Art. 4 — Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: "4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo' essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.".
Testo vigente dal 24 febbraio 2009
