Gli incrementi di valore in concreto

realizzati dai soggetti passivi dell'imposta costituirebbero pertanto

un sicuro indice di capacità contributiva; né potrebbero ravvisarsi

disparità di trattamento nell'applicazione dell'imposta per effetto

della sua diversa incidenza nei confronti di situazioni soggettivamente

ed oggettivamente diverse.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito la non rilevanza della

questione di costituzionalità dell'art. 8 della legge numero 904/1977,

sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine con

l'ordinanza n. 251/1978, non potendo detta norma trovare applicazione

in quel giudizio, in relazione alla data dell'atto di trasferimento a

cui era stata applicata l'imposta. L'eccezione è fondata, e deve

essere accolta; ma ciò non esonera questa Corte dall'esame della

questione in relazione alle numerose ordinanze concernenti giudizi per

la cui decisione essa risulta sicuramente rilevante.

5. - Scendendo all'esame delle diverse questioni, giova premettere

qualche considerazione circa l'oggetto e i presupposti del tributo, per

un corretto approccio di fronte a taluni rilievi critici tanto banali

quanto diffusi, che in alcune ordinanze di rimessione hanno trovato

immeritato accoglimento.

L'esigenza della imposizione fiscale sull'incremento di valore

degli immobili non è certo una novità, né una singolarità del

vigente sistema tributario italiano. Oltre al rilievo attribuito alle

plusvalenze in genere, all'atto della realizzazione o della iscrizione

in bilancio, ai fini delle imposte dirette, in quanto esse siano

ricollegabili a finalità speculative, reali o presunte, in molti Paesi

è stata largamente riconosciuta, fin dal secolo scorso, l'esigenza di

assoggettare a prelievo fiscale l'effettiva variazione del valore di

mercato dei beni immobili, e in specie dei terreni fabbricabili, in

quanto non ricollegabile ad iniziative, attività ed investimenti dei

proprietari, ma derivante dalla espansione degli agglomerati urbani, da

nuovi insediamenti industriali o turistici, e dal complesso delle opere

pubbliche connesse a tali sviluppi, nonché da contingenti e spesso

imponenti fenomeni di speculazione immobiliare.

Senza ricordare altri esempi ben noti nella legislazione straniera

ed anche italiana, sarà qui sufficiente far richiamo agli immediati

precedenti dell'imposta ora in vigore: il contributo di miglioria

generica, disciplinato dagli artt. 236 e seguenti del t.u. per la

finanza locale, approvato con r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, e la

imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, istituita

con la legge 5 marzo 1963, n. 246, in correlazione con l'accelerata

espansione urbanistica verificatasi nel nostro Paese nel periodo della

ricostruzione post-bellica e con i connessi cospicui fatti speculativi,

spesso contrastanti con le esigenze di sviluppo dell'edilizia economica

e popolare.

Non è quindi possibile porre in dubbio la giustificazione

fondamentale dell'imposta di cui è causa, diretta a colpire incrementi

di valore non di rado vistosi, dovuti al concorso di fattori oggettivi,

o esterni, indipendenti da iniziative dei singoli soggetti privati, e

in larga misura legati all'insieme dei lavori e servizi pubblici

eseguiti a spese dello Stato e degli enti locali, talché gli

incrementi in questione sono stati qualificati da autorevoli studiosi

dell'economia politica come "valore pubblico", pertinente alla

collettività e non ai privati proprietari che pur ne traggono gratuito

beneficio.

Questo incremento dei valori immobiliari, che di per sé

costituisce sicuro indice di capacità contributiva, riceve ulteriore

impulso dalla svalutazione della moneta, impulso tanto maggiore quanto

più intenso e rapido si manifesta il processo inflattivo. Ed è ovvio

che l'incidenza della svalutazione assume particolare rilievo, in

rapporto alla pressione fiscale, sia quando trattisi di imposte

caratterizzate da progressività di aliquote, sia soprattutto quando il

tributo, come accade appunto per l'INVIM, venga applicato sulla base

d'un valore imponibile determinato dalla differenza tra due valori

monetari accertati in tempi diversi, ossia corrispondenti a monete

aventi diverso potere d'acquisto.

