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Tributario
Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2026
- Articoli
- 48
- Versioni storiche
- 142
Titolo I — Contrasto all'evasione fiscaleartt. 1 – 2-ter
- Art. 1Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
- Art. 1-bisNorme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA
- Art. 2Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza
- Art. 2-bisComunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
- Art. 2-ter(Prodotti con false o fallaci indicazioni) 1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"
Titolo II — Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributariaartt. 3 – 3-ter
- Art. 3Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
- Art. 3-bisDisposizioni in materia di giustizia tributaria
- Art. 3-ter(Differimento di termine) 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2005"
Titolo III — Perequazione delle basi imponibili ,interventi per l'utilizzo di gpl e metano per autotrazione e disposizioni concernenti l'anas spaartt. 4 – 7-sexies
- Art. 4Ambito di applicazione
- Art. 5Plusvalenze finanziarie delle società
- Art. 5-bisAmmortamento dell'avviamento
- Art. 5-terDurata del contratto di leasing immobiliare
- Art. 5-quater(Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d' imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi"
- Art. 5-quinquiesIndeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati
- Art. 5-sexiesInterventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione
- Art. 6Banche ed assicurazioni
- Art. 6-bis(Tassa sui contratti di borsa) 1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
- Art. 6-terDisposizioni concernenti l'ANAS Spa
- Art. 7Immobili di proprietà delle imprese
- Art. 7-bisDisposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali
- Art. 7-ter(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni) 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"
- Art. 7-quater(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione) 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"
- Art. 7-quinquiesCompetenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento
- Art. 7-sexiesAsseverazione degli studi di settore
Titolo IV — Previdenza e sanità . ulteriori interventiartt. 8-13
- Art. 8(Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a Forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR) 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
- Art. 8-bisIncremento dei livelli occupazionali
- Art. 9Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario
- Art. 10Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari
- Art. 10-bisEfficienza delle amministrazioni pubbliche
- Art. 10-terTrasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa
- Art. 11Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Art. 11-bisInterventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
- Art. 11-terContenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali
- Art. 11-quaterAmmortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate
- Art. 11-quinquiesDismissione di immobili
- Art. 11-sexiesRazionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo
- Art. 11-septiesInterventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
- Art. 11-octies(Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001) 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto- legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002
- Art. 11-noviesRazionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali
- Art. 11-deciesCompetitività del sistema aeroportuale
- Art. 11-undeciesSviluppo delle infrastrutture aeroportuali
- Art. 11-duodeciesSicurezza aeroportuale
- Art. 11-terdecies(Royalties sui carburanti) 1. In applicazione della normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l' offerta del medesimo servizio
- Art. 11-quaterdeciesInterventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione
- Art. 11-quindeciesContrasto alla diffusione del gioco illegale
- Art. 11-sexdecies(Applicazione degli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006
- Art. 12Copertura finanziaria
- Art. 13Entrata in vigore
