Art. 34 — Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati
Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415, secondo comma e 415-bis,»;
- b)all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».
Testo vigente dal 11 aprile 2025