6. - Da questa constatazione non consegue tuttavia che la presenza

del fattore inflattivo debba costituire ostacolo alla applicazione

d'una imposta sul plusvalore degli immobili, né che il legislatore

possa essere tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile

della componente imputabile alla svalutazione della moneta, mediante

formule di indicizzazione o di integrale rivalutazione, in contrasto

con i principi a cui si ispira non solo il vigente sistema tributario,

ma l'intero regime delle obbligazioni pecuniarie, corrispondente alle

esigenze di una economia sviluppata in cui la moneta è indispensabile

misura dei valori di mercato.

Con ciò non si intende ovviamente escludere che il legislatore

possa o, in casi di particolare gravità, debba tener conto degli

effetti conseguenti ai processi di svalutazione monetaria, per

correggere o eliminare conseguenze inique o eccessivamente onerose, sia

nella disciplina dei rapporti tra soggetti privati, sia in quella

relativa alle obbligazioni tributarie. Questo è di fatto avvenuto

anche nel nostro Paese, e non occorre ricordare qui esempi ben noti di

interventi legislativi più o meno recenti, diretti a ricondurre ad

equità rapporti giuridici pubblici e privati, o almeno ad attenuare

talune conseguenze più gravi del deprezzamento della moneta avente

corso legale. Ma questi interventi sono stati sempre il frutto di

scelte politiche, riservate alla discrezionalità del potere

legislativo, al quale compete di provvedere in sì delicata materia,

sulla base di valutazioni di ordine politico, sociale, economico,

finanziario, che sfuggono di massima al sindacato di legittimità

affidato a questa Corte.

Anche nel campo della legislazione tributaria questa

discrezionalità di scelte politiche non è contestabile, sia sul piano

generale della distribuzione del carico fiscale tra le diverse

categorie di contribuenti, sia su quello settoriale dell'applicazione

delle diverse imposte dirette e indirette. E per quanto concerne in

specie il tributo di cui è causa, mentre appare incontestabile la

piena legittimità della imposizione diretta a colpire gli effettivi

incrementi di valore degli immobili, deve altresì ritenersi non

sindacabile in questa sede la disciplina normativa dei presupposti e

criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della

svalutazione della moneta, nemmeno sotto il profilo di una sopravvenuta

incostituzionalità. Del resto, il legislatore nella statuizione dei

criteri per la determinazione dell'incremento di valore imponibile non

ha ignorato il fenomeno della svalutazione, anzi, - come risulta dai

lavori parlamentari e in specie dalle relazioni sul decreto delegato

istitutivo del tributo e sulla successiva legge n. 904 del 1977 -, ha

introdotto le detrazioni del 4% e poi del 10% annuo, anche nel fine,

seppure non esclusivo, di "assorbire gli incrementi attribuibili allo

slittamento della moneta".

Così stando le cose, deve ritenersi non fondata la questione di

costituzionalità proposta in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il

profilo della mancanza di un congegno di integrale conguaglio monetario

tra valore iniziale e valore finale, idoneo a depurare la base

imponibile netta dell'incremento dovuto alla svalutazione. Il principio

sancito dal Costituente, per cui "tutti sono tenuti a concorrere alle

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva", -

principio che si ricollega ad una solenne enunciativa contenuta già

nell'articolo 25 dello Statuto albertino, e di cui questa Corte ha più

volte chiarito il significato -, non può sicuramente dirsi violato

solo per il fatto che una fluttuazione del valore della moneta abbia

accresciuto l'incidenza fiscale di un tributo, pur nella incontestabile

presenza di una effettiva capacità del contribuente. Anche la

semplice sussistenza di effetti distorsivi nell'applicazione di una

imposta, imputabile alla svalutazione monetaria, non può, di regola,

considerarsi di per sé costituzionalmente rilevante e quindi

sindacabile, sempreché tali effetti non comportino la violazione di

qualche principio costituzionale, ovvero non determinino un sicuro

travalicamento del normale ambito di discrezionalità che la

Costituzione riserva alle scelte del legislatore ordinario.

7. - Infondata sotto il profilo dianzi esaminato, in riferimento al

parametro fornito dall'art. 53 Cost., la questione deve peraltro

dichiararsi fondata sotto il secondo e diverso profilo della violazione

del principio di eguaglianza, comunemente prospettata dalle ordinanze

di rimessione nei termini già sopra riferiti al n. 2, e con espresso

richiamo a diverse concrete situazioni di disparità di trattamento.

Se, come già si è ricordato, spetta al legislatore di valutare

quando e come si debba tener conto della incidenza della svalutazione

della moneta nell'applicazione di un tributo, non v'è dubbio che,

effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua

discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con

coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa

idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza

fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge

risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo

della legittimità costituzionale.

