All'articolo 30-bis della ((legge 26 luglio)) 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
  • b)((il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato"));
  • b-bis)((al settimo comma, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma")). All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;
  • b)al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».

Testo vigente dal 25 aprile 2026

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2026 al 25 aprile 2026. 16 parole tolte, 97 parole aggiunte in 3 capoversi.

All'articolo 30-bis della legge tolto: 25 aggiunto: 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) tolto: al terzo comma, dopo le parole « aggiunto: il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessatotolto: » sono inserite le parole « e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismotolto: » eaggiunto: , i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato";

aggiunto: b-bis) al settimo comma, le parole: tolto: «ventiquattro ore» aggiunto: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: tolto: «quarantotto ore» aggiunto: "quinto comma". All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23~art16 · fonte del testo

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