Art. 2 — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)((all'articolo 21, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: "4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalita' e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilita' in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attivita' a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e' in ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalita' previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"));
- a-bis)((all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: "venti" e' sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" e' sostituita dalla seguente: "cento";
- a-ter)all'articolo 30-ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;
- b)nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"));
- b)all'articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)il comma 1.1 e' soppresso;
- 2)al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;
- 3)il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti ((commi 01, 1)), 1-bis e 1-ter e' rivolta al magistrato di sorveglianza ((che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura)). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, ((comma 4)).»;
- 4)((il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entita', importa la revoca del beneficio")); ((c) l'articolo 50-bis e' abrogato));
- d)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94)).
Testo vigente dal 20 agosto 2013