Ora, per quanto concerne in specie l'imposta in esame, non sussiste

incertezza tanto sullo scopo perseguito, di colpire incrementi di

valore dipendenti da fattori obbiettivi estranei all'attività dei

proprietari, quanto sulla fondamentale esigenza di assicurare una

corretta applicazione del tributo, conforme non solo al principio della

capacità contributiva ma anche a quello della parità di trattamento

dei diversi soggetti passivi. Ciò emerge con particolare evidenza

trattandosi di un tributo che, a differenza dalla generalità delle

imposte dirette e indirette, le quali colpiscono con esclusivo

riferimento a valori attuali al momento della concreta applicazione,

assume quale presupposto, o almeno quale base imponibile, un incremento

di valore, considerato come fatto continuo delimitato da due termini di

riferimento nel tempo.

Senza indugiare qui sulla non facile identificazione della natura e

dei presupposti dell'INVIM, in relazione al suo ambito di applicazione

soggettivo ed oggettivo, sarà sufficiente sottolineare come accanto ai

diversi eventi (alienazione, acquisto, possesso decennale) che rendono

ardua una definizione unitaria del presupposto, l'incremento di valore

degli immobili assuma fondamentale rilevanza nella struttura del

tributo, per quanto attiene alla determinazione dell'imponibile sulla

base dell'oggettiva variazione di valore nel tempo. In altre parole,

l'INVIM, non solo nell'applicazione periodica in base al possesso

decennale, ma anche rispetto alle ipotesi di alienazione-acquisto degli

immobili, sebbene applicata in occasione del trasferimento, non è

configurabile come imposta sui trasferimenti, bensì come imposta sugli

incrementi di valore.

Dovendosi individuare l'incremento imponibile come valore

differenziale, costituito dalla differenza tra un valore iniziale e un

valore finale, era anzitutto necessario stabilire un punto di

riferimento temporale a quo per gli acquisti verificatisi oltre un

decennio prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643 (1 gennaio 1973). Il criterio di non risalire oltre il decennio era

già stato accolto dal legislatore nella precedente legge n. 246 del

1963, concernente l'imposta sugli incrementi di valore delle aree

fabbricabili: ove era stato stabilito che la data di riferimento alla

quale i singoli comuni intendessero risalire per la determinazione

dell'incremento tassabile non poteva, per regola generale, essere

fissata anteriormente al 1 gennaio del terzo anno antecedente a quello

di adozione della deliberazione istitutiva dell'imposta (art. 5),

disponendo però che i comuni obbligati ad applicare l'imposta, nonché

gli altri comuni qualora ubicati in prossimità di un comune con più

di 30.000 abitanti, e compresi nella zona di espansione urbanistica o

in un piano intercomunale di quel comune, potevano fissare la data di

riferimento fino al 1 gennaio del decimo anno antecedente a quello nel

quale avessero adottato la deliberazione istitutiva dell'imposta (art.

25: e si cfr. altresì le norme transitorie dettate con gli artt. 48 e

49 per i comuni in cui fosse già stata in precedenza stabilita

l'istituzione del contributo di miglioria generica).

Movendo da queste premesse, l'art. 6, terzo comma, del d.P.R.

643/1972 (modificato dal d.P.R. n. 688/1974), stabilisce che per gli

acquisti verificatisi oltre un decennio prima del 1 gennaio 1973 "il

valore iniziale è quello venale che i beni avevano al 1 gennaio 1963

(nel dettato originario: "al decimo anno anteriore"), ovvero, nel caso

di beni per i quali erano applicabili le disposizioni della legge 5

marzo 1963, n. 246, quello che essi avevano alla diversa data stabilita

con le deliberazioni previste dagli artt. 5 e 25 della predetta legge".

Anche per l'applicazione periodica dell'imposta nei confronti dei

soggetti indicati all'art. 3 (e successive modificazioni), analogamente

a quanto già disposto dall'art. 3 della legge n. 246/1963, è stato

stabilito che essa deve aver luogo "al compimento di ciascun decennio

dalla data dell'acquisto" (art. 3, primo comma, modificato dal d.P.R.

n. 688/1974), e l'art. 6, quinto comma, nel testo integrato dal d.P.R.

n. 688/1974, aggiunge: "Per gli immobili che al 1 gennaio 1975

appartengano alle società da oltre dieci anni si assumono come valore

iniziale e come valore finale i valori venali al 1 gennaio 1965 e al 1

gennaio 1975".

