Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 4-bis:
  • 1)al comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis,» e le parole: «e 609-undecies del codice penale solo sulla base» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza,»;
  • 2)al comma 2-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato e' detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2»;
  • b)all'articolo 30-ter, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso di condannati minori di eta' per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, la durata dei permessi premio non puo' superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione»;
  • c)al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-quinquies e' aggiunto il seguente: «Art. 58-sexies (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti). - 1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne da' immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione. 2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 e' data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato e' detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione».

Testo vigente dal 2 dicembre 2025

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