Art. 16 — Interventi in materia di permessi
All'articolo 30-bis della ((legge 26 luglio)) 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;
- b)((il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato"));
- b-bis)((al settimo comma, le parole: "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma")). All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;
- b)al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».
Testo vigente dal 25 aprile 2026