8. - Assunto un periodo di dieci anni quale presupposto temporale

per la determinazione dell'incremento di valore imponibile, sia nel

caso di alienazione-acquisto, sia nell'applicazione periodica

dell'imposta alle società, rispondeva ad un criterio logico, nel

provvedimento istitutivo dell'imposta, fissare l'estremo dies a quo,

per gli acquisti risalenti oltre un decennio prima della sua entrata in

vigore, alla data del 1 gennaio 1963. Ma questo termine iniziale fisso

è poi rimasto immutato negli anni, così d'aver prodotto, e più

ancora da prestarsi a produrre in avvenire, nell'applicazione

dell'imposta, una abnorme diversa incidenza dell'elemento temporale,

creando tra i contribuenti sperequazioni rilevanti, e tanto più gravi

in relazione alla progressività delle aliquote. Il legislatore ha

bensì tenuto presente il fattore tempo, ed ha previsto, con riguardo

alla diversa ampiezza dell'arco temporale considerato per la

determinazione della differenza tra valore finale e valore iniziale, la

detrazione dall'incremento di valore - per ogni anno o frazione d'anno

superiore al semestre - di una somma pari al 4% del valore iniziale,

maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative

riferibili al periodo considerato (art. 14 d.P.R. n. 643/1972);

detrazione elevata al 10% per il periodo 1 gennaio 1973 - 31 dicembre

1979 (art. 8 legge n. 904/1977). Ma queste detrazioni, a prescindere da

altri rilievi sul loro regime, che saranno esposti nel seguito, se

possono apparire idonee e congrue per correggere le disparità di

trattamento nell'ambito di un limitato periodo, risultano inadeguate al

fine voluto dal legislatore nel riferimento a più ampi periodi di

tempo.

Invero, l'imposta può ormai essere applicata ad incrementi di

valore formatisi nel corso di diciassette anni, o anche più, nel caso

di beni già soggetti all'applicazione della legge 5 marzo 1963, n.

246, in evidente difformità dal criterio generale adottato dal

legislatore di colpire, di regola, incrementi non più che decennali, e

in sicuro contrasto con il canone della ragionevolezza, la cui

inosservanza integra disparità di trattamento, con violazione del

principio di eguaglianza, principio di cui anche il principio della

capacità contributiva rappresenta, sotto questo profilo, univoco e

specifico sviluppo. Rispetto ad incrementi di valore formatisi in così

lunghi periodi, la legge avrebbe dovuto introdurre correttivi adeguati

alla diversità dei periodi di formazione, e ciò anche per ovviare

alle conseguenze palesemente inique che, nel lungo periodo, sarebbero

derivate da una più ampia variazione del metro monetario.

9. - Altro difetto strutturale del sistema di determinazione

dell'incremento imponibile netto, nella logica del meccanismo di questa

legge, è costituito dal regime delle detrazioni. Come già si è

ricordato, le detrazioni dall'incremento di valore (nonché

dall'importo delle spese ammesse, secondo quanto stabilito dagli artt.

11-13 del provvedimento istitutivo del tributo), in misura percentuale

del valore iniziale, sono state introdotte per attenuare il naturale

aggravio delle aliquote progressive dell'imposta destinato a prodursi

con il decorso degli anni. Ed a ciò si collega, soprattutto dopo

l'aumento della misura percentuale della detrazione annua dal 4 al 10%,

- aumento che ovviamente di per sé non comporta la disparità di

trattamento denunciata senza motivo da qualche ordinanza -, il

dichiarato fine di correggere o ridurre gli effetti della svalutazione

della moneta, in correlazione al tempo intercorso tra gli eventi

considerati per determinare l'incremento di valore in base alla

differenza tra valore iniziale e valore finale.

