Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4-bis:
  • 1)al comma 1 ((, al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse ed)) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati.»;
  • 2)il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter ((...)), ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli ((...)) 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. ((1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato)). 1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;
  • 3)al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice ((acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice)) chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli ((accertamenti di cui al quinto periodo)) sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ((ai sensi del quinto periodo)). I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.»;
  • 4)al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;
  • 5)((dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:)) «((2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio)); 2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.((In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza))»;
  • 6)il comma 3-bis e' abrogato;
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199));
  • c)((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199)).

Testo vigente dal 31 dicembre 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. 245 parole tolte, 342 parole aggiunte in 8 capoversi.

1) al comma 1aggiunto: , al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si …

… essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter tolto: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penaleaggiunto: ..., ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli tolto: 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,aggiunto: ... 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e … favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.aggiunto: 1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato. 1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui …

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudicetolto: , prima di decidere sull'istanza, aggiunto: acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso … o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al tolto: quarto aggiunto: quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato … dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del tolto: quarto aggiunto: quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto …

5) dopo il comma 2-bis tolto: e' inserito il seguente: « aggiunto: sono inseriti i seguenti: «2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio; 2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione … tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.aggiunto: In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza»;

b) tolto: all'articolo 21, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.» aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199;

c) tolto: all'articolo 30-ter:

tolto: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

tolto: 2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo» aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-10-31;162~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari