Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/1981

Altra decisione · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, come modif. dal d.P.R. 23

dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n.

904 (imposta sull'incremento di valore degli immobili), promossi con

le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da

Lucchesi Bruno, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1980 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 1980;

2. - ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 dalla Commissione

tributaria di 1 grado di Larino sul ricorso proposto da Vocale Matteo,

iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 1980.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1981 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di Massa Carrara, con

ordinanza emessa il 15 ottobre 1976 (ma pervenuta alla Corte l'8

agosto 1980) ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive

modificazioni) - in riferimento all'art. 53, primo comma, della

Costituzione - "in quanto non prevedono che l'incremento di valore,

soggetto ad INVIM, sia depurato delle variazioni nominali dovute a

svalutazione monetaria"; che la Commissione tributaria di primo grado

di Larino, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1979 (ma pervenuta alla

Corte il 13 ottobre 1980) ha impugnato a sua volta l'art. 6 del

predetto decreto presidenziale e l'art. 8 della legge 16 dicembre

1977, n. 904, sempre in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza

di tali questioni.

Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti in quanto

prospettano analoghe questioni di legittimità;

che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con

sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità

costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e

dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui

le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore

imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione

dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra

i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le

questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3,

42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono

prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre

la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la

disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto -

legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella

legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del

d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure

delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art.

16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti

sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora

definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non

può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri

contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3);

che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la

restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,

perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di

primo grado di Massa Carrara e alla Commissione tributaria di primo

grado di Larino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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