Adottato in tale senso, come unico correttivo, il sistema delle

detrazioni annue, in relazione al periodo considerato per la

determinazione dell'incremento di valore imponibile netto, esigenze di

coerenza e congruità al fine voluto avrebbero richiesto una diversa

commisurazione delle detrazioni riferita al graduale aumento del valore

dell'immobile nel corso del tempo. Invece l'incidenza delle detrazioni

fissate in misura costante risulta inadeguata, in quanto non è

proporzionata all'effettivo incremento, e nemmeno alla parte di esso

ascrivibile alla progressiva diminuzione del potere d'acquisto della

moneta, ma al contrario agisce in misura via via decrescente, e quindi

con efficacia correttiva tanto minore quanto più ampio è il periodo

di tempo intercorso tra i due termini di raffronto, ancorato come è,

si tratti del 4 o del 10%, al valore iniziale, che nel tempo risulta

sempre meno comparabile con quello finale.

Anche sotto questo profilo, è palese la irrazionalità del regime

delle detrazioni, la cui applicazione determina in concreto

ingiustificate disparità di trattamento, laddove il legislatore si era

proposto di eliminarle.

10. - I difetti strutturali del sistema di calcolo dell'incremento

di valore, in relazione al regime delle detrazioni e alla formazione

dell'imponibile netto, si rivelano con ancor maggiore evidenza

considerando la progressività delle aliquote che, a norma dell'art. 15

del d.P.R. n. 643/1972, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n.

688/1974, sono applicate per scaglioni d'incremento imponibile

(determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile,

maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione),

in misura crescente dal 3-5% fino al 30%.

Il meccanismo di liquidazione dell'imposta, per effetto della

progressività delle aliquote, rispetto alla cui applicazione

l'elemento temporale esercita incidenza minima, essendo considerato

unicamente nel calcolo delle detrazioni percentuali annue, comporta in

concreto un trattamento differenziato e palesemente discriminatorio,

tra coloro che alienano immobili a diversa distanza di tempo

dall'acquisto, con un onere tributario notevolmente più gravoso per

chi aliena dopo un più lungo periodo di possesso; e ciò in quanto

determinandosi gli scaglioni d'incremento con riferimento al valore

iniziale e all'importo delle spese ammesse, ed applicandosi le aliquote

alla base imponibile netta, lo scatto delle aliquote più elevate tende

a verificarsi in misura non ragguagliata alla durata del periodo

considerato per il calcolo del valore differenziale.

La riprova di questi rilievi è offerta dalla constatazione di

fatto che per uno stesso immobile, o per due immobili di eguale valore,

oggetto nel corso di un decennio di successive alienazioni, ovvero di

una sola alienazione al termine del decennio medesimo, pur essendo

identici il primo valore iniziale e l'ultimo valore finale, e quindi

eguale il complessivo incremento di valore, l'incidenza dell'imposta

applicata al termine del decennio può risultare ben superiore a quella

della somma delle imposte applicate ai passaggi di proprietà

verificatisi nello stesso arco di tempo. Né trattasi di meri

pregiudizi di fatto, bensì di ingiustificate conseguenze dei criteri

tecnici adottati dal legislatore. E d'altra parte non si scorgono

ragioni che possano giustificare un trattamento meno favorevole per chi

aliena dopo avere a lungo goduto il possesso d'un immobile, specie se

destinato all'abitazione del nucleo familiare.

Con questi rilievi non si intende ovviamente porre in discussione

il criterio di progressività a cui si informa il tributo, ma

unicamente constatare le conseguenze aberranti che, - nell'applicazione

delle aliquote progressive, in sé pienamente legittime -, derivano dal

sistema normativo adottato per il calcolo dell'incremento imponibile

netto e per la determinazione dei relativi scaglioni con riferimento al

valore iniziale maggiorato delle spese; sistema veramente inadeguato

all'esigenza di una coerente e congrua considerazione dell'elemento

temporale, indispensabile per una corretta imposizione degli oggettivi

incrementi di valore con trattamento uniforme nei confronti dei

soggetti passivi del tributo.

Esorbita dal compito istituzionale di questa Corte formulare

indicazioni o suggerimenti circa i rimedi che il legislatore vorrà

adottare, nella sua piena discrezionalità, per eliminare gli

inconvenienti che, sotto i diversi profili qui prospettati, dipendono

dai difetti strutturali del sistema di questa legge. Varie possono

essere le vie di una riforma correttiva, idonea a rendere l'imposta

sull'incremento di valore degli immobili corrispondente allo scopo

perseguito con la sua istituzione, e ad evitare la possibilità di

applicazioni distorte e lesive della parità tributaria. Le ordinanze

di rimessione hanno denunciato le disposizioni degli artt. 6, 14 e 15

del d.P.R. n. 643/1972, e dell'art. 8 della legge n. 904/1977, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione: questa Corte ritiene

di dover dichiarare la illegittimità delle sole disposizioni che

concernono la determinazione definitiva della base imponibile, ossia la

formazione del valore imponibile netto, mediante detrazioni percentuali

fisse commisurate al numero degli anni, o frazioni d'anno, considerati

per il calcolo della differenza tra valore finale e valore iniziale.

