Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1980

Altra decisione · depositata il 11/06/1980 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 8d.P.R. 643/1972
  • art. 14legge 2/1980
  • art. 15legge 2/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,14

e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R 23

dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904 (Incremento di valore degli immobili) pro mossi con sette ordinanze

emesse il 20 e il 27 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Pistoia e con ordinanze emesse il 4 aprile 1979 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Milano, il 28 novembre 1978

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia ed ancora il 4

aprile 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano,

rispettivamente iscritte ai nn. da 866 a 872, 886, 963 e 982 del

registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 325 del 1979 e nn. 50 e 64 del 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state

sollevate, in riferimento agli artt. 3,53 e 42 della Costituzione, le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre

1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8

della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Considerato che le stesse questioni di costituzionalità sono già

state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126,

dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo

dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione

al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata

disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e

dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli arti

coli 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate

in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che

nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti

motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria

giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge

12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12

gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643

del 1972, sostituito l'articolo 15, e regolato le misure delle aliquote

stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che

le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della

loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali

tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare

quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme

precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,

perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie

elencate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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