Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5,

della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del

codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove),

promossi con ordinanze emesse il 20 e il 22 aprile 1998 dal giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, nei procedimenti

penali a carico di A. V. ed altri e di A. A. ed altri iscritte ai nn.

631 e 654 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 39, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale

di Patti ha sollevato, con ordinanze del 20 e del 22 aprile 1998,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove), in

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione;

che il rimettente censura l'art. 6, comma 5, della legge n. 267

del 1997 nella parte in cui non estende la regola della limitata

efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza dai

soggetti indicati nell'art. 513 cod. proc. pen., che si avvalgano a

dibattimento della facoltà di non rispondere, anche all'ipotesi in

cui il coimputato o l'imputato di reato connesso si avvalgano della

facoltà di non rispondere nel corso dell'incidente probatorio

disposto ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997

dopo la chiusura delle indagini preliminari;

che a parere del giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Patti la disciplina impugnata violerebbe gli artt. 3,

24, 111 e 112 Cost., perché irragionevolmente non contempera i

principi espressi dall'art. 6 della Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e

dall'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e

politici - incompatibili con l'automatico utilizzo erga omnes delle

dichiarazioni dei chiamanti in correità - con l'esigenza di evitare

la dispersione di fondamentali elementi di prova, in relazione a fasi

o gradi processuali diversi da quelli indicati ai commi 2, 3 e 4

dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997, nonostante tali diverse fasi

abbiano in comune la fondamentale circostanza dell'avvenuto esercizio

dell'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge;

che, inoltre, la omessa previsione della valutabilità a fini

probatori, ex art. 6, comma 5, della legge n. 267 del 1997, delle

dichiarazioni precedentemente rese anche da coloro che si avvalgano

della facoltà di non rispondere nel corso dell'incidente probatorio

disposto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, determinerebbe,

in conseguenza del cambiamento delle regole del processo ad indagini

chiuse, uno squilibrio tra le parti processuali a favore della

difesa, non bilanciato per il pubblico ministero dalla possibilità -

che il rimettente afferma già esistente nella fase dell'udienza

preliminare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 77

del 1994 - di richiedere incidente probatorio entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della legge, o di disporre indagini

suppletive;

che la questione è stata sollevata, in entrambi i giudizi a

quibus nel corso dell'udienza preliminare, dopo che, essendo stato

ammesso su richiesta del pubblico ministero incidente probatorio per

l'audizione di coimputati e di imputati in procedimento connesso,

solo alcuni avevano consentito all'esame e le difese si erano opposte

all'acquisizione delle precedenti dichiarazioni rese da coloro che si

erano avvalsi della facoltà di non rispondere;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

riportandosi all'atto di intervento prodotto in relazione alla

questione iscritta al n. 776 del registro ordinanze del 1997,

sollevata dal Tribunale di Bologna e decisa con la sentenza n. 361

del 1998.

Considerato che, in entrambe le ordinanze di rimessione, il giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Patti denuncia la

mancata previsione della operatività della regola di cui al comma 5

dell'art. 6 della legge n. 267 del 1997 nell'incidente probatorio

assunto, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 6, durante l'udienza

preliminare;

che i giudizi, attesa la identità delle questioni, vanno

riuniti;

che la questione concerne una regola di valutazione probatoria

destinata a circoscrivere la utilizzabilità ai fini della decisione

di merito delle dichiarazioni rese durante le indagini dai soggetti

indicati dall'art. 513 cod. proc. pen;

che la normativa censurata attiene alla formazione e valutazione

della prova nel giudizio dibattimentale, ed è pertanto estranea alla

disciplina della udienza preliminare, nella quale il giudice ha il

potere-dovere di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti

al fascicolo del pubblico ministero, dai quali può trarre ogni

elemento di convincimento ai fini del rinvio a giudizio o della

pronuncia di non luogo a procedere;

che, parimenti, deve escludersi che la disposizione censurata

possa essere applicata dal giudice che assume anticipatamente,

mediante incidente probatorio, una prova la cui valutazione e

utilizzazione è comunque riservata al giudice del dibattimento;

che, di conseguenza, la questione, sollevata da un giudice che

non ha alcuna veste per dare applicazione alla regola della quale

lamenta la mancanza, difetta di rilevanza e deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della

legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice

di procedura penale in tema di valutazione delle prove) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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