Sono infatti le disposizioni dell'art. 14 del d.P.R. del 1972 e

dell'art. 8 della legge del 1977 quelle che direttamente regolano la

misura delle detrazioni annue in rapporto al periodo considerato per la

determinazione del valore differenziale, e pertanto solo queste

disposizioni possono essere investite dalla pronuncia di

incostituzionalità, pur rimanendo ovviamente in facoltà del

legislatore di attuare una più congrua disciplina normativa in ordine

alla incidenza dell'elemento temporale con eventuale intervento anche

su altre disposizioni della legge.

Non occorre, infine, ripetere qui le considerazioni già svolte per

cui la Corte ritiene di dover riferire la pronuncia di

incostituzionalità al principio enunciato dall'art. 3, primo comma,

della Costituzione.

11. - Non fondate sono invece le altre questioni sollevate da

alcune ordinanze, sopra ricordate al n. 3. Salvo quanto si è già

osservato circa le date di riferimento per la determinazione del valore

iniziale, la disparità di trattamento denunciata dalla commissione

tributaria di primo grado di Pisa con riguardo alle speciali

disposizioni concernenti le aree fabbricabili non sussiste. Le norme

transitorie che hanno regolato il passaggio dall'imposta sul plusvalore

delle aree a quella oggi in vigore (al par di quelle dettate dalla

legge n. 246 del 1963 in rapporto alla soppressione del contributo di

miglioria generica), possono aver determinato effetti diversi nei

confronti dei contribuenti assoggettati all'applicazione del vecchio o

del nuovo tributo, ma ciò tuttavia non comporta disparità di

trattamento lesiva del principio di eguaglianza, nemmeno per quanto

concerne l'eventuale diversa misura delle aliquote, in conseguenza di

una imposizione correlata alla oggettiva situazione di diritto e di

fatto delle aree site in territorio di comuni diversi; mentre nel caso

di utilizzazione edificatoria delle aree appare ineccepibile il

criterio stabilito dall'art. 6, sesto comma, del d.P.R. n. 643 del 1972

(modificato dal d.P.R. n. 688 del 1974 e dalla legge n. 694/1975), per

la separata liquidazione dell'imposta sull'incremento di valore delle

aree e rispettivamente dei fabbricati.

Per quanto concerne la disposizione dell'art. 15 del d.P.R. n.

643/1972 che attribuisce ai comuni la determinazione delle aliquote da

applicarsi per la liquidazione del tributo in relazione agli immobili

siti nel loro territorio, è appena il caso di ricordare che trattasi

di imposta il cui gettito è attribuito ai comuni, e che la legge non

soltanto ha fissato i precisi limiti minimi e massimi entro i quali

debbono essere stabilite le aliquote percentuali, ma ha altresì

indicato all'art. 16 i criteri a cui i comuni debbono attenersi nel

deliberare la misura delle aliquote, disciplinando anche il

procedimento di adozione, controllo e pubblicazione delle relative

deliberazioni consiliari. L'apprezzamento rimesso alla discrezionale

valutazione dei comuni, in misura molto ristretta e con prefissione di

criteri direttivi, lungi dal poter comportare lesione dei principi di

eguaglianza e di capacità contributiva, è precisamente diretto allo

scopo di consentire una maggiore aderenza alla realtà delle situazioni

locali, che possono giustificare l'adozione di aliquote diverse, nei

limiti invalicabili stabiliti dalla legge.

La Commissione tributaria di Gorizia ha in alcune ordinanze

denunciato anche gli artt. 2,4,7 e 16 del d.P.R. n. 643/1972, senza

peraltro addurre alcuna motivazione in ordine a queste disposizioni.

Questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di

legittimità degli artt. 2, primo comma, e 7, in riferimento all'art.

76 Cost. (sentenza 2 febbraio 1978, n. 8), e non scorge motivo che

possa condurre, allo stato, alla richiesta declaratoria di

incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 16

dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904, nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo

dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione

al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificate

disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

sollevate dalle ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.

3, 42, 47 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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