Art. 242 — Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti

1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresi':

  • a)nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando e' stato compiuto un atto di istruzione del quale e' previsto il deposito e il fatto e' stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
  • b)quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e' stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
  • c)nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere a) e b) ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano gia' riuniti. 2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non e' stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non e' stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione e' ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del 30 giugno 1997, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istrutture pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio. 26 4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1997, n. 183

26

La L. 27 giugno 1997, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.

Testo vigente dal 27 giugno 1997

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 296/2002

    Questione infondata
    28 giugno 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 242 e 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 242 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 245 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 481/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 242, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Rom…

    Art. 242 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1997

Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 1996 al 27 giugno 1997.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1997, n. 183

    La L. 27 giugno 1997, n. 183 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 3 del presente articolo e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art242 · fonte del testo

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